Art. 36.
1.
Le violazioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento forestale sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, fatta salva l'applicazione di sanzioni amministrative e pene previste da altre norme statali e regionali:
a)
da 50,00 euro a 500,00 euro per l'esecuzione di interventi selvicolturali senza che sia stata presentata la prescritta comunicazione;
b)
da un decimo all'intero valore delle piante tagliate, con un minimo di 100,00 euro, per l'esecuzione di interventi selvicolturali senza la prescritta autorizzazione;
c)
da una a cinque volte il valore delle piante tagliate o del danno causato per chi, nel corso dell'esecuzione di interventi selvicolturali, tagli o danneggi piante o arrechi altri danni, in violazione alle disposizioni del regolamento forestale, o in difformità alla pianificazione, alla comunicazione o al progetto approvato o alle prescrizioni imposte dall'ente competente;
d)
nel caso di violazione dei divieti previsti dall'articolo 20, l'importo della sanzione prevista alla lettera c) del presente articolo è raddoppiato;
e)
da due a dieci volte il valore delle piante sradicate, tagliate o danneggiate per chi, nel corso di altri interventi, provochi lo sradicamento, il taglio o il danneggiamento di piante in difformità da quanto previsto dal regolamento forestale;
f)
da 5,00 euro a 50,00 euro ogni 100 metri quadri, con un minimo di 100,00 euro, per la mancata sistemazione dei residui di lavorazione nelle tagliate e per il mancato o ritardato sgombero dei prodotti del taglio, in modo difforme alle disposizioni del regolamento forestale;
g)
da 5,00 euro a 50,00 euro a metro lineare per l'apertura di vie di esbosco in modo difforme alle disposizioni del regolamento forestale;
h)
da 500,00 euro a 1.500,00 euro per le installazioni di gru a cavo e fili a sbalzo o per la loro mancata rimozione, in modo difforme alle disposizioni del regolamento forestale;
i)
da 300,00 euro a 3.000,00 euro per l'uso illecito del martello forestale;
j)
da 100,00 euro a 300,00 euro ogni 10 metri quadri o frazione di superficie trasformata, nel caso di trasformazione del suolo forestale in altra destinazione d'uso senza la prescritta autorizzazione o in difformità dalla stessa;
k)
da 5,00 euro a 50,00 euro ogni 10 metri quadri o frazione di superficie forestale per danni arrecati al terreno, alla rinnovazione o al sottobosco in violazione al regolamento forestale.
3.
Per le violazioni alle norme del regolamento diverse da quelle indicate nei precedenti commi si applica la sanzione amministrativa da 50,00 euro a 500,00 euro.
5.
Il pagamento della sanzione di cui al comma 1, lettere a) e j) non esonera il trasgressore dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione in sanatoria. Se l'autorizzazione non può essere rilasciata, e l'intervento sanato, il trasgressore è tenuto al ripristino ambientale dei luoghi che restano a tutti gli effetti classificati come bosco. A tal fine l'ente tenuto al rilascio dell'autorizzazione ordina il ripristino indicandone modalità e termini. Se il trasgressore non ottempera, il medesimo ente, previa diffida, dispone l'esecuzione degli interventi con onere a carico del trasgressore.
6.
La Giunta regionale aggiorna la misura delle sanzioni amministrative stabilita dal comma 1 ogni cinque anni, in misura pari alla variazione media annuale nazionale, verificatasi nei cinque anni precedenti, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tale aggiornamento è effettuato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del suddetto indice sulla Gazzetta ufficiale.