Legge regionale n. 7 del 12 marzo 2009  ( Versione vigente )
"Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica)".
(B.U. 19 marzo 2009, n. 11)

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
All' articolo 27, comma 4, della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica) dopo le parole "
Ogni deroga al presente divieto è esclusivamente autorizzata in forma scritta dal gestore
" è aggiunta l'espressione "
o individuata con successivo provvedimento della Giunta regionale da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente
".
Art. 2. 
(Modifiche all' articolo 28 della l.r. 2/2009 )
1. 
All' articolo 28, comma 8, della l.r. 2/2009 dopo le parole "
Nel caso in cui simili percorsi interferiscano con le piste da sci, l'autorizzazione è rilasciata dal comune, previa concertazione con il gestore delle piste
", l'espressione "
e limitatamente agli orari di chiusura delle stesse
" è sostituita dall'espressione "
secondo quanto previsto dal provvedimento di cui al comma 9
".
Art. 3. 
(Modifiche all' articolo 30 della l.r. 2/2009 )
1. 
All' articolo 30, comma 2, della l.r. 2/2009 dopo le parole "
I soggetti che praticano lo sci alpinismo ed il freeride
" è aggiunta l'espressione "
, al di fuori dell'area sciabile,
".
2. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 30 della l.r. 2/2009 è aggiunto il seguente comma 2 bis: "
2 bis.
Le modalità di attuazione della previsione di cui al comma 2 sono stabilite dalla Giunta regionale con successivo provvedimento deliberativo, sentita la Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 11 e la commissione consiliare competente.
".
Art. 4. 
(Modifiche all' articolo 49 della l.r. 2/2009 )
1. 
Il comma 2 dell'articolo 49 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
2.
Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettere a), c), d), f), i) e j), si applicano decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
".
Art. 5. 
(Urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47, comma 2, dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 12 marzo 2009
Mercedes Bresso