Legge regionale n. 20 del 02 luglio 2008  ( Versione vigente )
"Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1976, n. 7 (Attività della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana)".
(B.U. 10 luglio 2008, n. 28)

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Modifiche all' articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1976, n. 7 "Attività della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana")
1. 
Dopo l' articolo 2 della l.r. 7/1976 è inserito il seguente: "
Art. 2 bis.
(Istituti storici della Resistenza del Piemonte e Archivio nazionale cinematografico della resistenza).
1.
Sul territorio della Regione Piemonte operano gli istituti storici della Resistenza di cui all' articolo 1 della legge regionale 22 aprile 1980, n. 28 (Concessione di contributi annui agli istituti storici della Resistenza in Piemonte e all'Archivio nazionale cinematografico della Resistenza in Torino) e l'Archivio nazionale cinematografico della resistenza.
2.
Gli istituti storici della Resistenza, dotati di personalità giuridica, autonomia gestionale e patrimoniale, svolgono le seguenti funzioni:
a)
studio e raccolta di materiale documentario e bibliografico inerente la storia contemporanea, con specifico riferimento alle vicende del territorio;
b)
svolgimento, nell'ambito delle sue molteplici attività, di un ruolo di formazione e di educazione etico-civile basato sui valori espressi dalla Resistenza e recepiti dalla Costituzione repubblicana;
c)
promozione di ricerche in campo storico, socio-antropologico ed economico;
d)
adempimento di ogni altra funzione ad essi demandata dalle leggi regionali.
3.
Gli Istituti di Asti, di Alessandria, di Cuneo e di Novara sono consorzi obbligatori tra le province, i comuni e le comunità montane territorialmente interessati, ai sensi dell' articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
4.
I soggetti pubblici, le associazioni e le fondazioni che perseguono obiettivi culturali e sociali compatibili con le attività di cui al comma 2 possono entrare a far parte dei consorzi obbligatori con le modalità stabilite negli statuti dei consorzi stessi.
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 2 luglio 2008
Mercedes Bresso