La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 170/2010 del 10/05/2010 pubblicata sulla G.U. n. 20 del 19/05/2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Piemonte 7 aprile 2009, n. 11 (Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte), limitatamente alle parole «la lingua piemontese,»; dell’art. 2, comma 2, lettera c), della legge regionale medesima, nella parte in cui si riferisce alla “lingua piemontese”; dell’art. 2, comma 2, lettera g), della legge regionale medesima limitatamente alle parole «in piemontese e»; dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, lettera d), della stessa legge della Regione Piemonte n. 11 del 2009, limitatamente alle parole «della lingua piemontese,»; dell’art. 2, comma 2, lettera i), della legge regionale medesima, limitatamente alle parole «alla lingua piemontese e»;
[2] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 170/2010 del 10/05/2010 pubblicata sulla G.U. n. 20 del 19/05/2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Piemonte 7 aprile 2009, n. 11 (Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte), limitatamente alle parole «la lingua piemontese,»; dell’art. 2, comma 2, lettera c), della legge regionale medesima, nella parte in cui si riferisce alla “lingua piemontese”; dell’art. 2, comma 2, lettera g), della legge regionale medesima limitatamente alle parole «in piemontese e»; dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, lettera d), della stessa legge della Regione Piemonte n. 11 del 2009, limitatamente alle parole «della lingua piemontese,»; dell’art. 2, comma 2, lettera i), della legge regionale medesima, limitatamente alle parole «alla lingua piemontese e»;
[3] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 170/2010 del 10/05/2010 pubblicata sulla G.U. n. 20 del 19/05/2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Piemonte 7 aprile 2009, n. 11 (Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte), limitatamente alle parole «la lingua piemontese,»; dell’art. 2, comma 2, lettera c), della legge regionale medesima, nella parte in cui si riferisce alla “lingua piemontese”; dell’art. 2, comma 2, lettera g), della legge regionale medesima limitatamente alle parole «in piemontese e»; dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, lettera d), della stessa legge della Regione Piemonte n. 11 del 2009, limitatamente alle parole «della lingua piemontese,»; dell’art. 2, comma 2, lettera i), della legge regionale medesima, limitatamente alle parole «alla lingua piemontese e»;
[4] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 170/2010 del 10/05/2010 pubblicata sulla G.U. n. 20 del 19/05/2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Piemonte 7 aprile 2009, n. 11 (Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte), limitatamente alle parole «la lingua piemontese,»; dell’art. 2, comma 2, lettera c), della legge regionale medesima, nella parte in cui si riferisce alla “lingua piemontese”; dell’art. 2, comma 2, lettera g), della legge regionale medesima limitatamente alle parole «in piemontese e»; dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, lettera d), della stessa legge della Regione Piemonte n. 11 del 2009, limitatamente alle parole «della lingua piemontese,»; dell’art. 2, comma 2, lettera i), della legge regionale medesima, limitatamente alle parole «alla lingua piemontese e»;
[5] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 170/2010 del 10/05/2010 pubblicata sulla G.U. n. 20 del 19/05/2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Piemonte 7 aprile 2009, n. 11 (Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte), limitatamente alle parole «la lingua piemontese,»; dell’art. 2, comma 2, lettera c), della legge regionale medesima, nella parte in cui si riferisce alla “lingua piemontese”; dell’art. 2, comma 2, lettera g), della legge regionale medesima limitatamente alle parole «in piemontese e»; dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, lettera d), della stessa legge della Regione Piemonte n. 11 del 2009, limitatamente alle parole «della lingua piemontese,»; dell’art. 2, comma 2, lettera i), della legge regionale medesima, limitatamente alle parole «alla lingua piemontese e»;