"Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2009-2011".
(B.U. 02 gennaio 2009, 1° suppl. al n. 53)
Il Consiglio regionale ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Stato di previsione dell'entrata)
1.
Il totale generale delle entrate di cui all'allegato A è approvato in euro 12.757.018.497,40 in termini di competenza e in euro 17.757.000.000,00 in termini di cassa.
2.
Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione ed il versamento alla cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti nell'anno finanziario 2009.
Art. 2.
(Stato di previsione della spesa)
1.
Il totale generale delle spese di cui all'allegato A è approvato in euro 12.757.018.497,40 in termini di competenza ed in euro 17.757.000.000,00 in termini di cassa.
2.
È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2009.
3.
È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 2009.
Art. 3.
(Indebitamento)
1.
Per far fronte alla differenza esistente fra il totale delle spese di investimento di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio finanziario 2009, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre i mutui o ad emettere prestiti obbligazionari per un importo pari a euro 1.000.000.000,00.
2.
Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui o dall'ammortamento delle obbligazioni emesse di cui al comma 1, si provvede con le somme che sono state iscritte nell'ambito delle disponibilità delle unità previsionali di base (UPB) DA09021 e UPB DA09023 del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011.
Art. 4.
(Quadro generale riassuntivo)
1.
È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2009 con i prospetti di cui all'
articolo 17 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7
(Ordinamento contabile della Regione Piemonte) (Allegato A).
Art. 5.
(Spese obbligatorie e d'ordine)
1.
Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell'
articolo 18 della l.r. 7/2001
, quelle descritte nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione della spesa.
Art. 6.
(Garanzie prestate dalla Regione)
1.
È approvato, ai sensi dell'
articolo 10, comma 13, della l.r. 7/2001
, il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti, di cui all'elenco n. 2 allegato allo stato di previsione della spesa.
Art. 7.
(Accordi di programma e cofinanziamenti programmi comunitari)
1.
È approvato il fondo di cui alla UPB DA08032 per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.
2.
È approvato il fondo di cui alla UPB DA09012 per il cofinanziamento dei programmi comunitari.
3.
È autorizzato con provvedimento amministrativo il prelievo dai fondi di cui ai commi 1 e 2 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi e al cofinanziamento dei singoli programmi comunitari.
Art. 8.
(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)
1.
Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui all'
articolo 20 della l.r. 7/2001
, destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 2009 sui singoli capitoli di spesa, è determinato in euro 100.000.000,00 ed è iscritto nella UPB DA09011.
Art. 9.
(Utilizzo dell'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2008)
1.
L'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2008, determinato in euro 12.479.469,20 ed applicato al bilancio di previsione per l'anno 2009, è utilizzato a parziale copertura del fondo di riserva per le spese di parte corrente derivanti da economie su fondi statali vincolati iscritto nella UPB DA09011 e del fondo per le spese di investimento derivanti da economie su fondi statali vincolati iscritto nella UPB DA09012.
Art. 10.
(Variazioni compensative)
1.
Per l'anno finanziario 2009 sono consentite variazioni fra loro compensative, mediante atto amministrativo, tra le UPB quando:
a)
siano da compensare, per i relativi pagamenti, le quote interesse e le quote in capitale delle rate di ammortamento dei mutui;
b)
occorra, per una migliore definizione delle UPB, spostare i capitoli tra le diverse UPB.
2.
La Giunta regionale può effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra capitoli appartenenti alla stessa UPB ma relativi a diverse leggi regionali elencate nell'Allegato A della legge finanziaria per l'anno 2009. In ogni caso, restano fermi i limiti stabiliti dall'
articolo 24, comma 3, della l.r. 7/2001
.
Art. 11.
(Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro)
1.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio provvedimento, le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.
Art. 12.
(Bilancio pluriennale)
1.
E' approvato il bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2009-2011, allegato alla presente legge (Allegato B).
Art. 13.
(Dichiarazione d'urgenza)
1.
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'
articolo 47 dello Statuto
, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 30 dicembre 2008
p. Mercedes Bresso Il Vice Presidente Paolo Peveraro