Legge regionale n. 27 del 04 agosto 2008  ( Versione vigente )
"Modifica della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 'Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)' ".
(B.U. 07 agosto 2008, n. 32)

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
La lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 30/2006 è sostituita dalla seguente: "
e)
13 rappresentanti di comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, di cui 3 rappresentanti di comuni montani;
".
Art. 2. 
(Modifica dell' articolo 4 della l.r. 30/2006 )
1. 
Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 30/2006 è sostituito dal seguente: "
2.
Sono elettori i sindaci dei comuni del Piemonte, i presidenti delle comunità montane e collinari, due consiglieri per ogni comune, uno di maggioranza e uno di opposizione.
".
2. 
Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 30/2006 è sostituito dal seguente: "
3.
Sono eleggibili i sindaci, i presidenti delle comunità montane e collinari, nonché i consiglieri dei comuni designati in base al comma 2.
".
Art. 3. 
(Modifica dell' articolo 5 della l.r. 30/2006 )
1. 
Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 30/2006 le parole "
Con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza
" sono sostituite dalle seguenti: "
Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza
".
2. 
Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 30/2006 le parole "
il numero delle sezioni elettorali per ogni provincia
" sono soppresse.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 agosto 2008
p. Mercedes Bresso Il Vice Presidente Paolo Peveraro