La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] L'articolo 8 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 25 del 2010.
[2] La lettera d bis) del comma 1 dell'articolo 8 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 10 del 2011.
[3] L'articolo 9 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 19 del 2018.
[4] Nella lettera a) del comma 3 dell'articolo 11 la parola "cultura" è stata sostituita dalle parole "attività produttive" ad opera del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 19 del 2018.
[5] La lettera d) del comma 3 dell'articolo 11 è stata sostituita dal comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 19 del 2018.
[6] La lettera d) del comma 3 dell'articolo 11 è stata sostituita dal comma 12 dell'articolo 40 della legge regionale 11 del 2018 che entrava in vigore il 1° gennaio 2019 e successivamente sostituita dall'articolo 26 della legge regionale 19 del 2018.
[7] Il comma 1 dell'articolo 12 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 22 del 2009.
[8] L'articolo 15 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 35 del 2008.