La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Nel comma 2 dell'articolo 3 le parole "; fino alla costituzione di tali commissioni la competenza per il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche è in capo alla Regione." sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 3 del 2009.
[2] Nel comma 2 dell'articolo 7 le parole "; fino alla costituzione di tale commissione il parere è espresso dalla commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali." sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 3 del 2009.