La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Il comma 1 dell'articolo 5 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 10 del 2011.
[2] Il comma 4 dell'articolo 5 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 10 del 2011.
[3] Il comma 1 dell'articolo 6 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 10 del 2011.
[4] Il comma 2 dell'articolo 9 è stato sostituito dal comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 10 del 2011.
[5] Il comma 4 dell'articolo 9 è stato sostituito dal comma 5 dell'articolo 16 della legge regionale 10 del 2011.
[6] Il comma 5 bis dell'articolo 9 è stato inserito dal comma 6 dell'articolo 16 della legge regionale 10 del 2011.
[7] Il comma 5 ter dell'articolo 9 è stato inserito dal comma 6 dell'articolo 16 della legge regionale 10 del 2011.
[8] La lettera j bis del comma 2 dell'articolo 11 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 22 del 2009.
[9] Nel comma 1 dell'articolo 14 le parole "Per la costituzione coattiva di servitù di aree sciabili e impianti di risalita è dovuta esclusivamente un'indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio, limitatamente al periodo di utilizzo, tenuto conto delle eventuali migliorie apportate al fondo; non si presume alcuna indennità per le servitù che possono essere conservate senza danno o senza grave incomodo del fondo servente." sono state aggiunte alla fine del primo periodo ad opera del comma 7 dell'articolo 16 della legge regionale 10 del 2011.
[10] L'articolo 25 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 30 del 2009.
[11] Nel comma 4 dell'articolo 27 le parole "o individuata con successivo provvedimento della Giunta regionale da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente " sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 7 del 2009.
[12] Nel comma 8 dell'articolo 28 dopo la parola "medesimi" sono state aggiunte le parole "o, temporaneamente, per altri motivati scopi professionali." ad opera del comma 8 dell'articolo 16 della legge regionale 10 del 2011.
[13] Il comma 2 dell'articolo 30 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 44 della legge regionale 22 del 2009.
[14] Il comma 2 bis dell'articolo 30 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 7 del 2009.
[15] Il comma 7 dell'articolo 32 è stato sostituito dal comma 9 dell'articolo 16 della legge regionale 10 del 2011.
[16] L'articolo 35 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 30 del 2009.
[17] La lettera n) del comma 2 dell'articolo 35 è stata sostituita dal comma 10 dell'articolo 16 della legge regionale 10 del 2011.
[18] Il comma 1 bis dell'articolo 49 è stato inserito dal comma 11 dell'articolo 16 della legge regionale 10 del 2011.
[19] Il comma 2 dell'articolo 49 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 7 del 2009.
[20] Il comma 2 bis dell'articolo 49 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 29 della legge regionale 30 del 2009.
[21] Il comma 2 ter dell'articolo 49 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 29 della legge regionale 30 del 2009.
[22] Il comma 6 bis dell'articolo 49 è stato inserito dal comma 4 dell'articolo 29 della legge regionale 30 del 2009.