Legge regionale n. 12 del 23 maggio 2008  ( Versione vigente )
"Legge finanziaria per l'anno 2008".
(B.U. 23 maggio 2008, 2° suppl. al n. 21)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I. 
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1. 
(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)
1. 
In applicazione di quanto previsto dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), le leggi regionali di cui all'allegato A sono rifinanziate nell'importo ivi indicato.
2. 
Le disposizioni delle leggi regionali abrogate, citate nell'allegato A di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti così come previsto dall' articolo 2 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione).
Art. 2.[1] 
[(Base imponibile per il calcolo dell'IRAP)
1. 
Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), sono esclusi i contributi regionali erogati nell'ambito del piano casa regionale "10.000 alloggi per il 2012" approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 93-43238 del 20 dicembre 2006.]
Art. 3. 
(Determinazioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF)
1. 
L' articolo 1 della l.r. 2/2003 , così come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 29 (Riduzione addizionale regionale all'IRPEF), è da intendersi che esplica i suoi effetti sull'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche che deve essere versata a decorrere dal 1° gennaio 2008.
Art. 4.[2] 
(...)
Art. 5. 
(Finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale)
1. 
Al fine di garantire la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla sottoscrizione degli accordi di programma con gli enti locali previsti dall' articolo 9 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 ), la Regione si impegna a stanziare per il periodo 2008 - 2013 le risorse necessarie per la definizione dei programmi triennali dei servizi di cui all' articolo 4 della l.r. 1/2000 , quantificate in 383,2 milioni di euro per l'anno 2008, 386,2 milioni di euro per l'anno 2009, 388,7 milioni di euro per l'anno 2010, 391,2 milioni di euro per l'anno 2011, 393,7 milioni di euro per l'anno 2012 e 396,6 milioni di euro per l'anno 2013.
2. 
Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell' articolo 30 della l.r. 2/2003 .
Art. 6. 
(Misure di incentivazione all'uso del mezzo pubblico)
1. 
In armonia con le iniziative assunte dalla Regione e dedicate ai lavoratori nell'ambito del piano di tutela e risanamento della qualità dell'aria e per le finalità di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998 (Mobilità sostenibile nelle aree urbane), nell'esercizio finanziario 2008 vengono stanziati 200.000,00 euro nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DA07051, unità che presenta la necessaria capienza finanziaria, da destinare a misure di incentivazione del personale regionale all'uso del mezzo pubblico.
Art. 7. 
(Realizzazione di nuove infrastrutture viarie)
1. 
Al fine di conseguire una maggiore efficienza nella realizzazione e gestione di nuove infrastrutture, autostradali o extraurbane principali, la Regione individua specifiche procedure e modalità per l'attuazione degli interventi previsti dalla programmazione regionale.
2. 
Per la realizzazione di tratte autostradali, o extraurbane principali di livello nazionale e regionale soggette a concessione, la Regione può avvalersi anche della finanza di progetto, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo III, capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
3. 
Per la realizzazione degli interventi di livello nazionale la Regione promuove la costituzione di una società mista con ANAS s.p.a. alla quale partecipa attraverso la Società di committenza regionale (SCR) di cui alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 .
4. 
La individuazione delle modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 è demandata ad un apposito provvedimento della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare.
Art. 8. 
(Finanziamento del programma di sviluppo rurale PSR 2007-2013)
1. 
L'autorizzazione di spesa per il cofinanziamento della quota regionale e per il finanziamento di aiuti di stato regionali di cui all' articolo 9, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007) è incrementata per ciascun esercizio finanziario a partire dal 2009 e sino al 2014 di euro 6 milioni da destinare al finanziamento di aiuti di stato regionali di cui al piano finanziario indicativo adottato ai sensi dell' articolo 9, comma 1, della l.r. 9/2007 .
2. 
Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con la dotazione finanziaria del fondo di cui all'UPB DA 09012 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010.
[3]
Art. 9. 
(Finanziamento degli interventi a titolarità regionale del PSR 2007-2013)
1. 
Il finanziamento degli interventi a titolarità regionale previsti nel PSR 2007-2013 della Regione, di cui alla decisione della Commissione europea 2007/5944/CE del 28 novembre 2007 recante approvazione del programma di sviluppo rurale della Regione Piemonte per il periodo di programmazione 2007-2013, è definito secondo il prospetto di cui all'allegato B.
Art. 10. 
(Programma di meccanizzazione agricola)
1. 
Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857 della Commissione del 15 dicembre 2006 (Applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 ), può essere concesso un aiuto, sotto forma di concorso negli interessi per prestiti quinquennali, riguardanti l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole.
2. 
Possono beneficiare dell'aiuto le imprese agricole aventi sede operativa nel territorio regionale, condotte da imprenditori singoli o associati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38 ), iscritte al registro delle imprese presso la camera di commercio competente ed alla gestione previdenziale ed assistenziale, che risultino altresì in possesso di partita IVA per il settore agricolo e che abbiano costituito il fascicolo aziendale.
3. 
Il concorso regionale negli interessi viene concesso in forma attualizzata, in modo tale che l'aiuto non superi l'equivalente di un contributo in conto capitale nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 4, comma 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006 .
4. 
L'investimento deve perseguire i seguenti obiettivi:
a) 
riduzione dei costi di produzione;
b) 
miglioramento e riconversione della produzione;
c) 
miglioramento della qualità;
d) 
tutela e miglioramento dell'ambiente naturale o delle condizioni di igiene o del benessere degli animali;
e) 
prevenzione degli infortuni sul lavoro.
5. 
Non sono finanziabili gli investimenti di sostituzione, così come definiti dall' articolo 2, comma 17 del regolamento (CE) n. 1857/2006 .
6. 
Con provvedimento della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le disposizioni attuative degli interventi di cui al comma 1 con l'individuazione di parametri, priorità, condizioni e procedure, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca).
7. 
Con apposite convenzioni verranno disciplinati i rapporti con gli istituti di credito.
8. 
Agli oneri stimati in un massimo di euro 4 milioni per l'anno finanziario 2008 e per ciascuno degli anni successivi fino al 2010 si fa fronte con le disponibilità della UPB DA11032 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010.
Art. 11. 
(Aiuti alla filiera corta)
1. 
(...)
[4]
2. 
(...)
[5]
3. 
(...)
[6]
4. 
(...)
[7]
5. 
(...)
[8]
5 bis. 
Quota parte degli stanziamenti destinati quali aiuti alla filiera corta, anche se già trasferiti ad ARPEA ed ancora giacenti a seguito di rinunce o minori liquidazioni, possono essere utilizzati quale cofinanziamento dei contratti di filiera e di distretto istituiti dall' articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2003).
[9]
Art. 12. 
(Istituzione dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari)
1. 
Le giacenze accertate sui conti correnti di Finpiemonte s.p.a., derivanti dalle attività svolte come organismo pagatore regionale (OPR) ai sensi dell' articolo 5, comma 2, della legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 (Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari), sono trasferite all'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA).
Art. 13. 
(Garanzie prestate dalla Regione)
1. 
È stabilito in euro 400.000,00 il limite massimo entro il quale può essere prestata, a partire dall'anno finanziario 2008, garanzia fidejussoria nell'interesse della Tenuta Cannona s.r.l..
2. 
Ai sensi dell' articolo 10, comma 13 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione e pubblicato in allegato al bilancio dell'ente, in ogni esercizio finanziario, è integrato con gli estremi dell'atto stipulato in base all'autorizzazione di cui al comma 1.
Art. 14. 
(Fondo di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro)
1. 
È istituito nell'UPB DA15001 il fondo di cui all' articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 25 (Fondo di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro) pari ad euro 1 milione rispettivamente per il 2008 e per il 2009.
2. 
Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse iscritte nell'UPB DA15001 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010.
[10]
Art. 15. 
(Fondo speciale per il sostegno al reddito di lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione)
1. 
Per fare fronte alle situazioni di effettiva criticità socio-economica locale conseguenti alle dinamiche involutive che investono in modo indifferenziato il territorio ed il sistema produttivo piemontese e che causano perdita, o rischio di perdita, del posto di lavoro è istituito, per l'anno 2008, un fondo speciale nell'UPB DA15041 pari ad euro 10,5 milioni gestito direttamente dalla Regione tramite l'Agenzia Piemonte Lavoro, in quanto servizio connesso alle politiche del lavoro che richiede l'unitario esercizio a livello regionale ai sensi dell' articolo 2, comma 3, lettera d) della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro).
2. 
Il fondo è destinato ad erogare contributi finanziari a favore di lavoratori residenti o domiciliati in Piemonte che, a causa dell'involontaria interruzione, definitiva o temporanea, del contratto di lavoro con imprese localizzate in Piemonte rientranti nelle situazioni critiche di cui al comma 1, risultano aver percepito nel corso dell'anno 2007 un reddito sotto la soglia di euro 13.000,00 accertato tramite indicatore di situazione economica equivalente (ISEE).
3. 
La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, con proprio provvedimento individua i criteri di dettaglio e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 2, ivi compresa l'entità del contributo e le relative fasce di reddito dei soggetti.
4. 
La copertura finanziaria dei contributi erogati è assicurata mediante lo stanziamento della somma di euro 10,5 milioni nell'UPB DA15041, che presenta la necessaria capienza finanziaria.
5. 
Gli importi relativi alla somma stanziata, per gli effetti dell' articolo 28 della l.r. 9/2007 , nell'UPB DA15041, eventualmente risultati non spesi, sono utilizzabili dall'Agenzia Piemonte Lavoro in aggiunta alle risorse di cui al comma 1.
Art. 16. 
(Disposizioni in materia di incarichi dirigenziali, organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche, personale dei gruppi consiliari, degli uffici di comunicazione e di portavoce)
1. 
Le disposizioni di cui ai commi 18, 54, 76 e 79 dell' articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)) si applicano agli uffici della Regione Piemonte, fatta eccezione per i contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed a quelli inerenti ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche, ivi inclusi gli organismi operanti per le finalità di cui all' articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all' occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), nonché per gli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici di cui alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai gruppi consiliari), per gli uffici di comunicazione di cui alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) e per il portavoce di cui all' articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni).
Art. 17. 
(Risorse per il trattamento accessorio)
1. 
Le risorse aggiuntive che hanno incrementato, ai sensi dei contratti collettivi, i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente, nonché le risorse per le politiche di sviluppo del personale di categoria, sono acquisite in via definitiva nelle disponibilità per il trattamento accessorio.
Art. 18. 
(Retribuzione per prestazioni straordinarie)
1. 
La Giunta regionale è autorizzata a disporre il pagamento delle prestazioni straordinarie, autorizzate anche in deroga a quelle retribuibili a norma dei contratti collettivi di lavoro, effettuate dal personale avente titolo impegnato per l'attivazione della sala operativa della protezione civile e per le attività ad essa conseguenti, nonché al personale impegnato nelle attività finalizzate all'apertura al pubblico della Reggia di Venaria Reale, ivi compreso il personale con posizione organizzativa.
2. 
In analogia a quanto previsto al comma 1, è autorizzato il pagamento di prestazioni straordinarie in deroga anche al personale del Consiglio regionale impegnato nelle attività di supporto alle sedute dell'Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.
Art. 19. 
(Pagamenti in carenza di bilancio)
1. 
L'autorizzazione ad effettuare pagamenti anche in carenza del bilancio di previsione dopo il 30 aprile non è applicata alle spese obbligatorie per l'espletamento dell'incarico dei componenti della Giunta regionale e per le indennità dei Consiglieri regionali.
Art. 20. 
(Cooperazione sanitaria internazionale)
1. 
La Regione, nel quadro delle azioni di cooperazione sanitaria internazionale a favore dei Paesi in via di sviluppo, sostiene le organizzazioni non governative (ONG) riconosciute dal Governo italiano nonché le associazioni e istituzioni di volontariato internazionale, aventi sede nella Regione, responsabili dell'attuazione di specifici progetti di intervento. Tale sostegno avviene attraverso l'attività svolta dal personale sanitario volontario dipendente dalle strutture sanitarie pubbliche regionali.
2. 
Per i fini di cui al comma 1, il personale sanitario dipendente delle strutture sanitarie pubbliche del Piemonte con contratto a tempo indeterminato, disponibile a svolgere attività di volontariato all'estero, può usufruire di un periodo di aspettativa retribuita della durata complessiva non superiore a un mese per ciascun anno solare. Tali periodi sono utilizzati per l'attuazione di specifici progetti sanitari approvati preventivamente dalla Regione.
3. 
Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, valutati in euro 500.000,00 per l'esercizio finanziario 2008, si fa fronte, secondo quanto disposto dall' articolo 13, comma 4 della legge regionale 17 agosto 1995, n. 67 (Interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace per la cooperazione e la solidarietà internazionale), con gli stanziamenti iscritti nell'UPB DA20051 dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale e pluriennale della Regione Piemonte. Per i successivi esercizi finanziari si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della l.r. 7/2001 e dall' articolo 30 della l.r. 2/2003 .
Art. 21. 
(Gestione associata delle prestazioni socio-assistenziali)
1. 
Qualora la forma associativa adottata per lo svolgimento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) abbia natura consortile, tale consorzio riveste natura obbligatoria e non rientra pertanto nel processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture previsto dall' articolo 2, comma 28, della legge 244/2007 .
Art. 22. 
(Rivalutazione del sussidio alle persone affette dal morbo di Hansen)
1. 
L'importo del reddito annuo di cui ai commi 1 e 2 dell' articolo 3 della legge regionale 23 marzo 2004, n. 7 (Livelli di assistenza ed erogazione di sussidi alle persone affette dal morbo di Hansen) è rivalutato, a decorrere dal 1° gennaio 2008, nella misura di euro 16.400,00.
Art. 23.[11] 
(Partecipazioni societarie di aziende sanitarie regionali. Programmi di sperimentazione gestionale)
1. 
Al fine di migliorare l'efficienza dell'organizzazione e della gestione aziendale, le aziende sanitarie possono partecipare ad organismi di natura societaria, fermo restando quanto previsto dall' articolo 9 bis, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre, n. 421) previa valutazione regionale dell'assetto organizzativo, economico-funzionale e della coerenza con i fini istituzionali dell'azienda.
2. 
Le sperimentazioni di nuove modalità gestionali ed organizzative nell'erogazione dei servizi sanitari e socio-sanitari previste dall' articolo 9 bis del d. lgs. 502/1992 sono autorizzate dalla Giunta regionale.
3. 
L'autorizzazione di cui al comma 2 è concessa, per un periodo non superiore a cinque anni, su proposta delle aziende sanitarie interessate che motivano analiticamente le ragioni di convenienza economica del progetto gestionale, di miglioramento della qualità dell'assistenza e di coerenza con le linee e gli indirizzi di programmazione sanitaria regionale. Sono inoltre assicurati gli ulteriori elementi di garanzia di cui all' articolo 9 bis, comma 2 del d. lgs. 502/1992.
4. 
L'attivazione della sperimentazione gestionale garantisce il perseguimento dei fini istituzionali delle aziende sanitarie coinvolte e avviene unicamente in seguito ad una procedura di evidenza pubblica per la scelta del socio privato. Gli atti della procedura di evidenza pubblica prevedono dettagliatamente gli elementi che regolano la gestione sperimentale dei servizi e la eventuale successiva trasformazione in gestione ordinaria con precisazione della durata del contratto di società in coerenza con i principi comunitari in tema di concorrenza e trasparenza. Detti elementi sono oggetto di valutazione regionale circa la coerenza con il progetto gestionale autorizzato ai sensi del comma 2.
5. 
Il raggiungimento degli obiettivi fissati nel progetto ed il perseguimento dell'equilibrio economico rappresentano condizioni essenziali per il mantenimento in vita delle sperimentazioni autorizzate.
6. 
Alla scadenza del quinquennio la Giunta regionale, previa valutazione degli esiti della sperimentazione sotto il profilo della convenienza economica, della qualità dei servizi e della conformità alla programmazione regionale, dispone la chiusura della sperimentazione ovvero la trasformazione della gestione sperimentale dei servizi in gestione ordinaria. La Giunta regionale può altresì autorizzare la proroga della sperimentazione gestionale per il periodo necessario al compimento del piano di attività e del piano finanziario approvati, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni.
7. 
I programmi di sperimentazione gestionale autorizzati e per i quali sia già scaduto il termine quinquennale sono valutati dalla Giunta regionale al fine dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 6. Per detti programmi, qualora il socio privato non sia stato scelto in conformità al comma 4, la trasformazione della gestione sperimentale dei servizi in gestione ordinaria può essere disposta solo a seguito di una procedura ad evidenza pubblica.
8. 
Il provvedimento della Giunta regionale che definisce le condizioni necessarie alla trasformazione della gestione sperimentale dei servizi in gestione ordinaria individua gli elementi di garanzia posti a salvaguardia dell'esercizio delle funzioni di interesse pubblico e stabilisce le condizioni attraverso cui l'azienda sanitaria addiviene alla definizione del rapporto intercorrente con il soggetto privato. In particolare prevede:
a) 
il pieno controllo nei processi decisionali da parte del soggetto pubblico;
b) 
l' obbligo di ottenere l'accreditamento regionale;
c) 
l'obbligo di applicare tariffe non superiori a quelle previste dal tariffario regionale;
d) 
la definizione del rapporto contrattuale in coerenza con il fabbisogno e i vincoli definiti a livello regionale
e) 
la disciplina dei rapporti finanziari fra la società e l'azienda sanitaria.
Art. 24. 
(Costituzione di società mista)
1. 
Ai sensi dell'articolo 23 la Giunta regionale può autorizzare la costituzione di una società mista fra le ASL interessate e le società Azienda Sviluppo Multiservizi, Cooperativa Sociale P.G. Frassati onlus o loro aventi causa per la gestione dell'immobile oggetto della sperimentazione gestionale ai fini sia sanitari sia socio-sanitari, di durata quinquennale, prorogabile dalla Giunta regionale di cinque anni in cinque anni sino al compimento del piano finanziario approvato dalla Giunta regionale.
Art. 25. 
(Utilizzo di fondi residui e ribassi d'asta delle opere connesse all'evento olimpico)
1. 
Al fine di garantire l'efficienza e la sostenibilità delle opere olimpiche finanziate è autorizzato, ai sensi dell' articolo 53 della l.r. 7/2001 , l'utilizzo di tutti i fondi già stanziati, economie comprese, da parte della Regione Piemonte e della Provincia di Torino, anche successivamente all'evento olimpico, onde consentire il completamento del sistema infrastrutturale realizzato e la sua riconversione e valorizzazione.
2. 
Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al comma 1, nell'esercizio finanziario 2008, si provvede con le risorse dell'UPB DA17002 del bilancio regionale.
Art. 26.[12] 
(...)
Art. 27. 
(Disposizioni relative agli enti a partecipazione regionale)
1. 
La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, propone al Consiglio regionale le modalità di adeguamento degli enti pubblico-privati a partecipazione regionale in applicazione dell' articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 , recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale). Nelle more dell'attuazione della presente disposizione, al fine di consentire il regolare funzionamento e la continuità operativa dei suddetti enti, la Giunta regionale, per l'anno 2008, procede all'erogazione dei contributi regionali secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.
Art. 28. 
(Intervento della Regione a favore della Fondazione Stadio Filadelfia)
1. 
Nella volontà di salvaguardare la memoria storica e sportiva della Città di Torino, la Regione Piemonte partecipa, in qualità di socio fondatore, alla costituzione della "Fondazione Stadio Filadelfia", di concerto con il Comune di Torino e il Torino FC. La Fondazione opera quale ente di diritto privato, ai sensi delle norme vigenti del codice civile .
Art. 29.[13] 
(...)
Capo II. 
MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI
Art. 30. 
(Modifiche alla l.r. 7/2001 )
1. 
All' articolo 5 della l.r. 7/2001 i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: "
2.
La Giunta regionale, avvalendosi anche della collaborazione dell'Istituto di ricerche economico sociali del Piemonte (IRES), predispone ogni anno un documento di programmazione economico-finanziaria che, sulla base di valutazioni sullo stato e sulle tendenze della situazione economica e sociale internazionale, nazionale e regionale, costituisce il quadro di riferimento per la predisposizione dei bilanci pluriennale e annuale e per la definizione ed attuazione delle politiche della Regione.
3.
Il documento di programmazione economico-finanziaria regionale è presentato dalla Giunta regionale al Consiglio regionale entro il 30 settembre di ogni anno, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali di cui all' articolo 6 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), alla quale il documento è trasmesso entro il 5 settembre e che si esprime entro il 25 settembre.
4.
La mancata deliberazione del documento di programmazione economico-finanziaria non impedisce, comunque, la presentazione, da parte della Giunta regionale, del bilancio pluriennale, del bilancio annuale e della legge finanziaria.
".
Art. 31. 
(Modifica della l.r. 8/2006 )
1. 
Dopo l' articolo 2 della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attività degli enti locali piemontesi), è inserito il seguente: "
Art. 2 bis.
(Interventi per la difesa legale dei piccoli comuni)
1.
La Regione può intervenire, nei limiti delle disponibilità di bilancio, a favore dei piccoli comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti che siano privi di ufficio legale, sostenendo direttamente le spese per l'attività di difesa legale in cause riguardanti l'applicazione di leggi, regolamenti, provvedimenti, direttive della Regione Piemonte o valutate di interesse comune dalla Giunta regionale.
2.
La Giunta regionale partecipa all'individuazione del professionista al quale affidare la difesa legale dell'ente locale.
3.
La difesa legale di cui al comma 2 viene attribuita a professionisti che si impegnino a non superare i minimi tariffari.
4.
Gli interventi finanziari di cui al comma 1 sono esclusi nelle cause in cui la Regione è controparte dell'ente locale.
5.
Alle spese di cui ai commi 1, 3 e 4 si provvede con lo stanziamento di cui all'UPB DA05071 del bilancio regionale.
".
Art. 32. 
(Modifiche della l.r. 15/2007 )
1. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2007, n. 15 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni del Piemonte), è inserito il seguente: "
3 bis.
Sono previste misure particolari a favore dei comuni con popolazione pari o inferiore a mille abitanti.
".
2. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 15/2007 , è inserito il seguente: "
4 bis.
Il comune montano o collinare con popolazione pari o inferiore a mille abitanti può utilizzare il contributo di cui al comma 4 per iniziative volte a favorire l'inserimento di coloro che trasferiscono la residenza o dimora abituale o la sede di effettivo svolgimento della propria attività economica da un comune non montano.
".
3. 
Art. 33. 
(Modifiche della l.r. 75/1995 )
1. 
Il comma 1 ter dell'articolo 3 della legge regionale 24 ottobre 1995, n 75 (Contributi agli Enti locali per il finanziamento di interventi di lotta alle zanzare) è sostituito dal seguente: "
1 ter.
Le somme di cui al comma 2 sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale nell'unità previsionale di base (UPB) DA0902 e stanziate nello stato di previsione della spesa nell'UPB DA20021.
".
2. 
L'alinea del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 75/1995 è sostituito dal seguente: "
1.
Il termine di presentazione delle domande di contributo è stabilito annualmente dalla Giunta regionale; tali domande sono corredate di:
".
Art. 34. 
(Modifica della l.r. 17/2007 )
1. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 (Riorganizzazione societaria dell'Istituto finanziario regionale piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a) è inserito il seguente: "
4 bis.
Finpiemonte s.p.a. gestisce le risorse ad essa assegnate per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), su un conto articolato in sottoconti corrispondenti a ciascun intervento di agevolazione o di sostegno alle imprese ad essa affidato in gestione. Per far fronte a temporanee carenze di disponibilità finanziarie di singoli sottoconti o nelle more dell'accredito su singoli sottoconti delle somme assegnate dalla Regione, la società è autorizzata ad utilizzare le giacenze di altri sottoconti, da reintegrarsi immediatamente al venir meno delle situazioni di carenza di liquidità o ad avvenuto accredito delle somme da parte della Regione.
".
Art. 35. 
(Modifica della l.r. 23/2003 )
1. 
La lettera g bis) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche) è sostituita dalla seguente: "
g bis)
nonché per cinque annualità, a decorrere dal primo periodo utile dopo l'entrata in vigore della presente legge, i veicoli di potenza non superiore ai 100 Kw conformi alla direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 e seguenti, appartenenti alle categorie M1 e N1, su cui è installato un sistema di alimentazione a GPL od a metano, collaudato dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria);
".
Art. 36. 
(Modifiche della l.r. 21/2006 )
1. 
Il comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 16 giugno 2006, n. 21 (Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico) è sostituito dal seguente: "
1.
Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove la costituzione della ''Fondazione 20 marzo 2006'', con il Comune di Torino, la Provincia di Torino ed il CONI, nonché interventi per lo sviluppo e la riqualificazione dell'accoglienza turistica mediante azioni di sostegno al rafforzamento della capacità commerciale e competitiva del settore turistico. La fondazione opera quale ente di diritto privato, ai sensi delle norme vigenti del codice civile .
" .
2. 
Dopo il comma 6 dell'articolo 2 della l.r. 21/2006 è inserito il seguente: "
6 bis.
Per la riqualificazione dell'accoglienza turistica, la Regione promuove azioni volte al rafforzamento dell'attività commerciale e competitiva dei vari componenti dell'offerta turistica per lo sviluppo delle politiche gestionali, manageriali e dell'innovazione del settore.
".
3. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 21/2006 sono inseriti i seguenti: "
1 bis.
Agli oneri derivanti dalle attività di cui all'articolo 2, comma 7, pari a euro 2,350 milioni si fa fronte con le risorse finanziarie stanziate nella unità previsionale di base (UPB) DA17061 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008.
1 ter.
Per il biennio 2009-2010 si fa fronte con le risorse individuate con le modalità previste dall' articolo 30 della l.r. 2/2003 .
".
Art. 37. 
(Modifiche della l.r. 3/2000 )
1. 
Dopo l' articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2000, n. 3 (Interventi finanziari per il miglioramento dei servizi complementari al trasporto pubblico locale), come modificata dalla legge regionale 2 luglio 2003, n. 14 , è aggiunto il seguente articolo: "
Art. 2 bis.
(Misure a sostegno della mobilità delle persone disabili)
1.
Al fine di sostenere il diritto alla piena integrazione sociale e contrastare in modo efficace il rischio di emarginazione delle persone disabili, la Regione Piemonte, per il triennio 2008-2010, concede contributi diretti ad incentivare l'acquisto di autovetture attrezzate alla mobilità delle persone disabili con le seguenti modalità di trasporto:
a)
servizio taxi con autovettura;
b)
servizio di noleggio con conducente e autovettura.
2.
I contributi sono concessi in conto capitale o in conto canone per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autovetture nuove di fabbrica, attrezzate ed allestite all'agevole incarrozzamento diretto delle persone disabili, anche gravi, per le quali non sia possibile prevedere il trasferimento sul sedile, fino al 20 per cento delle spese sostenute con un limite massimo di euro 3.600,00 per autovettura.
3.
I contributi sono concessi per la sostituzione di autovetture che alla data di presentazione della domanda di contributo abbiano più di tre anni di anzianità calcolata dalla data di immatricolazione e siano possedute dal soggetto richiedente.
".
2. 
All' articolo 4 della l.r. 3/2000 il comma 1 è sostituito dal seguente: "
1.
I contributi non sono ripetibili rispetto allo stesso beneficiario e non sono cumulabili con alcun tipo di contributo previsto da norme statali, regionali e comunitarie. I contributi di cui agli articoli 2 e 2 bis sono tra loro cumulabili.
".
3. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 3/2000 , è aggiunto il seguente comma: "
1 bis.
Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 2 bis, è prevista nel triennio 2008-2010 una spesa complessiva di euro 1 milione. A tal fine è stanziata nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 2008, nell'unità previsionale di base (UPB) DA12032, la somma di euro 300.000,00 in termini di competenza e di cassa. Alla copertura della spesa, per l'anno 2008, pari a euro 300.000,00, si fa fronte riducendo la disponibilità finanziaria dell'UPB DA09012 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008. Alla copertura delle spese per gli anni 2009 e 2010, stimate per ciascun anno in euro 350.000,00, in termini di competenza, si fa fronte con le risorse dell'UPB DA13002 del bilancio pluriennale 2008-2010.
".
Art. 38. 
(Modifica alla l.r. 2/2008 )
1. 
All' articolo 28 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali), sono aggiunti i seguenti commi: "
2 bis.
Le istanze, di cui all'articolo 2, commi 8 e 9 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria anno 2004), devono essere presentate alla autorità concedente territorialmente interessata, entro e non oltre il 31 dicembre 2008, pena la nullità della valenza dei documenti presentati.
2 ter.
Per i soggetti appartenenti alle casistiche riportate all'articolo 2, commi 8 e 9 della l.r. 12/2004 , la mancata presentazione dell'istanza, nei termini di cui al comma 2 bis, determina il divieto ai fini demaniali al mantenimento dell'occupazione in essere.
2 quater.
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, disciplina con proprio regolamento, le modalità operative e gestionali derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 bis e 2 ter.
".
Art. 39. 
(Modifica della d1 l.r. 9/2007 )
1. 
All' articolo 54, comma 1 della l.r. 9/2007 dopo le parole "agli invalidi di guerra" aggiungere le parole, "agli invalidi per servizio".
Art. 40.[14] 
(...)

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 maggio 2008
Mercedes Bresso


Note:

[1] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 216 del 8/07/2009 pubblicata sulla G.U. n. 29 del 22/07/2009 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Piemonte 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008).

[2] L'articolo 4 è stato abrogato dalla lettera h del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 3 del 2009.

[3] Il comma 2 dell'articolo 8 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 28 del 2008.

[4] Il comma 1 dell'articolo 11 è stato abrogato dalla lettera ii) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.

[5] Il comma 2 dell'articolo 11 è stato abrogato dalla lettera ii) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.

[6] Il comma 3 dell'articolo 11 è stato abrogato dalla lettera ii) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.

[7] Il comma 4 dell'articolo 11 è stato abrogato dalla lettera ii) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.

[8] Il comma 5 dell'articolo 11 è stato abrogato dalla lettera ii) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.

[9] Il comma 5 bis dell'articolo 11 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 1 del 2014.

[10] Il comma 2 dell'articolo 14 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 28 del 2008.

[11] L'articolo 23 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 1 del 2012.

[12] L'articolo 26 è stato abrogato dal comma 6 dell'articolo 50 della legge regionale 22 del 2009.

[13] L'articolo 29 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 5 del 2009.

[14] L'articolo 40 è stato abrogato dalla lettera u) del comma 1 dell'articolo 66 della legge regionale 34 del 2008.

[15] L'allegato B è stato modificato indirettamente dal comma 1 dell'art. 36 della l.r. 8/2013