Legge regionale n. 7 del 27 febbraio 2008  ( Versione vigente )
"Costituzione di una Fondazione per il riconoscimento quale istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) del Centro di Candiolo".
(B.U. 29 febbraio 2008, 2° suppl. al n. 9)

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Costituzione della Fondazione)
1. 
E' costituita dalla Regione Piemonte e dalla Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro ONLUS, in qualità di soci fondatori, una Fondazione per lo sviluppo di attività sanitarie e di ricerca clinica nel campo oncologico, tali da garantire le migliori condizioni assistenziali e le terapie più avanzate in un contesto di forte umanizzazione ed appropriatezza delle prestazioni nel Centro di Candiolo, già "Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo" di cui all'allegato B della deliberazione del Consiglio regionale n. 136-39452 del 22 ottobre 2007 (Individuazione delle Aziende del sistema sanitario regionale).
2. 
La Fondazione sviluppa la sua attività nell'ambito del Polo metropolitano torinese per la ricerca, la diagnosi e la cura del cancro della rete oncologica regionale.
3. 
La Regione Piemonte promuove il riconoscimento della Fondazione di cui al comma 1 quale istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto privato, ai sensi dell' articolo 12 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico a norma dell' articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 ).
4. 
Il patrimonio destinato al raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 1 è costituito in forma paritaria dai fondatori.
5. 
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva lo Statuto della Fondazione.
6. 
In sede di prima attuazione ed ai fini della partecipazione della Regione all'atto costitutivo della Fondazione, la Giunta regionale, su proposta del proprio Presidente, approva le designazioni e le nomine di competenza regionale a norma dello Statuto della Fondazione stessa.
Art. 2. 
(Azienda ospedaliera "Ordine Mauriziano di Torino")
1. 
L'Azienda ospedaliera "Ordine Mauriziano di Torino" partecipa alla procedura di riconoscimento della Fondazione in quanto titolare dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività sanitaria.
2. 
Dalla data di avvio dell'attività sanitaria da parte della Fondazione, stabilita con provvedimento della Giunta regionale e conseguente all'atto autorizzativo, l'Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo cessa di costituire presidio dell'Azienda ospedaliera "Ordine Mauriziano di Torino".
3. 
Le modalità di definizione dei rapporti tra gli enti interessati, attinenti il trasferimento della gestione dell'Istituto di cui al comma 2, sono individuate con provvedimenti della Giunta regionale, d'intesa con le organizzazioni sindacali per quanto concerne la destinazione delle risorse umane.
Art. 3. 
(Norma finanziaria)
1. 
La Regione partecipa alla costituzione del patrimonio della Fondazione mediante il conferimento nel biennio 2008-2009 dell'importo di 1.500.000,00 euro.
2. 
Alla spesa di 1.000.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, per l'esercizio finanziario 2008 iscritta nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) SA01002 (Gabinetto Presidenza della Giunta Segreteria struttura S1 Titolo II spese in conto capitale) si provvede con le risorse finanziarie della medesima unità del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria.
3. 
Agli oneri per l'esercizio finanziario 2009, pari a 500.000,00 euro, in termini di competenza, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 27 febbraio 2008
Mercedes Bresso