Legge regionale n. 16 del 25 giugno 2008  ( Versione vigente )
"Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale".
(B.U. 03 luglio 2008, n. 27)

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Oggetto e finalità)
1. 
La Regione Piemonte disciplina la raccolta e la coltivazione dei tartufi in armonia con i principi stabiliti dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo) e dalla normativa comunitaria. Promuove la tutela e la valorizzazione dei tartufi e dell'ambiente naturale in cui si riproducono e riconosce il ruolo degli ecosistemi tartufigeni nello sviluppo socio-economico delle popolazioni delle aree collinari e pedemontane piemontesi.
2. 
La Regione promuove altresì la conservazione e la diffusione delle provenienze autoctone dei tartufi e delle piante ospiti e il miglioramento e lo sviluppo della tartuficoltura, ispirandosi a criteri di qualità ed eccellenza, anche a tutela dei consumatori.
2 bis. 
Per il raggiungimento delle finalità della presente legge, nonché in particolare per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 3, la Regione si avvale dell'Istituto per le Piante da Legno e per l'Ambiente (IPLA).
[1]
2 ter. 
La Giunta regionale approva annualmente uno schema di atto di affidamento del Piano di attività, predisposto dalla Consulta per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale in esecuzione delle finalità della presente legge e lo invia all'IPLA per accettazione. Tale atto di affidamento individua le attività che devono essere svolte dall' IPLA per conto della Regione.
[2]
Art. 2. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini dell'applicazione della presente legge, si intendono:
a) 
per tartufaia naturale, qualsiasi formazione vegetale di origine naturale che produce spontaneamente tartufi, ivi comprese le piante singole;
b) 
per tartufaia controllata, la tartufaia naturale sottoposta a miglioramenti ed eventualmente incrementata con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene;
c) 
per tartufaia coltivata, un impianto specializzato di nuova realizzazione con piante tartufigene e sottoposto ad appropriate cure colturali.
Art. 3. 
(Interventi per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno)
1. 
Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione attraverso IPLA e in collaborazione con il Centro Nazionale Studi Tartufo realizza e finanzia:
[3]
a) 
attività di studio, ricerca e sperimentazione applicata;
b) 
iniziative promozionali, informative, pubblicitarie, culturali e di valorizzazione dei tartufi;
c) 
attività formative e di aggiornamento dei raccoglitori, dei tecnici degli enti competenti, del personale addetto alla vigilanza nonché corsi di addestramento dei cani purché nel rispetto delle normative sul benessere animale;
d) 
azioni di salvaguardia e di potenziamento di tartufaie naturali di tuber magnatum pico, detto volgarmente tartufo bianco di Alba o del Piemonte, attraverso adeguati interventi colturali, con opportuno riguardo degli equilibri naturali preesistenti, rivolte alla difesa e al miglioramento dell'efficienza produttiva delle aree ed effettuate dalle associazioni di cui all'articolo 12;
e) 
azioni di sviluppo, incremento, lavorazione e commercializzazione di produzioni delle specie di tartufo nero coltivabili attraverso il finanziamento di impianti di tartufaie in aree vocate, in terreni al momento non preposti alla produzione di alcuna specie di tartufo. Le piante tartufigene inserite devono rispondere ai requisiti di adeguata micorrizzazione controllata sottoscritta dagli enti preposti al servizio di controllo morfologico o molecolare delle radici.
2. 
La Giunta regionale, entro il mese di gennaio di ogni anno, approva il Piano di attività annuale per la realizzazione degli interventi di valorizzazione del patrimonio tartufigeno di cui al comma 1.
[4]
3. 
Nel programma di cui al comma 2 sono individuati:
a) 
gli interventi realizzati secondo le modalità di cui all'articolo 1 comma 2 bis;
[5]
b) 
gli interventi la cui esecuzione da parte di enti locali, altri enti, associazioni e consorzi può essere oggetto di contributo, le relative priorità e le risorse finanziarie;
c) 
i contenuti dei bandi e le modalità di approvazione e finanziamento degli interventi di cui alla lettera b), nonché le misure dei contributi massimi erogabili.
3 bis. 
Nell'ambito delle fiere del tartufo riconosciute dalla Regione e limitatamente al periodo di durata delle stesse, al fine di poter permettere un effettivo controllo sulle attività di vendita del prodotto fresco e di garantirne la tracciabilità a tutela dei consumatori, le amministrazioni comunali possono regolamentare con appositi criteri e limitazioni la vendita del prodotto fresco su tutto il territorio comunale.
[6]
Art. 4. 
(Indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno)
1. 
Per il perseguimento delle finalità previste, in particolare, dall'articolo 1, comma 2, è concessa un'indennità ai proprietari o possessori di terreni su cui sono radicate piante arboree di riconosciuta capacità tartufigena per ogni soggetto arboreo che si impegnino a conservare, secondo uno specifico piano di coltura e conservazione, permettendo nel contempo la libera raccolta dei tartufi sul terreno ove lo stesso è radicato.
[7]
2. 
La stessa indennità è concessa, alle condizioni di cui al comma 1, alle associazioni di raccoglitori che conducano, a titolo di proprietà o affitto, terreni su cui sono radicate piante arboree di riconosciuta capacità tartufigena.
3. 
L'identificazione delle piante tartufigene è demandata alla Commissione consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste di cui all' articolo 8 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste) e successive modifiche ed integrazioni.
4. 
Nel provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 16, comma 1, sono indicati:
a) 
l'importo massimo annuo concedibile per ogni soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena;
b) 
le modalità per la concessione dell'indennità;
c) 
i contenuti tecnici del piano di coltura e conservazione di cui al comma 1 e le procedure di controllo del rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione dello stesso.
Art. 4 bis.[8] 
(Consulta per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale)
1. 
Al fine di coordinare gli interventi previsti dall'articolo 3 e di monitorarne l'efficacia, è istituita la Consulta per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale, di seguito denominata ''Consulta ''.
2. 
La Consulta è coordinata dalla Regione e formula proposte, esprime pareri sulle iniziative di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale e predispone il piano di attività da trasmettere alla Giunta regionale per l'approvazione.
3. 
La Consulta, che dura in carica per l'intera legislatura ed in ogni caso fino a nuova nomina, è composta secondo le indicazioni della Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.
4. 
I membri della Consulta non percepiscono alcuna indennità o rimborso spese.
5. 
La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce le modalità di funzionamento della Consulta e provvede alla sua nomina.
Art. 5. 
(Riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate)
1. 
L'attestazione di riconoscimento della tartufaia controllata o coltivata è rilasciata dalla provincia territorialmente competente. Il suo rilascio consente l'apposizione delle tabelle delimitanti le tartufaie stesse come disciplinato dall' articolo 3, comma secondo, della l. 752/1985 e il conseguente esercizio del diritto alla raccolta riservata da parte dei soggetti indicati nell'articolo 6, comma 2.
2. 
Nel provvedimento di riconoscimento sono indicate le pratiche colturali accessorie necessarie per il mantenimento dell'ecosistema naturale.
3. 
L'attestazione ha validità quinquennale ed è rinnovabile.
4. 
L'attestazione è revocata in caso di accertamento della mancata esecuzione degli interventi prescritti a norma del comma 2. Alla revoca consegue l'obbligo di rimozione della tabellazione apposta, entro trenta giorni dall'effettiva conoscenza del provvedimento.
5. 
Le province trasmettono annualmente alla Regione l'elenco aggiornato delle tartufaie riconosciute.
6. 
Nel provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 16, comma 1 sono indicate:
a) 
le modalità per il rilascio delle attestazioni di riconoscimento da parte delle province;
b) 
le pratiche colturali previste dal comma 2;
c) 
le modalità per la compilazione, l'aggiornamento e la comunicazione degli elenchi previsti dal comma 5.
Art. 6. 
(Disciplina della raccolta)
1. 
La ricerca e la raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati, nel rispetto delle disposizioni della l. 752/1985 .
2. 
Nelle tartufaie controllate o coltivate delimitate dalle tabelle previste dall' articolo 3, comma secondo, della l. 752/1985 , il diritto di ricerca e raccolta è riservato al proprietario, all'usufruttuario ed al coltivatore del fondo, ai membri delle rispettive famiglie, ai lavoratori da loro dipendenti regolarmente assunti per la coltivazione del fondo, nonché, per i terreni condotti in forma associata, ai soci delle associazioni che conducono la tartufaia ed ai loro familiari.
3. 
Le tabelle di cui all' articolo 3, comma secondo, della l. 752/1985 non possono essere apposte da privati negli alvei, nel piano e nelle scarpe degli argini dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici di proprietà demaniale, anche se al confine dei terreni condotti.
4. 
Il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 16, comma 1 individua:
a) 
le prescrizioni tecniche cui attenersi per lo svolgimento delle operazioni di miglioramento delle tartufaie esistenti e per la costituzione di nuove tartufaie, secondo le finalità di cui all'articolo 1;
b) 
le caratteristiche delle tabelle di cui all' articolo 3, comma secondo, della l. 752/1985 e le modalità per la loro apposizione;
c) 
la superficie territoriale massima di aree da destinare a tartufaia controllata, contemperando i diritti dei proprietari con quelli dei liberi raccoglitori.
Art. 7. 
(Modalità di ricerca e di raccolta)
1. 
La ricerca e la raccolta dei tartufi sono effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie, secondo quanto disposto dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 16, comma 1.
2. 
La ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite anche durante le ore notturne.
3. 
È vietata la raccolta di tartufi immaturi e nei periodi non consentiti dal calendario previsto dall'articolo 11.
4. 
La raccolta giornaliera individuale complessiva è consentita entro il limite massimo di due chilogrammi. Tale limite non si applica ai soggetti indicati dall'articolo 6, comma 2.
Art. 8. 
(Consorzi volontari)
1. 
A norma dell' articolo 4 della l. 752/1985 , i titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducono possono costituire, con atto pubblico, consorzi volontari per la difesa del tartufo o per l'impianto di nuove tartufaie, al fine di salvaguardare ed incentivare la raccolta e la produzione dei tartufi e di preservare l'ambiente idoneo alla tartuficoltura.
Art. 9. 
(Abilitazione per la ricerca e la raccolta dei tartufi)
1. 
Per praticare la raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della propria idoneità presso la provincia competente per territorio di residenza anagrafica.
2. 
L'esame di idoneità è inteso ad accertare nel candidato la conoscenza delle specie e varietà di tartufo, degli elementi basilari di biologia ed ecologia degli stessi, delle modalità di ricerca, raccolta e commercializzazione previste dalle norme in vigore, nonché di nozioni generali di micologia e selvicoltura.
3. 
L'esame previsto al comma 2 è svolto da commissioni, costituite dalle province territorialmente competenti, le cui modalità di funzionamento sono definite nel provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 16, comma 1.
4. 
Le commissioni previste dal comma 3 sono composte:
a) 
da un funzionario designato dalla Regione;
b) 
da un funzionario designato dalla provincia;
c) 
da un esperto designato dall'associazione dei raccoglitori più rappresentativa a livello provinciale costituita con atto notarile e comprendente almeno cinquanta soci; in mancanza di un'associazione avente tali requisiti, la designazione è effettuata dall'unione regionale delle associazioni di raccoglitori piemontesi.
5. 
La partecipazione ai lavori delle commissioni è a titolo gratuito.
6. 
Gli aspiranti raccoglitori che non superano l'esame di idoneità di cui al comma 1 possono chiedere di ripetere la prova stessa trascorsi tre mesi.
7. 
Sono esentati dall'esame di idoneità di cui al comma 1 i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti nonché coloro che sono già muniti di abilitazione rilasciata da altre amministrazioni regionali o provinciali.
8. 
L'abilitazione conseguente al superamento dell'esame di cui al comma 2 è documentata da un tesserino rilasciato dalla provincia competente. L'attestazione di abilitazione ha valore su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell' articolo 5, comma sesto, della l. 752/1985 .
9. 
Il tesserino è valido dieci anni e può essere rinnovato senza ulteriori esami.
10. 
L'età minima per conseguire l'abilitazione alla raccolta dei tartufi è stabilita in anni quattordici. I minori di anni quattordici possono praticare la ricerca e la raccolta se accompagnati da persona abilitata.
11. 
Le province raccolgono i dati relativi ai soggetti abilitati e ne curano l'aggiornamento e la comunicazione alla Regione.
12. 
Il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 16, comma 1, definisce:
a) 
le caratteristiche del tesserino previsto dal comma 8 e le modalità e i casi di rilascio di eventuali duplicati;
b) 
le tipologie dei dati di cui al comma 11 e le relative modalità di aggiornamento e comunicazione.
Art. 10. 
(Permesso per la ricerca e la raccolta di tartufi)
1. 
Il permesso per la ricerca e raccolta dei tartufi è subordinato al versamento della tassa di concessione regionale annuale.
2. 
Il versamento della tassa di concessione deve avvenire entro il 30 aprile, e in ogni caso prima di esercitare le attività di ricerca e raccolta, e ha valore per l'anno solare cui si riferisce.
3. 
Il permesso per la ricerca e raccolta ha validità per l'intero territorio regionale.
4. 
Il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 16, comma 1, stabilisce:
a) 
l'importo della tassa di concessione prevista dal comma 1, sulla base di criteri di economicità e convenienza, per un ammontare non inferiore a quello fissato dal decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell' articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , come sostituito dall' articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158 );
b) 
le modalità di attestazione del permesso di cui al comma 1.
4 bis. 
Le risorse introitate dalla Regione a norma del comma 1 sono trasferite trimestralmente all'IPLA per le finalità della presente legge, a seguito della verifica da parte degli uffici regionali delle tasse di concessione versate, di cui all'articolo 10 comma 1.
[9]
Art. 11. 
(Calendario di ricerca e raccolta)
1. 
Il calendario di raccolta è definito dalla Regione, sentite le province e la Consulta, prevista dall'articolo 4 bis ed è unico per tutto il territorio regionale.
[10]
2. 
Al fine di tutelare i territori produttivi ed il prodotto, il calendario deve prevedere un periodo di divieto assoluto di raccolta non inferiore a quindici giorni, anche differenziato per provincia.
3. 
Gli istituti universitari e gli enti di ricerca possono procedere, a fini scientifici e previa autorizzazione temporanea rilasciata dalla provincia, alla raccolta di tartufi anche fuori del periodo consentito dal calendario di cui al comma 1.
4. 
I soggetti di cui al comma 3 sono esonerati dal versamento della tassa prevista dall'articolo 10.
5. 
Il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 16, comma 1, individua:
a) 
le modalità di concertazione con le province, ai fini della definizione del calendario previsto dal comma 1;
b) 
i dati necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione temporanea di cui al comma 3.
Art. 12. 
(Associazioni dei raccoglitori)
1. 
I raccoglitori possono costituirsi in associazioni, al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi di salvaguardia e di miglioramento degli ecosistemi tartufigeni locali nonché per l'oculata gestione delle tartufaie controllate e coltivate.
2. 
Le associazioni dei raccoglitori o cercatori, riconosciute secondo le modalità definite dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 16, comma 1, sono abilitate ad attuare azioni di promozione, tutela e valorizzazione commerciale del tartufo, sostenute dalla Regione o da altri enti pubblici.
Art. 13. 
(Vigilanza e sanzioni amministrative)
1. 
La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli organi ed agenti previsti dall' articolo 15 della l. 752/1985 .
2. 
Nelle aree protette nazionali e regionali, la vigilanza è svolta con il coordinamento degli enti di gestione.
3. 
Ogni violazione delle norme della presente legge comporta la confisca del prodotto ed è punita con sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando la responsabilità penale dell'autore della violazione ove ne ricorrano gli estremi.
4. 
Gli agenti che procedono alla confisca del prodotto redigono apposito verbale di confisca contenente le indicazioni delle specie, il numero e il peso dei tartufi confiscati.
5. 
Al trasgressore è rilasciata copia del verbale di cui al comma 4 contestualmente al verbale di accertamento della violazione.
6. 
In considerazione della deperibilità del prodotto, gli agenti procedono alla sua vendita al maggior offerente, previa allegazione al rapporto di cui all' articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) di due offerte d'acquisto da acquisire presso commercianti o ristoratori della zona.
7. 
L'importo ricavato dalla vendita, al netto delle spese di versamento, è versato alla tesoreria provinciale territorialmente competente ed è restituito all'avente diritto nel caso in cui si accerti che la violazione non sussiste.
8. 
Per le violazioni delle norme in materia di ricerca, raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei tartufi, sono previste le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) 
ricerca e raccolta in periodo di divieto o in mancanza del tesserino di cui all'articolo 9 o del permesso di cui all'articolo 10, nei casi prescritti: da euro 516,00 ad euro 2.582,00;
b) 
ricerca e raccolta in mancanza della sola attestazione del permesso di cui all'articolo 10: da euro 52,00 ad euro 516,00;
c) 
ricerca e raccolta nelle aree rimboschite prima che sia trascorso un periodo di quindici anni dalla messa a dimora delle piante: da euro 258,00 ad euro 2.582,00;
d) 
ricerca e raccolta di tartufi non maturi o avariati: da euro 258,00 ad euro 2.582,00;
e) 
ricerca e raccolta di tartufi con modalità difformi da quelle previste dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 16, comma 1: da euro 52,00 ad euro 2.582,00;
f) 
ricerca e raccolta di tartufi nelle zone riservate: da euro 516,00 ad euro 2.582,00;
g) 
apposizione o mantenimento di tabelle di riserva nelle tartufaie non riconosciute come controllate o coltivate: da euro 516,00 ad euro 5.170,00;
h) 
commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta o appartenenti a specie non ammesse ovvero senza il rispetto delle modalità prescritte dalla l. 752/1985 : da euro 2.582,00 ad euro 5.170,00;
i) 
lavorazione dei tartufi conservati in difformità delle modalità prescritte dalla l. 752/1985 : da euro 516,00 ad euro 2.582,00;
l) 
commercio dei tartufi conservati in difformità delle modalità prescritte dalla l. 752/1985 , salvo che il fatto non costituisca reato a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale : da euro 516,00 ad euro 5.170,00.
9. 
Il ritardato pagamento della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 10 è sanzionato secondo le disposizioni dell' articolo 6, comma 3, della legge regionale 6 marzo 1980, n. 13 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali).
10. 
Le violazioni di cui alle lettere a), c), d), e), f) del comma 8 comportano la sospensione contestuale ed il ritiro da uno a due anni del tesserino e del permesso conseguito o l'impossibilità ad ottenere l'abilitazione per il medesimo periodo nel caso in cui non sia stata conseguita. Nell'ipotesi di recidiva può disporsi la revoca definitiva del tesserino.
11. 
Qualora il raccoglitore incorra, in un quinquennio, in almeno due violazioni sanzionate a norma della l. 752/1985 , il tesserino di cui all'articolo 9, comma 8, viene sospeso e temporaneamente ritirato per il periodo di un anno.
12. 
Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della l. 689/1981 . L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all' articolo 17 della l. 689/1981 e ad emettere ordinanza di ingiunzione, ai sensi dell'articolo 18 della stessa legge, è determinata dalla provincia.
13. 
I proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative sono introitati dalle province e sono destinati alla realizzazione delle attività di cui all'articolo 3, comma 1.
Art. 14. 
(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)
1. 
Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari d'esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.
Art. 15. 
(Relazione al Consiglio)
1. 
Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità biennale, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione che illustri l'attuazione della legge soffermandosi in particolare:
a) 
sulle modalità di selezione degli interventi e sulle modalità di assegnazione dei contributi e dei finanziamenti;
b) 
sulle azioni intraprese per la valorizzazione della tartuficoltura.
Art. 16. 
(Norme transitorie e finali)
1. 
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, adotta il provvedimento di attuazione della presente legge entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore.
2. 
Entro lo stesso termine, la Giunta regionale individua la data di decorrenza delle funzioni trasferite a norma dell'articolo 13 e determina le modalità di gestione del contenzioso amministrativo pendente.
Art. 17. 
(Abrogazioni)
1. 
La legge regionale 12 marzo 2002, n. 10 (Testo unico delle leggi regionali in materia di raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione dei tartufi ), è abrogata.
Art. 18. 
(Norma finanziaria)
1. 
Gli stanziamenti relativi agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4, pari a 1.180.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, sono iscritti e trovano copertura finanziaria nell'esercizio finanziario 2008 nella misura di 730.000,00 euro nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DA14151 e nella misura di 450.000,00 euro nell'ambito dell'UPB DA14981 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008.
2. 
Per il biennio 2009-2010, agli oneri di cui al comma 1, in termini di competenza, si provvede con le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
2 bis. 
Per l'attuazione dell'articolo 10, comma 4 bis, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB14181, è istituito il capitolo ''Trasferimenti all'IPLA per l'attuazione della l.r. 25 giugno 2008, n. 16 '' unità che presenta la necessaria copertura finanziaria anche ai sensi della stessa norma.
[11]

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 25 giugno 2008
Mercedes Bresso

Note:

[1] Il comma 2 bis dell'articolo 1 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 5 del 2012.

[2] Il comma 2 ter dell'articolo 1 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 5 del 2012.

[3] Nel comma 1 dell'articolo 3 le parole "attraverso IPLA e in collaborazione con il Centro Nazionale Studi Tartufo" sono state aggiunte ad opera del comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 5 del 2012.

[4] Nel comma 2 dell'articolo 3 le parole "entro il 30 aprile approva un programma triennale " sono state sostituite dalle parole ", entro il mese di gennaio di ogni anno, approva il Piano di attività annuale" ad opera del comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale 5 del 2012.

[5] Nella lettera a del comma 3 dell'articolo 3 le parole "direttamente dalla Regione" sono state sostituite dalle parole "secondo le modalità di cui all'articolo 1 comma 2 bis" ad opera del comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 5 del 2012.

[6] Il comma 3 bis dell'articolo 3 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 10 del 2011.

[7] Nel comma 1 dell'articolo 4 le parole "la Regione concede" sono state sostituite dalle parole "è concessa" ad opera del comma 5 dell'articolo 30 della legge regionale 5 del 2012.

[8] L'articolo 4 bis è stato inserito dal comma 6 dell'articolo 30 della legge regionale 5 del 2012.

[9] Il comma 4 bis dell'articolo 10 è stato inserito dal comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale 5 del 2012.

[10] Nel comma 1 dell'articolo 11 le parole "e la Consulta, prevista dall'articolo 4 bis" sono state aggiunte ad opera del comma 8 dell'articolo 30 della legge regionale 5 del 2012.

[11] Il comma 2 bis dell'articolo 18 è stato inserito dal comma 9 dell'articolo 30 della legge regionale 5 del 2012.