Art. 4.
(Disposizioni in materia di riscossione di tributi e di altre entrate di diritto pubblico)
1.
La Regione provvede alla riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico secondo il procedimento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), anche mediante affidamento esterno ai soggetti di cui all' articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), ovvero mediante ruolo. La Giunta regionale, informata la competente commissione consiliare, adotta gli opportuni provvedimenti per l'attuazione del presente comma.
[1]
3.
Il
comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 60/1997 è sostituito dal seguente: "
La richiesta deve essere effettuata alla struttura regionale deputata ai tributi regionali ovvero, quando si tratti di altre entrate di diritto pubblico non di carattere tributario, alla struttura regionale competente alla loro riscossione, la quale concede l'assenso, una volta compiute le verifiche in merito, circa la sussistenza dei presupposti per dar luogo alla compensazione.
".
4.
Il
comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 60/1997 è sostituito dal seguente: "
La compensazione può avvenire solo mediante trasferimento al periodo successivo di versamento dell'importo eccedente quello dovuto e solamente nell'ambito dello stesso tributo ovvero dello stesso titolo, senza pregiudizio per le sanzioni previste dalla vigente normativa.
".
6.
Non si fa luogo alla liquidazione, all'accertamento ed alla riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali di ogni specie, comprensivi o solo costituiti da sanzioni ed interessi, qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo tributario od autonoma obbligazione, non superi l'importo di 17,00 euro.
7.
Non si fa luogo in ogni caso alla riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali ed alle altre entrate di diritto pubblico qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni obbligazione, sia inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo fissato dalla legge dello Stato.
8.
Non si fa luogo al rimborso delle somme indebitamente versate a titolo di tributi regionali di ogni specie qualora l'ammontare di ciascun debito, con riferimento ad ogni periodo tributario od autonoma obbligazione, non superi l'importo di cui al comma 6.
[3]
9.
Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano anche ai periodi ed alle obbligazioni per cui alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora iniziate le attività di controllo formale e di accertamento.
[4]
10.
Entro il mese di novembre di ciascun anno la Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, per l'anno successivo, la misura degli interessi dovuti sulle somme riscosse ed accertate a titolo di tributi regionali, quella degli interessi dovuti per il ritardato pagamento delle somme poste in riscossione coattiva e, fermo restando il principio di reciprocità, quella degli interessi dovuti per la ritardata restituzione di somme indebitamente versate. In caso di mancata adozione della deliberazione di cui al presente comma, le misure già stabilite s'intendono prorogate di anno in anno.
10 bis.
Sono ripetibili le spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione. Con propria deliberazione la Giunta regionale determina l'ammontare delle spese di cui al presente comma, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato, avuto riguardo all'ammontare effettivo dei costi che l'Amministrazione deve sostenere.
[5]
Art. 7.
(Misure a sostegno del sistema integrato di interventi e servizi sociali)
1.
Al fine di fronteggiare gli effetti della crisi economica, la Regione promuove le seguenti misure volte a potenziare il sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla
legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1
(Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento):
a)
interventi mirati ad affrontare il disagio economico e sociale nel quale versano singoli individui e famiglie, a sviluppare processi di autonomia e inclusione dei medesimi e a supportare le famiglie bisognose con figli da zero a trentasei mesi e gli anziani non autosufficienti mediante lo stanziamento di 15.000.000,00 euro a favore degli enti gestori delle funzioni socio assistenziali;
b)
interventi mirati al mantenimento dei servizi e dei livelli assistenziali nei percorsi di cura socio-sanitari rivolti alle persone non autosufficienti, ai minori, agli anziani e dei livelli occupazionali del settore, mediante lo stanziamento di 10.000.000,00 euro a favore dei soggetti istituzionali del sistema dei servizi socio-assistenziali, da destinare al contenimento dei maggiori oneri derivanti da intervenuti accordi contrattuali, con particolare riferimento alla cooperazione sociale.
2.
La Giunta regionale, informata la competente Commissione consiliare, definisce i criteri di assegnazione delle risorse e le modalità attuative delle misure di cui al comma 1.
3.
Agli oneri di cui al comma 1, pari a 25.000.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, nell'esercizio finanziario 2009 si fa fronte con le dotazioni finanziarie della UPB DA19011 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009.
4.
Con provvedimento della Giunta regionale si provvede all'istituzione della spesa inerente gli interventi mirati all'assistenza economica e al mantenimento dei servizi rivolti alle fasce deboli.
Art. 8.
(Risorse per il trattamento accessorio)
1.
Le risorse aggiuntive che hanno incrementato, ai sensi dei contratti collettivi, i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente, nonché le risorse per le politiche di sviluppo del personale di categoria, sono acquisite in via definitiva nelle disponibilità per il trattamento accessorio.
Art. 9.
(Retribuzione per prestazioni straordinarie)
1.
La Giunta regionale è autorizzata a disporre il pagamento delle prestazioni straordinarie, autorizzate anche in deroga a quelle retribuibili a norma dei contratti collettivi di lavoro, effettuate dal personale avente titolo impegnato nelle azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitati e delle infrastrutture, nella riparazione dei danni subiti da soggetti privati e imprese a causa di eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, per l'attivazione della sala operativa di protezione civile e per le attività ad essa conseguenti.
2.
È autorizzato il pagamento di prestazioni straordinarie in deroga anche al personale del Consiglio regionale impegnato nelle attività di supporto alle sedute dell'Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.