"Modifica della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 16 (Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei territori e dell'economia collinare)".
(B.U. 17 gennaio 2008, n. 3)
Il Consiglio regionale ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Modifica dell'
articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 16
)
1.
La
lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 16 (Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei territori e dell'economia collinare), è sostituita dalla seguente: "
una quota del cinque per cento di quanto accertato dalla Regione nell'esercizio precedente a titolo di addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano; ".
a)
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 14 gennaio 2008
p. Mercedes Bresso Il Vice Presidente Paolo Peveraro