Legge regionale n. 9 del 27 febbraio 2008  ( Versione vigente )
"Interventi urgenti in materia di turismo".
(B.U. 29 febbraio 2008, 2° suppl. al n. 9)

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Completamento del comprensorio sciistico del versante valsesiano del Monte Rosa)
1. 
Per completare il comprensorio sciistico del versante valsesiano del Monte Rosa, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere un prestito obbligazionario convertibile, all'uopo emesso da Monterosa 2000 s.p.a., per un importo massimo di euro 19.000.000,00.
[1]
2. 
La Giunta regionale si avvale, per le finalità di cui al comma 1, di Finpiemonte Partecipazioni s.p.a.. I rapporti tra la Regione e quest'ultima sono regolati da disciplina convenzionale, nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli di cui all'articolo 3, comma 7 e all' articolo 4, comma 3 della legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 (Riorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a.).
Art. 2. 
(Acquisizione di partecipazioni azionarie in Torino Convention Bureau)
1. 
Al fine di favorire il coordinamento fra gli organismi che, a diverso titolo, si occupano di promozione ed organizzazione di attività congressuali e convegnistiche nel capoluogo regionale, la Giunta regionale è autorizzata ad acquisire, al valore nominale, una partecipazione azionaria in Torino Convention Bureau società consortile per azioni, di importo complessivo non superiore ad euro 70.000,00.
2. 
La sottoscrizione della partecipazione è subordinata alla previsione, nel Consiglio di amministrazione della società, di due rappresentanti della Regione.
3. 
La Regione contribuisce finanziariamente al funzionamento dell'organizzazione consortile secondo le modalità previste dallo statuto della società ai sensi dell' articolo 2615 ter del codice civile .
Art. 3. 
(Norma finanziaria)
1. 
Gli oneri per la sottoscrizione del prestito obbligazionario di cui al comma 1 dell'articolo 1 sono iscritti e trovano copertura finanziaria, negli esercizi finanziari 2009 e 2010, nella misura complessiva di 5.000.000,00 euro nella UPB DA08032 e in misura di 2.500.000,00 euro nella UPB DA18082 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011.
[2]
2. 
Gli oneri finanziari derivanti dalla sottoscrizione della partecipazione azionaria in Torino Convention Bureau, di cui all'articolo 2, comma 1, sono iscritti e trovano copertura finanziaria nell'esercizio finanziario 2008 nell'UPB SA01052 (Gabinetto Presidenza della Giunta Rapporti con società a partecipazione regionale Titolo II spese in conto capitale) del bilancio regionale.
3. 
Gli oneri finanziari necessari per il funzionamento dell'organizzazione consortile, di cui all'articolo 2, comma 3, da commisurarsi proporzionalmente alla partecipazione azionaria della Regione, previsti in euro 150.000,00 per l'anno finanziario 2008, sono iscritti e trovano copertura finanziaria nell'UPB DA17071 (Turismo, commercio e sport Organizzazione turistica turismo sociale tempo libero Titolo I spese correnti) del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 27 febbraio 2008
Mercedes Bresso

Note:

[1] Nel comma 1 dell'articolo 1 le parole "per un importo massimo di euro 9.000.000,00" sono state sostituite dalle parole "per un importo massimo di euro 19.000.000,00" ad opera del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 20 del 2018.

[2] Il comma 1 dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 35 del 2008.