La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] L'articolo 2 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 92 della legge regionale 19 del 2018.
[2] Il comma 2 dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 77 della legge regionale 25 del 2021.
[3] Il comma 2 bis dell'articolo 3 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 26 del 2015.
[4] Il comma 1 dell'articolo 4 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale 26 del 2015.
[5] Il comma 1 bis dell'articolo 4 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 28 del 2015.
[6] Il comma 2 dell'articolo 4 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 93 della legge regionale 19 del 2018.
[7] Nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 le parole ", manifestazione o convegno" sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 15 del 2020.
[8] La lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 è stata sostituita dal comma 2 dell'articolo 41 della legge regionale 15 del 2020.
[9] Il comma 4 dell'articolo 4 è stato sostituito dal comma 5 dell'articolo 28 della legge regionale 26 del 2015.
[10] Nel comma 5 dell'articolo 4 le parole "o per non più di dieci anni consecutivi. La commissione locale per il paesaggio esercita anche dopo la scadenza, e fino al suo rinnovo, le funzioni che le sono attribuite. " sono state aggiunte ad opera del comma 3 dell'articolo 41 della legge regionale 15 del 2020.
[11] Nel comma 6 dell'articolo 4 le parole ", delle nomine " sono state sostituite dalle seguenti: " e dei provvedimenti di nomina " e le parole " e dei rispettivi curriculum " sono state soppresse ad opera del comma 4 dell'articolo 41 della legge regionale 15 del 2020.
[12] Nel comma 1 dell'articolo 5 dopo le parole "ai comuni" sono state aggiunte le parole "o alle loro forme associative" ad opera del comma 7 dell'articolo 28 della legge regionale 26 del 2015.
[13] Nel comma 2 dell'articolo 7 le parole "; fino alla costituzione di tale commissione il parere è espresso dalla commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali." sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 3 del 2009.