Legge regionale n. 13 del 23 maggio 2008  ( Versione vigente )
"Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2008-2010".
(B.U. 23 maggio 2008, 2° suppl. al n. 21)

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Stato di previsione dell'entrata)
1. 
Il totale generale delle entrate di cui all'allegato A è approvato in euro 17.970.751.856,29 in termini di competenza e in euro 22.238.191.996,06 in termini di cassa.
2. 
Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione ed il versamento alla cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti nell'anno finanziario 2008.
Art. 2. 
(Stato di previsione della spesa)
1. 
Il totale generale delle spese di cui all'allegato A è approvato in euro 17.970.751.856,29 in termini di competenza ed in euro 22.238.191.996,06 in termini di cassa.
2. 
È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2008.
3. 
È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 2008.
Art. 3. 
(Indebitamento)
1. 
Per far fronte alla differenza esistente fra il totale delle spese di investimento di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio finanziario 2008, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre i mutui o ad emettere prestiti obbligazionari per un importo pari a euro 1.594.267.462,73 di cui euro 4.267.462,73 relativi a mutui autorizzati ma non contratti negli anni precedenti.
2. 
Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui o dall'ammortamento delle obbligazioni emesse di cui al comma 1, si provvede con le somme che sono state iscritte nell'ambito delle disponibilità delle unità previsionali di base (UPB) DA09021 e UPB DA09023 del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010.
Art. 4. 
(Quadro generale riassuntivo)
1. 
È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2008 con i prospetti di cui all' articolo 17 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) (Allegato A).
Art. 5. 
(Bilancio pluriennale)
1. 
È approvato il bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2008-2010, allegato alla presente legge (Allegato B).
Art. 6. 
(Spese obbligatorie e d'ordine)
1. 
Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 18 della l.r. 7/2001 , quelle descritte nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione della spesa.
Art. 7. 
(Garanzie prestate dalla Regione)
1. 
È approvato, ai sensi dell' articolo 10, comma 13, della l.r. 7/2001 , il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti, di cui all'elenco n. 2 allegato allo stato di previsione della spesa.
Art. 8. 
(Accordi di programma e cofinanziamenti di accordi di programma quadro e di programmi comunitari)
1. 
È approvato il fondo di cui alla UPB DA08032 per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma e per il cofinanziamento di accordi di programma quadro (APQ). Nel fondo è compreso il cofinanziamento degli APQ di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 27 maggio 2005, n. 35 (Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - Rifinanziamento legge 208/1998 periodo 2005-2008- Legge finanziaria 2005).
2. 
È approvato il fondo di cui all'UPB DA09012 per il cofinanziamento dei programmi comunitari.
3. 
È autorizzato con provvedimento amministrativo il prelievo dai fondi di cui ai commi 1 e 2 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi e al cofinanziamento dei singoli APQ e dei programmi comunitari.
Art. 9. 
(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)
1. 
Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui all' articolo 20 della l.r. 7/2001 , destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 2008 sui singoli capitoli di spesa, è determinato in euro 100.000.000,00 ed è iscritto nell'UPB DA09011.
Art. 10. 
(Fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati)
1. 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2008 è iscritto nell'UPB DA09011 il fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati pari ad euro 28.000.000,00 in termini di competenza e di cassa.
2. 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2008 è iscritto nell'UPB DA09012 il fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali pari ad euro 137.958.000,00 in termini di competenza e di cassa.
3. 
Dal fondo di riserva di cui ai commi 1 e 2, in attuazione del disposto dell' articolo 24 della l.r. 7/2001 , sono prelevate, con provvedimento amministrativo, le somme occorrenti ad integrare gli stanziamenti o ad istituire appositi capitoli per consentire la reiscrizione delle economie o delle somme non più conservabili nel conto dei residui passivi relative a previsioni di spesa derivanti da assegnazioni statali e comunitarie a destinazione vincolata.
Art. 11. 
(Utilizzo dell'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2007)
1. 
L'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2007, determinato in euro 248.519.196,31 ed applicato al bilancio di previsione per l'anno 2008, è utilizzato a parziale copertura del fondo di riserva per le spese di parte corrente derivanti da economie su fondi statali vincolati iscritto nell'UPB DA09011 e del fondo per le spese di investimento derivanti da economie su fondi statali vincolati iscritto nell'UPB DA09012.
Art. 12. 
(Variazioni compensative)
1. 
Per l'anno finanziario 2008 sono consentite variazioni fra loro compensative, mediante atto amministrativo, tra le unità previsionali di base quando:
a) 
siano da compensare, per i relativi pagamenti, le quote interesse e le quote in capitale delle rate di ammortamento dei mutui;
b) 
occorra, per una migliore definizione delle unità previsionali di base, spostare i capitoli tra le diverse unità previsionali di base.
2. 
La Giunta regionale può effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra capitoli di spesa appartenenti alla stessa unità previsionale di base ma relativi a diverse leggi regionali elencate nell'Allegato A della legge finanziaria per l'anno 2008. In ogni caso, restano fermi i limiti stabiliti dall' articolo 24, comma 3, della l.r. 7/2001 .
3. 
Con riferimento alle leggi regionali di cui all'allegato A della legge finanziaria per l'anno 2008, la Giunta regionale può altresì effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative all'interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto, ovvero tra unità previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.
Art. 13. 
(Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro)
1. 
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio provvedimento, le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.
Art. 14. 
(Progetto SIOPE)
1. 
Per dare attuazione all' articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003) ed alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 18 febbraio 2005 (Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano - articolo 28, comma 5, legge 27 dicembre 2002, n. 289 e articolo 1, comma 79, legge 30 dicembre 2004, n. 311 ), la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con provvedimento amministrativo da comunicare al Consiglio regionale, variazioni all'elenco allegato al bilancio regionale di cui all' articolo 10, comma 8, della l.r. 7/2001 .
Art. 15. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto , ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 maggio 2008
Mercedes Bresso

Allegato A 
OMISSIS
Allegato B 
OMISSIS