La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Il comma 1 dell'articolo 4 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 9 del 2015.
[2] Il comma 5 dell'articolo 4 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 9 del 2015.
[3] Nel comma 8 dell'articolo 4 le parole "di cui al comma 5" sono state sostituite dalle parole "di cui al comma 6" e il secondo periodo del comma 8 è stato soppresso ad opera del comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 9 del 2015.
[4] Nel comma 9 dell'articolo 4 le parole "di cui ai commi 4, 5 e 6" sono state sostituite dalle parole "di cui ai commi 6, 7 e 8" ad opera del comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 9 del 2015.
[5] Nel comma 1 dell'articolo 11 le parole "del secondo biennio" sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 18 del 2010.
[6] La lettera c del comma 3 dell'articolo 12 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 5 del 2012.