Legge regionale n. 35 del 30 dicembre 2008  ( Versione vigente )
"Legge finanziaria per l'anno 2009".
(B.U. 02 gennaio 2009, 1° suppl. al n. 53)

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I. 
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 1. 
(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)
1. 
In applicazione di quanto previsto dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), le leggi regionali di cui all'allegato A sono rifinanziate nell'importo ivi indicato.
2. 
Le disposizioni delle leggi regionali abrogate, citate nell'allegato A di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti, come previsto dall' articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione).
Art. 2. 
1. 
L' articolo 1 della l.r. 2/2003 , come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 29 , è sostituito dal seguente: "
Art. 1.
(Aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF)
1.
L'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all' articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), è determinata applicando un'unica aliquota sull'intera base imponibile come di seguito specificato:
a)
aliquota dello 0,9 per cento sui redditi fino a 15.000,00 euro;
b)
aliquota dell'1,2 per cento sui redditi superiori a 15.000,00 euro e fino a 22.000,00 euro;
c)
aliquota dell'1,4 per cento sui redditi superiori a 22.000,00 euro.
2.
Le aliquote sono applicate sul reddito complessivo percepito a decorrere dal 2008 e determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.
3.
Per i redditi percepiti nell'anno 2007, si conferma che l'addizionale regionale all'IRPEF è calcolata applicando un'unica aliquota sull'intera base imponibile, così determinata:
a)
0,9 per cento sui redditi fino a 15.000,00 euro;
b)
1,4 per cento sui redditi superiori a 15.000,00 euro.
".
Art. 3. 
(Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive)
1. 
A decorrere dal 1° gennaio 2009 è istituita l'imposta regionale sulle attività produttive ai sensi del comma 43 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2008"), fermo restando quanto stabilito dai commi 44 e 45 del medesimo articolo 1.
2. 
La Giunta regionale è autorizzata ad adottare, sentita la Commissione consiliare competente, i provvedimenti che si renderanno necessari a seguito dell'approvazione dello schema di regolamento tipo di cui al comma 44 dell'articolo 1 della l. 244/2007 .
Art. 4. 
(Disposizioni in materia di riscossione di tributi e di altre entrate di diritto pubblico)
1. 
La Regione provvede alla riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico secondo il procedimento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), anche mediante affidamento esterno ai soggetti di cui all' articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), ovvero mediante ruolo. La Giunta regionale, informata la competente commissione consiliare, adotta gli opportuni provvedimenti per l'attuazione del presente comma.
[1]
2. 
Le disposizioni di cui all' articolo 5 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 60 (Disposizioni in materia di tasse di concessione regionale), si applicano, in quanto compatibili, anche ai rapporti relativi alle altre entrate regionali di diritto pubblico.
3. 
Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 60/1997 è sostituito dal seguente: "
2.
La richiesta deve essere effettuata alla struttura regionale deputata ai tributi regionali ovvero, quando si tratti di altre entrate di diritto pubblico non di carattere tributario, alla struttura regionale competente alla loro riscossione, la quale concede l'assenso, una volta compiute le verifiche in merito, circa la sussistenza dei presupposti per dar luogo alla compensazione.
".
4. 
Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 60/1997 è sostituito dal seguente: "
3.
La compensazione può avvenire solo mediante trasferimento al periodo successivo di versamento dell'importo eccedente quello dovuto e solamente nell'ambito dello stesso tributo ovvero dello stesso titolo, senza pregiudizio per le sanzioni previste dalla vigente normativa.
".
5. 
(...)
[2]
6. 
Non si fa luogo alla liquidazione, all'accertamento ed alla riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali di ogni specie, comprensivi o solo costituiti da sanzioni ed interessi, qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo tributario od autonoma obbligazione, non superi l'importo di 17,00 euro.
7. 
Non si fa luogo in ogni caso alla riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali ed alle altre entrate di diritto pubblico qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni obbligazione, sia inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo fissato dalla legge dello Stato.
8. 
Non si fa luogo al rimborso delle somme indebitamente versate a titolo di tributi regionali di ogni specie qualora l'ammontare di ciascun debito, con riferimento ad ogni periodo tributario od autonoma obbligazione, non superi l'importo di cui al comma 6.
[3]
9. 
Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano anche ai periodi ed alle obbligazioni per cui alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora iniziate le attività di controllo formale e di accertamento.
[4]
10. 
Entro il mese di novembre di ciascun anno la Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, per l'anno successivo, la misura degli interessi dovuti sulle somme riscosse ed accertate a titolo di tributi regionali, quella degli interessi dovuti per il ritardato pagamento delle somme poste in riscossione coattiva e, fermo restando il principio di reciprocità, quella degli interessi dovuti per la ritardata restituzione di somme indebitamente versate. In caso di mancata adozione della deliberazione di cui al presente comma, le misure già stabilite s'intendono prorogate di anno in anno.
10 bis. 
Sono ripetibili le spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione. Con propria deliberazione la Giunta regionale determina l'ammontare delle spese di cui al presente comma, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato, avuto riguardo all'ammontare effettivo dei costi che l'Amministrazione deve sostenere.
[5]
Art. 5. 
(Finanziamento del Programma di sviluppo rurale PSR 2007-2013)
1. 
Ai sensi dell' articolo 25, comma 3 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006), il maggiore accertamento in entrata pari a 16.576.420,43 euro, introitati sull'unità previsionale di base (UPB) DA0902 del bilancio per l'anno 2008 e relativi al saldo finale del cofinanziamento nazionale del regolamento CEE n. 951/97 Programmazione 1994/1999 ob. 5a, nonché le economie di fondi statali ed europei vincolate non utilizzate sono ridestinate, a partire dall'anno 2009, al finanziamento di aiuti di stato regionali di cui al piano finanziario indicativo del PSR 2007-2013, adottato ai sensi dell' articolo 9, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007) secondo il prospetto di cui all'Allegato B.
2. 
Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con la dotazione finanziaria del fondo di cui alla UPB DA09012 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011.
Art. 6. 
(Disposizioni finanziarie in materia di valorizzazione del paesaggio)
1. 
Per l'attuazione delle azioni e del programma di interventi di cui agli articoli 2 e 8, comma 2, della legge regionale 16 giugno 2008, n. 14 (Norme per la valorizzazione del paesaggio), agli oneri quantificati complessivamente in 1.000.000,00 euro si provvede per 700.000,00 euro nell'ambito della UPB DA08021 e per 300.000,00 euro nell'ambito della UPB DA08012, unità che presentano la necessaria capienza.
Art. 7. 
(Misure a sostegno del sistema integrato di interventi e servizi sociali)
1. 
Al fine di fronteggiare gli effetti della crisi economica, la Regione promuove le seguenti misure volte a potenziare il sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento):
a) 
interventi mirati ad affrontare il disagio economico e sociale nel quale versano singoli individui e famiglie, a sviluppare processi di autonomia e inclusione dei medesimi e a supportare le famiglie bisognose con figli da zero a trentasei mesi e gli anziani non autosufficienti mediante lo stanziamento di 15.000.000,00 euro a favore degli enti gestori delle funzioni socio assistenziali;
b) 
interventi mirati al mantenimento dei servizi e dei livelli assistenziali nei percorsi di cura socio-sanitari rivolti alle persone non autosufficienti, ai minori, agli anziani e dei livelli occupazionali del settore, mediante lo stanziamento di 10.000.000,00 euro a favore dei soggetti istituzionali del sistema dei servizi socio-assistenziali, da destinare al contenimento dei maggiori oneri derivanti da intervenuti accordi contrattuali, con particolare riferimento alla cooperazione sociale.
2. 
La Giunta regionale, informata la competente Commissione consiliare, definisce i criteri di assegnazione delle risorse e le modalità attuative delle misure di cui al comma 1.
3. 
Agli oneri di cui al comma 1, pari a 25.000.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, nell'esercizio finanziario 2009 si fa fronte con le dotazioni finanziarie della UPB DA19011 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009.
4. 
Con provvedimento della Giunta regionale si provvede all'istituzione della spesa inerente gli interventi mirati all'assistenza economica e al mantenimento dei servizi rivolti alle fasce deboli.
Art. 8. 
(Risorse per il trattamento accessorio)
1. 
Le risorse aggiuntive che hanno incrementato, ai sensi dei contratti collettivi, i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente, nonché le risorse per le politiche di sviluppo del personale di categoria, sono acquisite in via definitiva nelle disponibilità per il trattamento accessorio.
Art. 9. 
(Retribuzione per prestazioni straordinarie)
1. 
La Giunta regionale è autorizzata a disporre il pagamento delle prestazioni straordinarie, autorizzate anche in deroga a quelle retribuibili a norma dei contratti collettivi di lavoro, effettuate dal personale avente titolo impegnato nelle azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitati e delle infrastrutture, nella riparazione dei danni subiti da soggetti privati e imprese a causa di eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, per l'attivazione della sala operativa di protezione civile e per le attività ad essa conseguenti.
2. 
È autorizzato il pagamento di prestazioni straordinarie in deroga anche al personale del Consiglio regionale impegnato nelle attività di supporto alle sedute dell'Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.
Art. 10. 
(Lavoro flessibile)
1. 
L' articolo 36, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come da ultimo modificato dall' articolo 49, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) si applica agli uffici della Regione Piemonte fatta eccezione per i contratti di lavoro flessibile stipulati per il personale degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici di cui alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e s.m.i. nonché per gli uffici di comunicazione di cui alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) e per il portavoce di cui all' articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni).
Capo II. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA
Art. 11. 
(Disposizioni finanziarie in materia di edilizia residenziale pubblica)
1. 
Ai sensi dell' articolo 60 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali, le risorse finanziarie derivanti dagli Accordi di Programma sottoscritti in data 26 ottobre 2000 e 19 aprile 2001 con il Ministero dei lavori pubblici in materia di edilizia residenziale pubblica sono programmate ed utilizzate per finanziare gli interventi previsti dalla programmazione regionale in materia, secondo finalità, criteri e modalità stabiliti dalla programmazione del Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012.
[6]
Art. 12. 
(Fondo regionale a sostegno della prima abitazione)
1. 
È istituito un fondo regionale a favore dei cittadini che, mediante accensione di mutuo, acquistano, recuperano, realizzano o conseguono l'assegnazione della prima casa di abitazione.
2. 
Nel fondo regionale confluiscono i fondi di garanzia di cui all' articolo 39 della l.r. 9/2007 , con relative dotazioni finanziarie.
3. 
La Giunta regionale, informata la competente Commissione consiliare, con propria deliberazione definisce i criteri e le modalità per l'accesso al fondo. In particolare stabilisce:
a) 
il numero massimo di rate scoperte rimborsabili;
b) 
l'importo massimo di mutuo sul quale può essere richiesto il fondo;
c) 
l'entità della garanzia e l'ammontare massimo del contributo a fondo perduto concedibile per beneficiario;
[7]
d) 
le incompatibilità con altre forme di sostegno;
e) 
le modalità per l'individuazione dei destinatari, le relative priorità e i requisiti soggettivi per l'accesso al fondo.
4. 
Agli oneri di cui al comma 1, che per l'esercizio finanziario 2009 sono pari a 1.000.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, si fa fronte per 500.000,00 euro con gli stanziamenti previsti per il Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012 iscritti nella UPB DA08262 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e per 500.000,00 euro con le dotazioni finanziarie dei fondi di garanzia di cui al comma 2.
5. 
Capo III. 
MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI
Art. 13. 
1. 
Il comma 2 bis dell'articolo 28 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali), come inserito dall' articolo 38 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 , è sostituito dal seguente: "
2 bis.
Le istanze di cui all'articolo 2, commi 8 e 9, della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004), devono essere presentate all'autorità concedente territorialmente interessata, entro e non oltre il 31 marzo 2009 pena l'irricevibilità delle istanze stesse.
".
Art. 14. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 9 (Interventi urgenti in materia di turismo), è sostituito dal seguente: "
1.
Per completare il comprensorio sciistico del versante valsesiano del Monte Rosa, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere un prestito obbligazionario convertibile, all'uopo emesso da Monterosa 2000 s.p.a., per un importo massimo di 7.500.000,00 euro.
".
2. 
Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 9/2008 , è sostituito dal seguente: "
1.
Gli oneri per la sottoscrizione del prestito obbligazionario di cui al comma 1 dell'articolo 1 sono iscritti e trovano copertura finanziaria, negli esercizi finanziari 2009 e 2010, nella misura complessiva di 5.000.000,00 euro nella UPB DA08032 e in misura di 2.500.000,00 euro nella UPB DA18082 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011.
".
Art. 15. 
1. 
L' articolo 67, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro) è sostituito dal seguente: "
1.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ammontanti a 60.051.660,00 euro, si fa fronte:
a)
per l'esercizio finanziario 2009, per le spese correnti, con i fondi stanziati nelle seguenti unità previsionali di base (UPB): UPB DA15041 per un importo pari a 36.241.660,00 euro, UPB DA15051 per un importo pari a 600.000,00 euro, UPB DA15061 per un importo pari a 2.900.000,00 euro, UPB DA15981 per un importo pari a 310.000,00 euro, UPB DA15001 per un importo pari a 20.000.000,00 euro;
b)
per il biennio 2010-2011 con le risorse finanziarie individuale secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
".
Art. 16. 
1. 
L' articolo 15 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 18 (Interventi a sostegno dell'editoria piemontese e dell'informazione locale) è sostituito dal seguente: "
Art. 15.
(Norma finanziaria)
1.
Per l'attuazione della presente legge, la spesa complessiva per l'esercizio finanziario 2009 ammonta a 1.500.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa.
2.
Alle spese correnti finalizzate al sostegno delle piccole imprese di editoria, di cui al capo II, stimate per l'esercizio finanziario 2009 in 650.000,00 euro e iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DA18001 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e alle spese in conto capitale finalizzate al sostegno delle piccole imprese di editoria pari a 100.000,00 euro e iscritte nell'ambito dell'UPB DA18002 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 si fa fronte con le dotazioni finanziarie delle medesime UPB del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 che presentano la necessaria copertura.
3.
All'erogazione dei contributi di parte corrente a favore delle imprese della stampa periodica locale di cui al capo III, il cui stanziamento, pari a 650.000,00 euro, è iscritto nell'UPB DA16031 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e ai finanziamenti in conto capitale finalizzati agli interventi a sostegno delle imprese di stampa periodica locale, il cui stanziamento, pari a 100.000,00 euro, è iscritto nell'UPB DA16032 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009, si fa fronte con le dotazioni finanziarie delle medesime UPB del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 che presentano la necessaria copertura.
4.
Per il biennio 2010-2011, agli oneri di cui ai commi 2 e 3 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
".
Capo IV. 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 17. 
(Disposizione transitoria)
1. 
Il disposto di cui all'articolo 13 fa salvi gli effetti delle istanze presentate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e l'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 30 dicembre 2008
p. Mercedes Bresso Il Vice PresidentePaolo Peveraro

Allegato A 

Allegato A

Allegato B 

Allegato B


Note:

[1] Il comma 1 dell'articolo 4 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 9 del 2015.

[2] Il comma 5 dell'articolo 4 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 9 del 2015.

[3] Nel comma 8 dell'articolo 4 le parole "di cui al comma 5" sono state sostituite dalle parole "di cui al comma 6" e il secondo periodo del comma 8 è stato soppresso ad opera del comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 9 del 2015.

[4] Nel comma 9 dell'articolo 4 le parole "di cui ai commi 4, 5 e 6" sono state sostituite dalle parole "di cui ai commi 6, 7 e 8" ad opera del comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 9 del 2015.

[5] Il comma 10 bis dell'articolo 4 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 31 del 2015.

[6] Nel comma 1 dell'articolo 11 le parole "del secondo biennio" sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 18 del 2010.

[7] La lettera c del comma 3 dell'articolo 12 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 5 del 2012.