Legge regionale n. 5 del 04 febbraio 2008  ( Versione vigente )
"Modifiche alla legge regionale 18 giugno 2007, n. 14 (Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della 'Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie ')".
(B.U. 07 febbraio 2008, n. 6)

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 14 (Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della 'Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafiè) è sostituito dal seguente: "
2.
La Regione, al fine di sostenere i progetti che prevedono il riutilizzo dei beni confiscati, interviene con:
a)
erogazione di contributi per interventi volti a consentire il riutilizzo e la funzione sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata ed assegnati ai comuni;
b)
concessione di garanzia fideiussoria a copertura dei prestiti e dei mutui richiesti per la realizzazione delle opere di adeguamento, nel limite del 75 per cento della spesa sostenuta;
c)
riconoscimento delle priorità, nell'assegnazione delle misure e dei programmi di finanziamento previsti nei bandi regionali, a progetti che riguardano il riutilizzo a fini sociali di tali beni.
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 febbraio 2008
Mercedes Bresso