La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1]
[2] Il comma 1 dell'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 20 del 2016.
[3] Il comma 3 dell'articolo 1 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 20 del 2016.
[4] Nel comma 1 dell'articolo 2 dopo le parole "così come introdotti dall' articolo 10 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5 , " sono state aggiunte le parole "nonché dalla legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni ')" ad opera del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 20 del 2016.
[5] Il comma 1 bis dell'articolo 2 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 20 del 2016.
[6] Il comma 2 dell'articolo 2 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 20 del 2016.
[7] L'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 20 del 2016.
[8] L'articolo 4 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 20 del 2016.
[9] Nel comma 1 dell'articolo 5 le parole "dell'originale patrimonio culturale e linguistico del Piemonte nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser" sono state sostituite dalle parole "del patrimonio linguistico e culturale di cui all'articolo 1" ad opera del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 20 del 2016.
[10] Nell'articolo 6 la rubrica è stata sostituita ad opera del comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 20 del 2016.
[11] Nel comma 1 dell'articolo 6 le parole "tutela e valorizzazione della lingua piemontese, dell'originale patrimonio culturale e linguistico del Piemonte e delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser" sono state sostituite dalle parole "valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale di cui all'articolo 1" ad opera dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 20 del 2016.
[12] Nel comma 2 dell'articolo 6 le parole " sei mesi" sono state sostituite dalle parole "un anno" ad opera del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 20 del 2016.
[13] Nel comma 3 dell'articolo 6 dopo le parole "ed il settore di intervento" sono state aggiunte le parole "Lo Statuto deve evidenziare fra gli scopi del soggetto richiedente il perseguimento della valorizzazione e della promozione del patrimonio linguistico e culturale di cui all'articolo 1" ad opera del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 20 del 2016.
[14] Nel comma 5 dell'articolo 6 le parole "Ad eccezione delle pubbliche amministrazioni" sono state aggiunte ad opera del comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 20 del 2016.
[15] Il comma 5 bis dell'articolo 6 è stato inserito dal comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 20 del 2016.
[16] Nell'articolo 7 la rubrica è stata sostituita ad opera del comma 7 dell'articolo 7 della legge regionale 20 del 2016.
[17] Nel comma 1 dell'articolo 7 le parole "permanente per la tutela e valorizzazione della lingua piemontese, dell'originale patrimonio culturale e linguistico del Piemonte" sono state sostituite dalle parole "per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale piemontese" ad opera dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 20 del 2016.
[18] Il comma 2 dell'articolo 7 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 20 del 2016.
[19] Nel comma 3 dell'articolo 7 le parole "e previo parere della Commissione consiliare competente" sono state soppresse ad opera del comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 20 del 2016.
[20] Il comma 4 dell'articolo 7 è stato sostituito dal comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 20 del 2016.
[21] Il comma 5 dell'articolo 7 è stato abrogato dal comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 20 del 2016.
[22] Il comma 7 dell'articolo 7 è stato abrogato dal comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 20 del 2016.
[23] L'articolo 8 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 20 del 2016.
[24] L'articolo 9 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 20 del 2016.
[25] Nel comma 1 dell'articolo 10 le parole "tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico del Piemonte nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser" sono state sostituite dalle parole "valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e linguistico di cui all'articolo 1" ad opera del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 20 del 2016.
[26] Nel comma 2 dell'articolo 10 le parole "del Comitato di cui all'articolo 3 e" sono state soppresse ad opera del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 20 del 2016.
[27] Nella lettera b) del comma 3 dell'articolo 10 le parole "meritevoli di finanziamento" sono state sostituite dalla parola "finanziati" ad opera dal comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 20 del 2016.