La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Il comma 2 dell'articolo 4 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 25 del 2010.
[2] L'articolo 10 è stato abrogato dal numero 4) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 63 della legge regionale 19 del 2009.
L'entrata in vigore dell'articolo 63 è stata differita inizialmente dall'articolo 65 della l.r. 19/2009, nuovamente differita dall'articolo 10 della l.r. 14/2010 e infine stabilita all'1/1/2012 dall'articolo 1 della l.r. 2/2011.
[3] L'articolo 11 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 7 del 2014.
[4] L'articolo 12 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 7 del 2014.
[5] L'articolo 14 è stato abrogato dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 18 del 2016.
[6] Il comma 4 dell'articolo 17 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 14 del 2010.
[7] La lettera d) del comma 1 dell'articolo 20 è stata abrogata dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 18 del 2016.