Legge regionale n. 1 del 14 gennaio 2009  ( Versione vigente )
"Testo unico in materia di artigianato".
(B.U. 22 gennaio 2009, n. 3)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Titolo I. 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione adotta, nel rispetto della normativa comunitaria e della legislazione nazionale e regionale, gli interventi a sostegno dell'artigianato attraverso lo sviluppo della qualificazione e della competitività delle imprese, la tutela della professionalità, la valorizzazione delle produzioni nelle diverse espressioni territoriali e settoriali.
2. 
Al fine della realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione si avvale del concorso degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), delle commissioni regionale e provinciali per l'artigianato, delle confederazioni regionali artigiane e delle loro articolazioni territoriali, nonché di altri soggetti pubblici e privati individuati dalla Giunta regionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
3. 
La Regione persegue le finalità di cui al presente articolo nel rispetto della sostenibilità dello sviluppo in termini ambientali e territoriali e della sicurezza nei luoghi di lavoro, favorendo l'affermazione e la crescita della responsabilità sociale delle imprese nel pieno rispetto dei diritti del lavoro.
4. 
La Regione assicura distinta considerazione giuridica e amministrativa all'artigianato, nella valutazione dell'impatto dei provvedimenti che vengono assunti con riguardo ai diversi ambiti di intervento in cui si rileva la presenza delle imprese artigiane accanto a quella degli altri settori produttivi.
Art. 2. 
(Beneficiari degli interventi)
1. 
Gli interventi sono attuati a favore di:
a) 
imprese artigiane, singole, associate o consorziate aventi sede operativa nel territorio della regione;
b) 
soggetti che intendono avviare un'attività imprenditoriale artigiana nel territorio della regione;
c) 
altri soggetti pubblici o privati, individuati dalla Giunta regionale con i programmi degli interventi di cui all'articolo 10, purché gli interventi siano finalizzati al sostegno e allo sviluppo dei soggetti di cui alle lettere a) e b).
Art. 3. 
(Risorse)
1. 
Il finanziamento degli interventi è attuato attraverso:
a) 
risorse proprie della Regione e quote di fondi nazionali e comunitari destinati al settore che costituiscono il fondo unico regionale per l'artigianato;
b) 
il fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese, sezione artigianato, di cui all'articolo 7.
2. 
La Regione ricerca e promuove l'utilizzo di risorse aggiuntive da parte di soggetti pubblici e privati interessati a partecipare alle iniziative ed ai programmi di valorizzazione dell'artigianato, anche con il coinvolgimento attivo del sistema del credito.
Titolo II. 
PROMOZIONE ECONOMICA E IMPRENDITORIALE
Capo I. 
Agevolazioni e servizi per le imprese
Art. 4. 
(Obiettivi)
1. 
La Regione intraprende e promuove, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, interventi di sostegno all'artigianato finalizzati alla realizzazione dei seguenti obiettivi:
a) 
innovazione, ricerca, sviluppo precompetitivo e competitivo, qualificazione produttiva e organizzativa delle imprese;
b) 
accesso al credito delle imprese e rafforzamento del sistema di garanzia e controgaranzia;
c) 
qualità e certificazioni delle competenze di processo e di prodotto anche con riferimento alle problematiche ambientali e di responsabilità sociale;
d) 
razionalizzazione degli insediamenti artigiani;
e) 
nascita di nuove imprese, agevolazione del trasferimento d'impresa e del passaggio generazionale;
f) 
sviluppo dell'associazionismo economico e della cooperazione tra imprese;
g) 
sviluppo delle imprese artigiane a conduzione femminile e giovanile;
h) 
rafforzamento strutturale, crescita dimensionale e societaria delle imprese;
i) 
valorizzazione e tutela dell'artigianato artistico, tradizionale, tipico e innovativo di qualità ed arti applicate e delle attività artigiane di servizi in raccordo con quanto previsto all'articolo 12;
l) 
consolidamento delle attività di vicinato urbano;
m) 
formazione e aggiornamento tecnico-professionale degli imprenditori e dei lavoratori anche attraverso il sostegno all'Ente bilaterale dell'artigianato piemontese (EBAP) formazione;
n) 
tutela dei consumatori;
o) 
consolidamento della presenza dell'artigianato piemontese sui mercati nazionali ed esteri, anche attraverso l'organizzazione e la promozione di specifici eventi fieristici;
p) 
sviluppo della cooperazione transnazionale;
q) 
progettazione e realizzazione di marchi di qualità e di origine;
r) 
tutela dell'occupazione dei lavoratori dell'artigianato, stabilizzazione dei lavoratori precari e inserimento delle fasce deboli;
s) 
interventi a favore delle imprese e dei lavoratori interessati da fattori di crisi aziendale contingente e temporanea e da ristrutturazioni, anche attraverso il sostegno all'EBAP.
2. 
La Regione promuove e intraprende interventi finalizzati alla realizzazione degli obiettivi definiti dalla normativa regionale in materia di attività produttive, con particolare riferimento a:
a) 
l'internazionalizzazione del sistema produttivo;
b) 
la ricerca scientifica, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico;
c) 
la sicurezza dei luoghi di lavoro, la tutela ambientale e il risparmio energetico;
d) 
la localizzazione ottimale, sotto il profilo territoriale e ambientale, degli insediamenti produttivi;
e) 
la predisposizione di infrastrutture di servizio al sistema produttivo;
f) 
la ripresa dell'attività produttiva delle imprese danneggiate da eventi calamitosi;
g) 
la semplificazione e la razionalizzazione degli interventi di politica industriale e la loro integrazione con gli altri strumenti regionali di politica economica e di regolazione.
Art. 5. 
(Strumenti d'intervento)
1. 
Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, la Regione si avvale dei seguenti strumenti:
a) 
credito agevolato;
b) 
contributi;
c) 
garanzie dirette e indirette al sistema bancario e finanziario;
d) 
assistenza tecnica;
e) 
servizi reali;
f) 
partecipazioni finanziarie.
2. 
La Regione si avvale degli strumenti definiti dalla normativa regionale in materia di attività produttive, con particolare riferimento a:
a) 
infrastrutture per il sistema produttivo;
b) 
strutture e servizi per l'internazionalizzazione;
c) 
strutture e servizi per la ricerca di base e industriale, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico.
Art. 6. 
(Tipologie d'intervento)
1. 
Per l'attivazione degli strumenti di cui all'articolo 5, la Regione utilizza le seguenti tipologie di intervento:
a) 
contributi in conto capitale;
b) 
contributi in conto interessi;
c) 
finanziamenti a tasso agevolato mediante il fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese di cui all'articolo 7;
d) 
agevolazioni e rimborsi tributari e fiscali;
e) 
interventi a favore dei confidi regionali e costituzione di fondi pubblici regionali di garanzia e controgaranzia;
f) 
promozione della costituzione e partecipazione a fondi di "private equity" per il sostegno alla capitalizzazione delle imprese;
g) 
finanziamento di progetti e consulenze specialistiche;
h) 
costituzione, partecipazione e finanziamento di strutture pubbliche, private o miste;
i) 
altre forme di intervento individuate e definite dalla Giunta regionale.
Art. 7. 
(Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese)
1. 
Il fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), già istituito con legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato), è gestito direttamente o istituito presso un ente gestore individuato dalla Giunta regionale ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamenti per la fornitura di beni e servizi.
2. 
Il fondo viene alimentato dagli stanziamenti della Regione, dagli interessi maturati sugli stanziamenti non utilizzati e dai rientri, per capitale ed interessi, delle somme anticipate per il finanziamento dei programmi di intervento.
3. 
Al fondo possono confluire anche le disponibilità finanziarie assegnate alla Regione ai sensi di leggi statali e di regolamenti comunitari per l'attuazione di programmi di intervento rivolti alle piccole imprese e le contribuzioni di altri soggetti pubblici e privati erogate per il medesimo fine.
4. 
Al fondo sono accreditati gli interessi ed addebitate le eventuali perdite.
5. 
Il fondo è articolato in apposite sezioni in relazione alle differenti tipologie di intervento finanziate ai sensi della presente legge o di altre leggi regionali.
6. 
Per ciascuna sezione del fondo la Giunta regionale predispone il programma degli interventi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a).
6 bis. 
Al verificarsi di eventi congiunturali sfavorevoli la Giunta regionale procede alla individuazione e delimitazione dell'evento e provvede, previo parere della commissione consiliare competente, a predisporre o modificare i programmi d'intervento di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), finalizzati alla corresponsione di un beneficio economico costituito da un prestito agevolato e da un contributo in conto capitale, le cui modalità ed entità sono stabilite nei programmi medesimi.
[1]
7. 
Le risorse del fondo costituiscono patrimonio della Regione. Nel caso di gestione da parte di ente terzo, al venire meno dei presupposti che ne determinano l'istituzione, le somme residue, comprensive degli eventuali crediti gestionali e dedotto unicamente quanto forma oggetto di impegni già formalmente assunti e perfezionati, sono restituite alla Regione che le utilizza per scopi di promozione e sviluppo delle piccole imprese.
Art. 8. 
(Consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi)
1. 
La Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione del sistema di garanzia creditizia a servizio dell'artigianato, valorizzando la funzione dei consorzi e delle cooperative di garanzia fidi - confidi piemontesi.
2. 
Gli interventi di cui al comma 1 sono programmati e attuati tramite i programmi degli interventi di cui all'articolo 10.
Art. 9. 
(Servizi di informazione e assistenza alle imprese)
1. 
La Regione promuove ed attua, anche attraverso i soggetti gestori di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), l'informazione ai beneficiari ed alle reti distributive delle agevolazioni, quali il sistema associativo, il sistema del credito e dei confidi, in ordine agli interventi attivati e alle modalità di accesso agli strumenti previsti dalla presente legge.
2. 
La Regione promuove ed attua servizi di assistenza tecnica qualificata alle imprese artigiane anche avvalendosi dei soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 1, comma 2 in possesso delle necessarie competenze ed esperienze, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
3. 
La Regione promuove la costituzione di centri di assistenza tecnica istituiti dalle confederazioni regionali artigiane prevedendo forme di accreditamento e di incentivazione. La Giunta regionale con proprio provvedimento prevede le modalità ed i criteri di finanziamento per la costituzione e per lo svolgimento delle attività istituzionali affidate ai centri di assistenza tecnica.
4. 
La Regione favorisce la semplificazione amministrativa per l'avvio e l'esercizio delle imprese artigiane, anche promuovendo, per quanto di competenza, la costituzione delle agenzie per le imprese previste dalla normativa nazionale ed il loro coordinamento con il sistema degli sportelli unici per le attività produttive.
5. 
La Regione promuove il coordinamento e la diffusione di tutte le informazioni di interesse per il comparto artigiano e la conoscenza dell'artigianato in tutte le sue forme.
6. 
Gli interventi di cui ai commi precedenti sono attuati anche con l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche attraverso il portale regionale dell'artigianato e il sistema informativo regionale, con particolare riguardo al coordinamento con il sistema informativo degli sportelli unici per le attività produttive.
Art. 10. 
(Programmazione ed attuazione degli interventi)
1. 
La Giunta regionale approva entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni tre anni, sentite le confederazioni regionali artigiane, un documento di indirizzi nel quale sono individuate le priorità per l'attuazione del presente capo, con riferimento agli obiettivi, agli strumenti e alle tipologie di intervento e all'impiego delle risorse stanziate nel bilancio regionale. Il documento di indirizzi è preventivamente sottoposto alla commissione consiliare competente che esprime un parere entro il termine di trenta giorni. Decorso detto termine, il parere si intende favorevole.
2. 
Gli interventi regionali previsti dal presente capo sono programmati ed attuati attraverso:
a) 
l'approvazione di programmi di intervento annuali o pluriennali da parte della Giunta regionale, visto il documento di indirizzi di cui al comma 1, sentite le confederazioni regionali artigiane maggiormente rappresentative, presenti nel comitato di coordinamento unitario;
b) 
gli strumenti di programmazione e attuazione disciplinati dalla normativa regionale in materia di attività produttive, prevedendo eventualmente modalità semplificate per il comparto artigiano.
3. 
I programmi di intervento sono predisposti, anche in base ai risultati del monitoraggio e della valutazione di cui all'articolo 35:
a) 
nel rispetto dei limiti imposti dalla disciplina comunitaria, con particolare riguardo a quelli in materia di aiuti alle piccole e medie imprese;
b) 
in armonia con la normativa regionale in materia di politica economica e di attività produttive, di ricerca, innovazione e internazionalizzazione;
c) 
in modo coerente ed integrato con le competenze regionali in materia fiscale e tributaria, di formazione professionale e lavoro, urbanistica, ambientale e di sicurezza dei luoghi di lavoro;
d) 
nei casi concernenti le attività promozionali all'estero previa intesa, ove necessario, con le competenti autorità nazionali.
4. 
I programmi di intervento individuano e definiscono:
a) 
gli strumenti scelti tra quelli indicati all'articolo 5;
b) 
gli ambiti prioritari in relazione al territorio, ai settori di attività, alle tipologie dei beneficiari e dei progetti;
c) 
la ripartizione delle risorse disponibili;
d) 
i criteri, le modalità e i soggetti competenti per la gestione e concessione delle risorse, l'istruttoria e la valutazione delle istanze e dei progetti, la revoca totale o parziale delle agevolazioni;
e) 
i criteri, le modalità e i soggetti competenti per i controlli di cui all'articolo 36;
f) 
la composizione e le modalità di istituzione degli organismi collegiali di valutazione e di controllo.
Art. 11. 
(Gestione degli interventi)
1. 
Gli strumenti di intervento di cui al presente capo, sono gestiti con le seguenti modalità:
a) 
gestione diretta;
b) 
gestione in concorso con enti locali;
c) 
gestione mediante affidamento ad enti strumentali e soggetti terzi. I rapporti tra Regione e soggetti gestori sono regolati da apposita convenzione.
Capo II. 
Artigianato artistico, tradizionale, tipico e innovativo di qualità
Art. 12. 
(Obiettivi)
1. 
La Regione tutela e promuove le lavorazioni dell'artigianato che presentano elevati requisiti di carattere artistico o che estrinsecano valori economici collegati alla tipicità dei materiali impiegati, delle tecniche di lavorazione, dei luoghi di origine o alla cultura, anche di derivazione locale e in rapporto con l'artigianato di qualità, le arti applicate, il design e l'innovazione.
2. 
Con riferimento alle produzioni indicate al comma 1 la Regione persegue i seguenti obiettivi:
a) 
tutela dei requisiti di professionalità e di origine delle produzioni;
b) 
qualificazione e innovazione delle lavorazioni attuate sotto il profilo stilistico, tecnologico, dei materiali e dei processi utilizzati;
c) 
valorizzazione delle produzioni realizzate sul mercato interno ed internazionale;
d) 
divulgazione e diffusione della conoscenza delle tecniche, delle produzioni realizzate e dei requisiti di manualità e professionalità insiti nelle lavorazioni;
e) 
acquisizioni e documentazioni concernenti le origini, lo sviluppo storico e i percorsi evolutivi delle lavorazioni;
f) 
creazione e sviluppo di nuove imprese, con priorità alle imprese a conduzione femminile e giovanile;
g) 
sviluppo dell'associazionismo economico e della cooperazione tra imprese dell'eccellenza artigiana;
h) 
trasferimento e passaggio generazionale dell'impresa dell'eccellenza artigiana;
i) 
riconoscimento della professionalità lavorativa e dell'apporto formativo.
3. 
La Regione tutela e valorizza le attività artigiane di servizi che estrinsecano valori economici collegati alla qualità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni rese.
Art. 13. 
(Interventi)
1. 
Per il perseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 12 la Giunta regionale:
a) 
individua le lavorazioni e i settori di attività qualitative avvalendosi della Commissione regionale per l'artigianato e delle confederazioni regionali artigiane;
b) 
promuove, anche in concorso con enti locali, enti pubblici e privati, fondazioni, confederazioni regionali artigiane e loro articolazioni territoriali, associazioni e consorzi di imprese:
1) 
la ricerca di nuovi modelli e la realizzazione e la sperimentazione tecnica di nuovi prodotti, nonché la realizzazione di marchi di qualità e di origine;
2) 
la realizzazione di rassegne ed esposizioni tematiche;
3) 
la realizzazione di pubblicazioni, cataloghi, supporti audiovisivi;
4) 
la partecipazione delle imprese artigiane a rassegne e manifestazioni di carattere commerciale in Italia e all'estero;
5) 
l'allestimento, presso le strutture pubbliche di conservazione di beni culturali, di spazi idonei alla presentazione e alla vendita di oggetti e riproduzioni ispirati alle collezioni ivi esistenti;
6) 
la realizzazione di corsi formativo-lavorativi nelle botteghe scuola;
7) 
ogni altra iniziativa ritenuta utile e opportuna per la valorizzazione dell'artigianato artistico, tradizionale, tipico e innovativo e per le attività di servizi di cui all'articolo 12, comma 3.
Art. 14. 
(Eccellenza artigiana)
1. 
La Giunta regionale, sentite le confederazioni regionali artigiane e la Commissione regionale per l'artigianato, definisce i criteri e le modalità per la predisposizione di appositi disciplinari, nonché per la selezione delle imprese in possesso dei requisiti previsti dai disciplinari stessi.
2. 
La denominazione "Eccellenza artigiana" e il marchio "Piemonte Eccellenza artigiana" sono disciplinati dal regolamento regionale 15 gennaio 2001, n. 1 /R (Regolamento regionale recante: uso del marchio Piemonte Eccellenza Artigiana).
Art. 15. 
(Bottega scuola)
1. 
La Regione favorisce la realizzazione di programmi di addestramento tecnico-pratico ulteriori a quelli previsti nei piani regionali di formazione professionale, rivolti alla trasmissione delle conoscenze tecniche, delle competenze e delle abilità di lavoro manuale.
2. 
Le imprese artigiane che hanno ottenuto il riconoscimento di eccellenza artigiana sono chiamate a concorrere all'attuazione dell'istruzione artigiana, in qualità di botteghe scuola, sulla base di convenzioni che ne valorizzino la prevalente funzione formativa e lavorativa.
3. 
La Giunta regionale individua i beneficiari e le modalità per l'attuazione delle botteghe scuola, sentite le confederazioni regionali artigiane e la Commissione regionale per l'artigianato.
Art. 16. 
(Maestro artigiano)
1. 
È istituito il titolo di "Maestro artigiano", che è rilasciato ai titolari e ai soci di impresa dell'eccellenza artigiana che partecipano alle botteghe scuola.
2. 
La Giunta regionale definisce i requisiti e le modalità per il conferimento del titolo di maestro artigiano, sentite le confederazioni regionali artigiane e la Commissione regionale per l'artigianato.
Art. 17. 
(Programmazione ed attuazione degli interventi)
1. 
La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per l'artigianato e le confederazioni regionali artigiane e informata la commissione consiliare competente, predispone il piano annuale degli interventi per l'artigianato artistico, tradizionale, tipico e innovativo e per le attività di servizi di cui all'articolo 12, comma 3.
2. 
Il piano degli interventi individua e definisce:
a) 
le lavorazioni e le attività prioritarie da incentivare, anche con riferimento a determinati ambiti territoriali;
b) 
la ripartizione delle risorse disponibili tra le diverse tipologie di intervento;
c) 
i criteri, le modalità e i soggetti competenti per la gestione e concessione delle risorse, l'istruttoria e la valutazione delle istanze e dei progetti, la revoca totale o parziale delle agevolazioni;
d) 
i criteri, le modalità e i soggetti competenti per i controlli di cui all'articolo 18.
3. 
Il piano annuale degli interventi è predisposto, anche in base ai risultati del monitoraggio e della valutazione di cui all'articolo 35, nel rispetto dei limiti imposti dalla disciplina comunitaria, con particolare riguardo a quelli in materia di aiuti alle piccole e medie imprese.
Art. 18. 
(Controlli)
1. 
La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per l'artigianato e le confederazioni regionali artigiane promuove un sistema di verifica del mantenimento dei requisiti richiesti dai disciplinari di produzione in capo all'impresa che ha ottenuto il riconoscimento di eccellenza artigiana e del titolo di maestro artigiano, al fine del mantenimento degli standard qualitativi che qualificano e rendono identificabile il settore dell'artigianato artistico, tradizionale, tipico e innovativo e delle attività di servizi.
2. 
La Giunta regionale individua gli strumenti operativi di gestione delle attività di verifica ai fini del mantenimento del marchio di eccellenza artigiana e del titolo di maestro artigiano a tutela delle imprese artigiane interessate e dei consumatori.
Capo III. 
Sistema informativo dell'artigianato
Art. 19. 
(Finalità e obiettivi del sistema informativo dell'artigianato)
1. 
La Regione promuove un'attività permanente di analisi e di studio delle problematiche del settore artigiano attraverso il sistema informativo dell'artigianato, operante presso l'assessorato competente per la materia.
2. 
Gli enti locali partecipano al sistema informativo dell'artigianato secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, sentita la Conferenza permanente Regione-autonomie locali di cui alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali).
3. 
Il sistema informativo dell'artigianato concorre:
a) 
alla programmazione regionale nel settore dell'artigianato;
b) 
alla valutazione dell'efficacia degli interventi regionali in materia di artigianato;
c) 
alla diffusione delle informazioni sulla realtà artigiana presso le istituzioni e le categorie economiche, al fine di fornire una migliore conoscenza del settore a tutti i soggetti interessati.
Art. 20. 
(Attività del sistema informativo dell'artigianato)
1. 
Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 19, il sistema informativo dell'artigianato:
a) 
predispone annualmente un programma di attività, tenendo conto degli indirizzi della programmazione regionale e di settore. La Giunta regionale approva il programma e lo trasmette alla commissione consiliare competente;
b) 
realizza un sistema informativo regionale sull'artigianato, attraverso la cura, la raccolta e l'aggiornamento in banche dati informatizzate delle principali informazioni sul settore, acquisendo sistematicamente dati da fonti già disponibili e attivando specifiche collaborazioni con soggetti pubblici e privati;
c) 
effettua attività di analisi e studio delle problematiche strutturali e congiunturali relative al settore artigiano nel contesto del quadro economico regionale, nazionale ed internazionale;
d) 
promuove indagini, ricerche e collaborazioni con il mondo accademico e della ricerca socio-economica per la valutazione delle politiche pubbliche a favore dell'artigianato;
e) 
realizza strumenti di informazione periodica, anche sotto forma di bollettini di approfondimento monografico su temi di particolare rilevanza per il settore, destinati alle imprese artigiane piemontesi nonché alle organizzazioni professionali, agli istituti di ricerca e alle istituzioni pubbliche;
f) 
svolge attività di informazione socio-economica, anche attraverso l'organizzazione e la partecipazione a seminari e convegni di studio;
g) 
entro il 30 aprile di ogni anno, effettua il monitoraggio degli interventi di sostegno pubblico concessi nell'anno precedente e lo trasmette alla Giunta regionale ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 35.
Art. 21. 
(Commissione tecnico-scientifica)
1. 
Nello svolgimento della sua attività il sistema informativo dell'artigianato si avvale di una commissione tecnico-scientifica con funzioni consultive e propositive sulla metodologia delle indagini conoscitive da effettuare nel settore.
2. 
La commissione tecnico-scientifica, istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni dalla sua costituzione, ed è composta da:
a) 
un dirigente della struttura regionale preposta all'artigianato, con funzioni di presidente;
b) 
il direttore dell'Istituto di ricerche economico sociali (IRES) o un suo delegato;
c) 
il direttore regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) o un suo delegato;
d) 
un rappresentante designato dall'Unione regionale delle CCIAA del Piemonte;
e) 
due esperti designati dalla Giunta regionale, di cui uno su indicazione della Commissione regionale per l'artigianato;
f) 
un esperto designato unitariamente dalle confederazioni artigiane regionali maggiormente rappresentative;
g) 
un rappresentante designato dall' Unione delle province piemontesi (UPP);
h) 
un rappresentante designato dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani del Piemonte (UNCEM).
3. 
Alle riunioni della commissione tecnico-scientifica sono invitati esperti o rappresentanti di enti o associazioni interessati all'attività del sistema informativo dell'artigianato.
4. 
Per la realizzazione delle attività del sistema informativo dell'artigianato, la Giunta regionale ha la facoltà di stipulare convenzioni con enti, istituzioni, società, istituti di ricerca, organizzazioni professionali e sindacali, anche a carattere paritetico, nonché esperti del settore, che abbiano competenza in materia di artigianato.
Titolo III. 
TUTELA DELLA PROFESSIONALITÀ DEGLI IMPRENDITORI ARTIGIANI
Capo I. 
Tenuta dell'albo provinciale delle imprese artigiane
Art. 22. 
(Albo provinciale delle imprese artigiane)
1. 
La tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane è delegata alle CCIAA che la esercitano attraverso l'ufficio dell'albo delle imprese artigiane, di seguito denominato ufficio dell'albo, e la commissione provinciale per l'artigianato sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia e nel rispetto dei poteri di indirizzo della Regione.
2. 
La Giunta regionale stipula apposite convenzioni con le CCIAA o con l'Unione regionale delle CCIAA del Piemonte sui servizi da assicurare per lo svolgimento delle funzioni dell'ufficio dell'albo e delle commissioni provinciali per l'artigianato e per il trasferimento delle risorse finanziarie necessarie alla tenuta dell'albo. Le convenzioni precisano le procedure da attivare per definire un sistematico scambio di informazioni, finalizzato a garantire efficienza e qualità nell'erogazione dei servizi e dei programmi comuni di promozione del settore artigiano.
3. 
Le convenzioni di cui al comma 2 determinano i criteri e le modalità di concertazione per l'utilizzo delle risorse finanziarie camerali e regionali, al fine della realizzazione di interventi comuni per il sostegno e la qualificazione del comparto artigiano.
4. 
I diritti di segreteria sulle comunicazioni di iscrizione, modifiche e cancellazioni agli albi provinciali delle imprese artigiane e sugli atti e certificati rilasciati dagli uffici dell'albo sono versati alla Regione, nelle stesse misure stabilite con legge statale.
5. 
L'albo provinciale delle imprese artigiane è pubblico e chiunque ha la facoltà di prenderne visione nel rispetto della vigente normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi.
Art. 23. 
(Iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane)
1. 
L'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane da parte delle imprese che sono in possesso dei requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato) è attuata mediante comunicazione di iscrizione del legale rappresentante dell'impresa al registro delle imprese territorialmente competente, che provvede alla trasmissione della comunicazione all'ufficio dell'albo.
2. 
La comunicazione è presentata alla data di acquisizione dei requisiti artigiani.
3. 
La comunicazione di cui al comma 1 attesta il possesso dei requisiti artigiani e determina l'iscrizione all'albo dalla data di presentazione della comunicazione stessa.
4. 
L'ufficio dell'albo procede all'assegnazione del numero di iscrizione e agli adempimenti conseguenti, anche ai fini previdenziali ed assistenziali, secondo le procedure previste dalla normativa vigente per l'iscrizione al registro delle imprese.
5. 
La commissione provinciale per l'artigianato dispone accertamenti, anche diretti, e controlli sulle iscrizioni disposte dall'ufficio dell'albo, verificando la sussistenza dei requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e adottando i provvedimenti di modifica o cancellazione, sentito l'interessato.
6. 
Contro le decisioni dell'ufficio dell'albo e della commissione provinciale per l'artigianato è ammesso ricorso in via amministrativa alla Commissione regionale per l'artigianato entro sessanta giorni dalla notifica delle decisioni stesse.
Art. 24. 
(Modifica e cancellazione)
1. 
La modifica dell'attività, della sede e della ragione sociale e la cancellazione dall'albo delle imprese artigiane per perdita dei requisiti di qualifica artigiana o per cessata attività sono attuate mediante comunicazione resa dal legale rappresentante dell'impresa al registro delle imprese territorialmente competente, che provvede alla trasmissione della comunicazione all'ufficio dell'albo.
2. 
La comunicazione di modifica o di cancellazione è presentata entro trenta giorni dall'avvenuta modifica, perdita dei requisiti di qualifica artigiana e cessazione dell'attività e produce effetti dalla data dell'evento che ha comportato la modifica o la cancellazione.
3. 
L'ufficio dell'albo procede alla modifica e alla cancellazione nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente per l'iscrizione al registro delle imprese e dà comunicazione dell'avvenuta modifica e cancellazione alle amministrazioni competenti anche ai fini previdenziali ed assistenziali.
4. 
La commissione provinciale per l'artigianato dispone accertamenti, anche diretti, e controlli sulle modifiche e cancellazioni, verificando la sussistenza dei requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e adottando i provvedimenti di competenza, sentito l'interessato.
Art. 25. 
(Sanzioni)
1. 
Ai trasgressori delle disposizioni concernenti la tenuta dell'albo delle imprese artigiane sono inflitte, nel rispetto delle norme e dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), le sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di denaro così determinata:
a) 
da euro 250,00 a euro 2.500,00 in caso di omessa comunicazione di iscrizione nei termini previsti dall'articolo 23;
b) 
da euro 25,00 a euro 150,00 in caso di comunicazione di modifica o di cessazione presentata entro sessanta giorni dalla scadenza del termine dell'articolo 24;
c) 
da euro 200,00 a euro 1.000,00 in caso di omessa comunicazione di modifica o di cessazione ovvero di comunicazione effettuata oltre il termine di cui alla lettera b);
d) 
da euro 200,00 a euro 2.000,00 in caso di uso illecito, da parte di un'impresa non iscritta all'albo, di riferimenti all'artigianato nella denominazione della ditta o nell'insegna o nel marchio.
2. 
Le sanzioni di cui al comma 1 sono accertate ed irrogate dalla CCIAA territorialmente competente che provvede all'introito dei proventi, che concorrono alla copertura dei costi sostenuti dalla CCIAA per la tenuta dell'albo delle imprese artigiane.
3. 
Le CCIAA relazionano annualmente alla direzione regionale competente in materia di artigianato in merito alle violazioni accertate, alle generalità dei soggetti sanzionati e all'importo delle sanzioni applicate.
4. 
Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 sono aggiornabili a cadenza triennale con deliberazione della Giunta regionale in misura non superiore al 20 per cento.
Capo II. 
Funzionamento delle commissioni provinciali e regionale per l'artigianato
Art. 26. 
(Composizione delle commissioni provinciali per l'artigianato)
1. 
La commissione provinciale per l'artigianato è costituita con provvedimento del responsabile della direzione regionale competente per materia ed è composta:
a) 
da cinque a nove titolari di imprese artigiane iscritte all'albo provinciale da almeno tre anni, in proporzione al numero delle imprese iscritte all'albo, designati unitariamente dalle organizzazioni di categoria artigiane provinciali aderenti alle confederazioni sindacali nazionali dell'artigianato. La Giunta regionale definisce il numero dei componenti artigiani per ogni commissione provinciale per l'artigianato;
b) 
da un rappresentante designato dalla Giunta camerale della CCIAA;
c) 
da uno a tre esperti in materie concernenti l'artigianato designati unitariamente dalle associazioni e dalle confederazioni artigiane regionali maggiormente rappresentative a livello provinciale; la Giunta regionale definisce il numero di esperti per ogni commissione provinciale per l'artigianato.
2. 
La commissione provinciale per l'artigianato elegge il Presidente, scegliendolo tra i componenti di cui al comma 1, lettera a), ed il Vice Presidente.
3. 
Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei partecipanti al voto. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
4. 
È incompatibile la contemporanea appartenenza a più di una commissione provinciale per l'artigianato. Tale incompatibilità è rimossa attraverso l'esercizio dell'opzione.
5. 
La commissione provinciale per l'artigianato disciplina il proprio funzionamento con norme regolamentari interne.
Art. 27. 
(Funzioni delle commissioni provinciali per l'artigianato)
1. 
Le commissioni provinciali per l'artigianato, quali organi amministrativi e di tutela del settore:
a) 
esercitano tutte le funzioni riguardanti gli accertamenti ed il controllo sulle iscrizioni, modifiche e cancellazioni dall'albo provinciale delle imprese artigiane di cui agli articoli 23, 24 e 34;
b) 
propongono iniziative e prospettano esigenze per lo sviluppo dei servizi reali alle imprese artigiane, nonché ricerche e applicazioni di processi di innovazione tecnologica;
c) 
promuovono ogni iniziativa diretta a valorizzare le attività artigiane della provincia;
d) 
svolgono gli altri compiti attribuiti dalle leggi statali e regionali.
2. 
Tutti gli oneri e le spese per il funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato sono a carico della Regione e sono determinati ai sensi dell'articolo 37.
3. 
L'espletamento delle funzioni di segreteria e dei compiti tecnico-amministrativi necessari all'attività delle commissioni provinciali per l'artigianato è assicurato dagli uffici dell'albo di cui all'articolo 31.
Art. 28. 
(Composizione della Commissione regionale per l'artigianato)
1. 
La Commissione regionale per l'artigianato è costituita con provvedimento del responsabile della direzione regionale competente per materia ed è composta:
a) 
da un rappresentante della Regione, con esperienza in materia giuridica, designato dalla Giunta regionale;
b) 
da tre esperti in materia di artigianato, designati unitariamente dalle confederazioni artigiane regionali maggiormente rappresentative;
c) 
dal Direttore regionale dell'INPS o da un suo delegato;
d) 
da un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori;
e) 
da un rappresentante dei consumatori designato dalla Consulta regionale per la difesa e tutela del consumatore di cui all' articolo 2 della legge regionale 25 marzo 1985, n. 21 (Provvedimenti per la tutela e la difesa del consumatore).
2. 
Alle sedute della Commissione regionale per l'artigianato partecipano, con diritto di voto, i Presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato, salvo che per quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, lettere b), c) e d).
3. 
I componenti della Commissione regionale per l'artigianato eleggono nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente.
4. 
Le riunioni della Commissione regionale per l'artigianato sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei partecipanti al voto.
5. 
La Commissione regionale per l'artigianato disciplina il proprio funzionamento con norme regolamentari interne.
Art. 29. 
(Funzioni della Commissione regionale per l'artigianato)
1. 
La Commissione regionale per l'artigianato ha sede presso gli uffici della Giunta regionale. Quale organo regionale amministrativo e di tutela del settore:
a) 
presenta alla Giunta regionale ogni anno il programma della propria attività per l'anno successivo ed il consuntivo dell'attività svolta nell'anno precedente. Tale programma tiene conto anche delle eventuali proposte delle commissioni provinciali per l'artigianato;
b) 
decide sui ricorsi proposti avverso le decisioni degli uffici dell'albo e delle commissioni provinciali per l'artigianato;
c) 
decide sui ricorsi contro il mancato riconoscimento di impresa dell'eccellenza artigiana e di maestro artigiano;
d) 
decide sulla costituzione in giudizio in caso di impugnazione delle delibere ai sensi delle disposizioni di legge;
e) 
esprime pareri sugli atti della programmazione regionale in materia di artigianato, sentite le commissioni provinciali per l'artigianato;
f) 
propone iniziative rivolte alla promozione, tutela, valorizzazione e sviluppo dell'artigianato;
g) 
svolge una funzione di informazione e coordinamento nei confronti delle commissioni provinciali per l'artigianato per assicurare omogeneità di indirizzo agli interventi sul territorio regionale in stretta collaborazione con le strutture competenti della Regione;
h) 
coadiuva la Regione secondo quanto previsto espressamente dalla presente legge e svolge ogni altro compito attribuitole dalle leggi regionali e nazionali.
2. 
Tutti gli oneri e le spese per il funzionamento della Commissione regionale per l'artigianato sono a carico della Regione e sono determinati ai sensi dell'articolo 37.
3. 
La rappresentanza processuale e la difesa in giudizio della Commissione regionale per l'artigianato spetta di norma all'Avvocatura regionale.
4. 
La struttura organizzativa di cui all'articolo 31 svolge le funzioni di segreteria e i compiti tecnico-amministrativi della Commissione regionale per l'artigianato.
5. 
Per l'approfondimento di argomenti di particolare complessità la Commissione regionale per l'artigianato ha la facoltà di articolarsi in gruppi di lavoro.
Art. 30. 
(Durata in carica delle commissioni)
1. 
Le commissioni provinciali e la Commissione regionale per l'artigianato hanno una durata di cinque anni a decorrere dal provvedimento di nomina e restano in carica fino alla nomina delle nuove commissioni.
2. 
I componenti delle commissioni decadono dalla carica in caso di perdita dei requisiti prescritti per la nomina ed in caso di mancata partecipazione non giustificata alle sedute per tre riunioni consecutive. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni momento dall'organismo che li ha designati.
3. 
La Giunta regionale individua le procedure per la costituzione e il rinnovo delle commissioni provinciali per l'artigianato e per la sostituzione dei componenti.
Art. 31. 
(Personale e organizzazione degli uffici dell'albo e di segreteria della Commissione regionale per l'artigianato)
1. 
Il personale degli uffici dell'albo e il segretario di ciascuna commissione provinciale per l'artigianato è individuato fra il personale delle CCIAA, in base alla convenzione di cui all'articolo 22.
2. 
Il personale della struttura organizzativa di segreteria della Commissione regionale per l'artigianato è individuato tra il personale regionale e dipende funzionalmente dal Presidente della Commissione medesima, ferma restando la sua appartenenza al settore regionale competente, di cui la struttura costituisce articolazione interna e da cui dipende gerarchicamente.
3. 
Il responsabile della direzione regionale competente per materia individua il segretario della Commissione regionale per l'artigianato tra il personale di cui al comma 2.
Art. 32. 
(Indirizzo, coordinamento e vigilanza)
1. 
L'attività degli uffici dell'albo e delle commissioni provinciali per l'artigianato è sottoposta ai poteri di vigilanza, di indirizzo e di coordinamento della Giunta regionale che si avvale, a tale scopo, del parere consultivo della Commissione regionale per l'artigianato.
2. 
La Giunta regionale ha la facoltà di ordinare ispezioni e indagini sul funzionamento degli uffici e delle commissioni provinciali e regionale per l'artigianato.
3. 
Nel caso in cui una commissione venga a trovarsi nell'impossibilità di funzionare o dia luogo a gravi e reiterate irregolarità, previa diffida, è sciolta con decreto del Presidente della Giunta regionale e contestualmente viene nominato un commissario straordinario competente ad esercitare, fino alla ricostituzione della commissione, tutte le funzioni alla stessa attribuite per l'artigianato.
Capo III. 
Tutela delle imprese artigiane dalle forme di lavoro abusivo
Art. 33. 
(Denunce di irregolarità)
1. 
Le commissioni provinciali per l'artigianato raccolgono e verificano le denunce ad esse presentate relative a soggetti che esercitano attività artigianali a favore di terzi in mancanza dei requisiti di legge previsti per l'esercizio delle medesime attività e senza adempiere agli obblighi posti a carico delle imprese artigiane.
Art. 34. 
(Provvedimenti d'ufficio delle commissioni provinciali per l'artigianato. Segnalazioni)
1. 
Le commissioni provinciali per l'artigianato, esaminate le denunce presentate ed acquisiti gli elementi di valutazione, sentito l'interessato, dispongono d'ufficio l'iscrizione, la modifica e la cancellazione dall'albo delle imprese artigiane.
2. 
Gli uffici dell'albo segnalano le denunce ricevute e i provvedimenti adottati dalle commissioni provinciali per l'artigianato ai comuni e alle altre amministrazioni competenti in materia di vigilanza fiscale, previdenziale, assicurativa e contributiva. Qualora l'infrazione sia rilevata a carico di soggetti dipendenti da amministrazioni dello Stato, enti locali o da altri enti pubblici, copia degli atti è inviata anche all'amministrazione di appartenenza.
Titolo IV. 
NORME TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE
Art. 35. 
(Monitoraggio e valutazione degli interventi)
1. 
La Giunta regionale, avvalendosi del sistema informativo dell'artigianato di cui all'articolo 19 e degli enti gestori:
a) 
dispone annualmente il monitoraggio quantitativo e qualitativo degli interventi attuati nell'anno precedente ai sensi della presente legge, al fine di verificarne lo stato di attuazione, valutarne la capacità di perseguire i relativi obiettivi, fornire indicazioni per la programmazione degli interventi futuri;
b) 
trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione contenente, per ogni tipologia di intervento effettuato nell'anno precedente ai sensi della presente legge lo stato di attuazione finanziaria, l'efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti, l'eventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore, l'esigenza di nuovi interventi, gli esiti dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 36;
c) 
attiva collaborazioni con gli enti locali, il sistema delle CCIAA, le confederazioni artigiane regionali ed altri soggetti competenti per catalogare e monitorare altri interventi in essere in materia di artigianato ai fini dell'armonizzazione tra questi e gli interventi regionali.
Art. 36. 
(Controlli)
1. 
La Regione e gli enti gestori dispongono a campione controlli ex ante, in itinere ed ex post sui beneficiari degli interventi di cui alla presente legge per la verifica:
a) 
della regolarità e veridicità delle dichiarazioni e della documentazione prodotta;
b) 
del corretto impiego delle agevolazioni concesse;
c) 
della corretta attuazione degli investimenti oggetto delle agevolazioni;
d) 
di ogni altro requisito previsto dalla normativa vigente per i beneficiari di risorse pubbliche.
2. 
Ove i controlli evidenzino irregolarità, la Regione dispone direttamente o tramite gli enti gestori le azioni ed i provvedimenti necessari fino alla revoca delle agevolazioni indebitamente percepite; dispone la segnalazione delle irregolarità alle altre autorità competenti ai sensi della vigente normativa.
Art. 37. 
(Spese di funzionamento di collegi consultivi e di amministrazione attiva)
1. 
Ai componenti delle commissioni chiamati a formulare pareri, proposte di iniziative e ad assumere deliberazioni, in merito a quanto è oggetto della presente legge, sono corrisposti compensi e rimborsi il cui importo è stabilito dalla Giunta regionale, anche in deroga alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti di commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso l'amministrazione regionale).
2. 
La Regione stipula una copertura assicurativa per l'attività svolta dai componenti della Commissione regionale per l'artigianato nell'esercizio delle funzioni istituzionali.
Art. 38. 
(Norma transitoria)
1. 
Le commissioni provinciali e regionale per l'artigianato costituite ai sensi della l.r. 21/1997 continuano a svolgere le proprie funzioni fino all'insediamento delle nuove commissioni e comunque solo fino al centoventesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.
2. 
Qualora non si possa procedere alla costituzione delle commissioni, la Giunta regionale provvede a nominare un Commissario straordinario per l'esercizio delle funzioni attribuite alle commissioni stesse.
3. 
Sono fatti salvi tutti i procedimenti amministrativi già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, avviati in attuazione delle norme di cui all'articolo 40. Tali procedimenti sono portati a compimento sulla base delle relative disposizioni.
4. 
Fino alla completa attuazione della comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all' articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 , la comunicazione di iscrizione all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 23 è presentata entro trenta giorni dalla data di acquisizione dei requisiti artigiani. In caso di comunicazione presentata entro sessanta giorni dalla scadenza del termine si applica la sanzione di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b). In caso di comunicazione presentata oltre tali termini o in caso di omessa comunicazione di iscrizione si applica la sanzione di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a).
Art. 39. 
(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)
1. 
Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.
Art. 40. 
(Abrogazione di norme)
1. 
Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) 
legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato);
b) 
legge regionale 31 agosto 1999, n. 24 (Modifiche della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 "Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato");
c) 
lettere a) e d) del comma 1 dell'articolo 14 e articolo 15 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 );
d) 
legge regionale 4 marzo 2002, n. 7 (Modifiche della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 " Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato " come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1999, n. 24 );
e) 
articolo 4 della legge regionale 4 novembre 2004, n. 31 (Modifiche alla legge finanziaria per l'anno 2004 e provvedimenti di natura pluriennale);
f) 
lettera g) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 22 novembre 2004, n. 34 (Interventi per lo sviluppo delle attività produttive);
g) 
articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007).
Art. 41. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Per il finanziamento delle attività previste dalla presente legge si provvede, per l'anno finanziario 2009, con le risorse iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2009 e, per gli anni finanziari 2010 e 2011, con le dotazioni finanziarie stanziate nel bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2010 - 2011 nelle unità previsionali di base (UPB) della Direzione Attività produttive relative al settore artigianato.
2. 
Con decorrenza dall'anno 2010 vengono istituiti nelle UPB DA09011 e DA09012 il fondo unico per l'artigianato di parte corrente e il fondo unico per l'artigianato per gli investimenti.
3. 
In ottemperanza a quanto previsto dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), gli stanziamenti dei fondi di cui al comma 2 sono stabiliti annualmente con la legge finanziaria regionale.
4. 
La Giunta regionale provvede al prelievo dai fondi unici per l'artigianato per la collocazione in appositi capitoli presenti o da costituirsi nelle UPB di cui al comma 1, nel rispetto dei sistemi di codifica previsti dal sistema di contabilità regionale e nazionale e che confluiscono in una medesima funzione obiettivo in ottemperanza a quanto disposto dall' articolo 24, comma 7 della l.r. 7/2001 .

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 14 gennaio 2009
Mercedes Bresso

Note:

[1] Il comma 6 bis dell'articolo 7 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 30 del 2009.