La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Il comma 4 bis dell'articolo 1 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 17 del 2013.
[2] L'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 14 del 2010.
[3] Nel comma 1 dell'articolo 3 dopo le parole "di sviluppo" sono state inserite le parole "ed evoluzione" ad opera del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 10 del 2024.
[4] Nel comma 3 dell'articolo 3 dopo le parole "di cui all'articolo 4," sono inserite le parole "i noccioleti e" e dopo le parole "i castagneti da frutto in attualità di coltura "sono state inserite le parole "o oggetto di ripristino colturale autorizzato secondo modalità definite dalla Giunta regionale" ad opera del comma 1 dell'articolo 79 della legge regionale 19 del 2018.
[5] Il comma 3 bis dell'articolo 3 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 17 del 2013.
[6] La lettera c) del comma 3 bis dell'articolo 3 è stata abrogata dal comma 2 dell'articolo 79 della legge regionale 19 del 2018.
[7] Il comma 3 ter dell'articolo 3 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 3 del 2015.
[8] Nel comma 4 dell'articolo 3 le parole " e non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati." sono state aggiunte ad opera del comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale 17 del 2013.
[9] Il comma 5 dell'articolo 3 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 10 del 2024.
[10] L'articolo 3 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 80 della legge regionale 19 del 2018.
[11] L'articolo 7 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 3 del 2023.
[12] L'articolo 8 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 3 del 2023.
[13] L'articolo 9 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 3 del 2023.
[14] L'articolo 10 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 3 del 2023.
[15] L'articolo 11 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 3 del 2023.
[16] L'articolo 12 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 3 del 2023.
[17] La lettera l) del comma 1 dell'articolo 13 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 3 del 2023.
[18] La lettera b) del comma 1 dell'articolo 14 è stata abrogata dal comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 3 del 2015 in modo differito secondo quanto disposto dall'articolo 31 della l.r. 3/2015 contestualmente all'entrata in vigore del reg. n. 4/2015 in data 1/9/2015.
[19] Il comma 3 dell'articolo 16 è stato sostituito dall'articolo 27 della legge regionale 22 del 2009.
[20] Il comma 3 bis dell'articolo 16 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 22 del 2009.
[21] Il comma 3 ter dell'articolo 16 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 22 del 2009.
[22] Nel comma 2 dell'articolo 17 le parole "dell' articolo 5, comma 1, del d.lgs. 227/2001" sono state sostituite dalle parole "dell' articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 34/2018" ad opera del comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 3 del 2023.
[23] Il comma 1 dell'articolo 19 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 81 della legge regionale 19 del 2018.
[24] Il comma 2 bis dell'articolo 19 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 81 della legge regionale 19 del 2018.
[25] Nel comma 3 dell'articolo 19 le parole "dall' articolo 4 del d.lgs. 227/2001" sono state sostituite dalle parole "dall' articolo 8 del decreto legislativo 34/2018" ad opera del comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 10 del 2024.
[26] Nel comma 4 dell'articolo 19 le parole "Per i boschi gravati da vincolo idrogeologico, tale compensazione assolve anche alle finalità previste dall' articolo 9 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - abrogazione della legge regionale 12 agosto 1981, n. 27 )" sono state soppresse ad opera del comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 22 del 2009.
[27] Il comma 4 bis dell'articolo 19 è stato inserito dal comma 4 dell'articolo 27 della legge regionale 22 del 2009.
[28] Il comma 6 dell'articolo 19 è stato sostituito dal comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 10 del 2024.
[29] Il comma 7 dell'articolo 19 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale 3 del 2015.
[30] Nella lettera a) del comma 7 dell'articolo 19 dopo la parola "interessanti" sono state inserite le seguenti ", per una sola volta nell'ambito della medesima proprietà accorpata," e la parola " cinquecento " è stata sostituita dalla seguente "mille" ad opera del comma 1 dell'articolo 84 della legge regionale 25 del 2021.
[31] Nella lettera b) del comma 7 dell'articolo 19 le parole "alla conservazione del paesaggio o" sono state soppresse ad opera del comma 2 dell'articolo 84 della legge regionale 25 del 2021.
[32] Nella lettera c) del comma 7 dell'articolo 19 le parole "di boschi di neoformazione insediatisi su ex coltivi, prati e pascoli abbandonati da non oltre trent'anni" sono state sostituite dalle seguenti: "nelle categorie forestali Robinieti, Castagneti, Boscaglie d'invasione, Arbusteti subalpini e Acero-tiglio frassineti nel tipo d'invasione" ad opera del comma 3 dell'articolo 84 della legge regionale 25 del 2021.
[33] Nella lettera d) del comma 7 dell'articolo 19 le parole "di difesa del suolo" sono state soppresse ad opera del comma 4 dell'articolo 84 della legge regionale 25 del 2021.
[34] La lettera d bis) del comma 7 dell'articolo 19 è stata abrogata dal comma 3 dell'articolo 81 della legge regionale 19 del 2018.
[35] La lettera d ter) del comma 7 dell'articolo 19 è stata inserita dal comma 5 dell'articolo 84 della legge regionale 25 del 2021.
[36] Nella lettera d quater) del comma 7 dell'articolo 19 le parole "entro i 25 metri" sono state sostituite dalle parole "entro i 50 metri" ad opera del comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 3 del 2023.
[37] La lettera d quinquies) del comma 7 dell'articolo 19 è stata inserita dal comma 5 dell'articolo 84 della legge regionale 25 del 2021.
[38] Nel comma 1 dell'articolo 20 le parole "Ai sensi dell' articolo 6, comma 2 del d.lgs. n. 227/2001" sono state sostituite dalle parole "Ai sensi dell' articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 34/2018" ad opera del comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 10 del 2024.
[39] Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 20 le parole "piani forestali aziendali" sono state sostituite dalle parole "PGF o strumenti equivalenti" ad opera del comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 3 del 2023.
[40] Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 23 le parole "piani forestali aziendali" sono state sostituite dalle parole "PGF o strumenti equivalenti" ad opera del comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 10 del 2024.
[41] Nel comma 2 dell'articolo 25 le parole "e in armonia con i programmi provinciali di sviluppo per il settore forestale" sono state abrogate ad opera della lettera bb del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 23 del 2015.
[42] L'articolo 26 è stato abrogato dalla lettera cc del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 23 del 2015.
[43] Nel comma 1 dell'articolo 31 le parole "ai sensi dell' articolo 7 del d.lgs. 227/2001" sono sostituite dalle parole "ai sensi dell' articolo 10 del decreto legislativo 34/2018" ad opera del comma 7 dell'articolo 10 della legge regionale 10 del 2024.
[44] Nel comma 2 dell'articolo 31 le parole "dall' articolo 7 del d.lgs. 227/2001" sono state sostituite dalle parole "dall' articolo 10 del decreto legislativo 34/2018" ad opera del comma 8 dell'articolo 10 della legge regionale 10 del 2024.
[45] Il comma 3 dell'articolo 31 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 14 del 2010.
[46] La lettera e) del comma 3 dell'articolo 33 è stata sostituita dal comma 5 dell'articolo 27 della legge regionale 22 del 2009.
[47] La lettera b bis) del comma 4 dell'articolo 33 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 3 del 2023.
[48] Il comma 1 dell'articolo 36 è stato sostituito dal comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 3 del 2015.
[49] Nella lettera l) del comma 1 dell'articolo 36 le parole "la prescritta autorizzazione o in difformità dalla stessa" sono state sostituite dalle parole "le prescritte autorizzazioni o in difformità dalle stesse" ad opera dael comma 1 dell'articolo 147 della legge regionale 16 del 2017.
[50] La lettera n bis) del comma 1 dell'articolo 36 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 82 della legge regionale 19 del 2018.
[51] Nel comma 3 dell'articolo 36 le parole "del regolamento" sono state sostituite dalle parole "dei regolamenti" ad opera del comma 5 dell'articolo 30 della legge regionale 3 del 2015.
[52] Il comma 3 bis dell'articolo 36 è stato inserito dal comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 14 del 2010.
[53] Il comma 5 dell'articolo 36 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 147 della legge regionale 16 del 2017.
[54] L'articolo 39 è stato abrogato dal comma 3 dell'articolo 42 della legge regionale 30 del 2009.
[55] L'articolo 39 bis è stato inserito dal comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 14 del 2010.
[56] L'articolo 40 è stato abrogato dal comma 3 dell'articolo 42 della legge regionale 30 del 2009.
[57] Il comma 2 bis dell'articolo 46 è stato inserito dal comma 7 dell'articolo 27 della legge regionale 22 del 2009.
[58] Il comma 2 ter dell'articolo 46 è stato inserito dal comma 7 dell'articolo 27 della legge regionale 22 del 2009.
[59] Il comma 2 quater dell'articolo 46 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 83 della legge regionale 19 del 2018.
[60] Nel comma 1 dell'articolo 47 la parola "a)" è stata soppressa ad opera del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 9 del 2011.
[61] Il comma 1 bis dell'articolo 47 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 9 del 2011.
[62] Il comma 3 dell'articolo 47 è stato abrogato dal comma 6 dell'articolo 30 della legge regionale 3 del 2015.