La legge è stata abrogata
dalla lettera m) del comma 1 dell'articolo 63 della legge regionale 32 del 2023, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, commi 2 e 3 della l.r 34/2008 e quanto previsto dall'articolo 62, commi 4, 6, 7 e 9 della l.r. 32/2023.
Il comma 1 dell'art. 62 della l.r. 32/2023 dispone che fino all'approvazione degli atti di indirizzo di cui all'articolo 10 della stessa l.r. 32/2023, continuano ad applicarsi le norme previgenti.
Il comma 4 della l.r. 32/2023 dispone che fino all'approvazione dei provvedimenti di cui agli articoli 18, comma 2, 38, comma 1 e 39 commi 1 e 2 della l.r. 32/2023, continuano ad applicarsi le disposizioni adottate in attuazione degli articoli 38, 39, 40 e 41 della legge regionale 34/2008.
Il comma 6 della l.r. 32/2023 dispone che fino all'approvazione dei provvedimenti di cui all'articolo 52, comma 3, non si applicano gli articoli 17, commi 3 e 4, e l'articolo 20 della l.r. 32/2023 e continuano ad applicarsi gli articoli 5, 11 e 14 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale), nonché le disposizioni in materia di accreditamento delle strutture formative e di orientamento adottate in base alla normativa previgente.
Il comma 7 della l.r. 32/2023 dispone che fino all'approvazione dei provvedimenti di cui agli articoli 53 e 54 della l.r. 32/2023, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di accreditamento e autorizzazione, adottate in base agli articoli 21 e 23 della legge regionale 34/2008.
Il comma 9 della l.r. 32/2023 dispone che fino alla nomina della Commissione di cui all'articolo 11 della l.r. 32/2023, continua a operare la Commissione regionale di concertazione costituita ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 34/2008.