La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] La lettera p bis) del comma 1 dell'articolo 3 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 57 della legge regionale 26 del 2015.
[2] L'articolo 4 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 57 della legge regionale 26 del 2015.
[3] L'articolo 6 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 7 del 2018.
[4] L'articolo 8 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 7 del 2018.
[5] L'articolo 9 è stato abrogato dal comma 4 dell'articolo 57 della legge regionale 26 del 2015.
[6] L'articolo 11 è stato sostituito dal comma 5 dell'articolo 57 della legge regionale 26 del 2015.
[7] La lettera d) del comma 2 dell'articolo 15 è stato abrogato dalla lettera u del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 23 del 2015.
[8] L'articolo 17 è stato abrogato dalla lettera v del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 23 del 2015.
[9] L'articolo 19 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 7 del 2018.
[10] L'articolo 20 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 7 del 2018.
[11] Il comma 5 dell'articolo 21 è stato abrogato dalla lettera aa del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 23 del 2015.
[12] Il comma 5 dell'articolo 32 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 20 del 2011.
[13] Nel comma 1 dell'articolo 33 dopo le parole "quarantanove anni " sono state aggiunte le parole "e gli ex detenuti che hanno terminato di scontare la pena da non oltre cinque anni dalla data di presentazione della domanda, " ad opera del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 19 del 2010.
[14] Il comma 4 bis dell'articolo 33 è stato inserito dal comma 6 dell'articolo 57 della legge regionale 26 del 2015.
[15] Il comma 4 ter dell'articolo 33 è stato inserito dal comma 6 dell'articolo 57 della legge regionale 26 del 2015.
[16] Nel comma 6 dell'articolo 33 la parola "cinque" è stata sostituita dalla parola "tre" ad opera del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 19 del 2010.
[17] Il comma 7 dell'articolo 33 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 55 della legge regionale 22 del 2009.
[18] Nel comma 8 dell'articolo 33 la parola "anche" è stata aggiunta ad opera del comma 3 dell'articolo 55 della legge regionale 22 del 2009.
[19] Il comma 1 bis dell'articolo 34 è stato inserito dal comma 7 dell'articolo 57 della legge regionale 26 del 2015.
[20] Il comma 3 bis dell'articolo 35 è stato inserito dal comma 4 dell'articolo 55 della legge regionale 22 del 2009.
[21] Nel comma 3 dell'articolo 36 le parole "ad eccezione di" sono state sostituite dalle parole "in aggiunta a" ad opera del comma 5 dell'articolo 55 della legge regionale 22 del 2009.
[22] Nel comma 4 dell'articolo 36 le parole "fino ad un massimo del 95 per cento dell'importo richiesto" sono state soppresse ad opera del comma 8 dell'articolo 57 della legge regionale 26 del 2015.
[23] Il comma 1 bis dell'articolo 37 è stato inserito dal comma 6 dell'articolo 55 della legge regionale 22 del 2009.
[24] Nel comma 8 dell'articolo 38 le parole "non si applicano" sono state sostituite dalle parole "si applicano anche" ad opera del comma 7 dell'articolo 55 della legge regionale 22 del 2009.
[25] Il comma 3 dell'articolo 42 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 105 della legge regionale 16 del 2017.
[26] Nel comma 3 dell'articolo 43 le parole "di lavoratori che si trovano in trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)" sono state sostituite dalle parole "dei soggetti di cui all'articolo 29" ad opera del comma 8 dell'articolo 55 della legge regionale 22 del 2009.
[27] Nel comma 4 dell'articolo 48 la parola "cinque" è stata sostituita dalla parola "tre" ad opera del comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 19 del 2010.
[28] Il comma 2 dell'articolo 52 è stato sostituito dal comma 9 dell'articolo 55 della legge regionale 22 del 2009.
[29] Il comma 3 dell'articolo 52 è stato sostituito dal comma 10 dell'articolo 55 della legge regionale 22 del 2009.
[30] Il comma 1 dell'articolo 53 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 30 del 2009.
[31] Nel comma 3 dell'articolo 53 dopo la parola "conciliazione" sono state aggiunte le parole "ed i percorsi di carriera" ad opera del comma 11 dell'articolo 55 della legge regionale 22 del 2009.
[32] Il comma 2 bis dell'articolo 65 è stato inserito dal comma 12 dell'articolo 55 della legge regionale 22 del 2009.
[33] Il comma 1 dell'articolo 67 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 35 del 2008.