"Promozione e sviluppo del sistema fieristico piemontese".
(B.U. 04 dicembre 2008, 2° suppl. al n. 49)
Il Consiglio regionale ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Oggetto e finalità)
1.
La presente legge promuove lo sviluppo e la valorizzazione dell'attività fieristica regionale e ne disciplina l'esercizio in conformità ai principi della normativa dell'Unione europea.
2.
La Regione ed i comuni interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono la libera concorrenza, la libertà di impresa, la trasparenza e la parità di condizioni per l'accesso alle strutture ed alle manifestazioni fieristiche.
Art. 2.
(Definizioni)
1.
Ai fini della presente legge si intendono per:
a)
manifestazioni fieristiche: le attività commerciali limitate nel tempo ed organizzate in idonei complessi espositivi, svolte in via ordinaria in regime di diritto privato e in regime di libero mercato, per la presentazione e la promozione o la commercializzazione di beni e servizi, destinate a visitatori e a operatori professionali del settore o dei settori economici coinvolti; la commercializzazione ha valenza residuale rispetto alle finalità precipue della promozione. Tra le manifestazioni fieristiche si individuano le seguenti tipologie:
1)
fiere generali: senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla presentazione e all'eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;
2)
fiere specializzate: limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi o di distretto produttivo, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione ed alla promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione solo su campione e con possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;
3)
mostre mercato: limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, aperte al pubblico o riservate ad operatori professionali, dirette alla promozione o anche alla vendita dei prodotti esposti;
b)
espositori: quanti partecipano alla rassegna per presentare, promuovere o diffondere beni e servizi, siano essi produttori, rivenditori, enti pubblici o associazioni operanti nei settori economici oggetto delle attività fieristiche o i loro rappresentanti;
c)
visitatori: coloro che accedono alle attività fieristiche, siano essi pubblico od operatori professionali del settore o dei settori economici oggetto della rassegna;
d)
quartieri fieristici: le aree appositamente attrezzate ed edificate per ospitare manifestazioni fieristiche e a tal fine destinate dalla pianificazione urbanistica territoriale;
e)
spazi espositivi non permanenti: strutture che non abbiano come finalità esclusiva la realizzazione di manifestazioni fieristiche, oppure spazi appositamente attrezzati con specifiche strutture;
f)
organizzatori di manifestazioni: i soggetti pubblici e privati che esercitano attività di progettazione, realizzazione e promozione di manifestazioni fieristiche;
g)
superficie netta: la superficie in metri quadrati effettivamente occupata, a titolo oneroso, dagli espositori nei quartieri fieristici;
h)
enti fieristici: le persone giuridiche che hanno la disponibilità, a qualunque titolo, dei quartieri fieristici, anche al fine di promuovere l'attività fieristica.
Art. 3.
(Ambito di applicazione della legge)
1.
Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge:
a)
le esposizioni universali;
b)
le esposizioni di beni e servizi, permanenti oppure realizzate da un singolo produttore, organizzate a scopo promozionale e rivolte alla clientela;
c)
le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali, purché non superino i millecinquecento metri quadrati di superficie netta;
d)
le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio al dettaglio in sede fissa e sul commercio su aree pubbliche.
Art. 4.
(Qualificazione delle manifestazioni fieristiche)
1.
Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale in relazione al loro grado di rappresentatività del settore o dei settori economici cui la manifestazione è rivolta, al programma ed agli scopi dell'iniziativa, alla provenienza degli espositori e dei visitatori.
2.
La Regione riconosce o conferma la qualifica di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali.
3.
Il comune, nel cui territorio si svolge la manifestazione, riconosce o conferma la qualifica di manifestazione fieristica locale.
4.
La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 14, disciplina i requisiti e le modalità di richiesta, riconoscimento e conferma della qualifica di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali.
Art. 5.
(Soggetti organizzatori)
1.
L'attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche è svolta da soggetti pubblici e privati appartenenti a Paesi dell'Unione europea, sulla base dei requisiti e criteri definiti dall'articolo 14 e nel rispetto dei principi fissati dalla normativa comunitaria.
2.
I soggetti pubblici e privati dei Paesi non appartenenti all'Unione europea svolgono attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche in Piemonte, subordinatamente al rispetto del principio di reciprocità di condizioni tra il Paese di appartenenza dell'organizzatore straniero e la Regione Piemonte.
Art. 6.
(Calendario delle manifestazioni fieristiche)
1.
Entro il 30 novembre di ogni anno è pubblicato sul Bollettino ufficiale il calendario ricognitivo delle manifestazioni fieristiche previste per l'anno successivo e comunicate dagli organizzatori alla Regione secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 14.
Art. 7.
(Quartieri fieristici)
1.
La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 14, stabilisce i requisiti minimi dei quartieri fieristici nonché quelli delle altre sedi espositive temporaneamente adibite allo svolgimento di manifestazioni fieristiche, e la qualifica delle manifestazioni che i quartieri possono ospitare.
2.
Competono ai comuni il riconoscimento della qualifica di quartiere fieristico internazionale, nazionale e regionale e la verifica di conformità ai requisiti di cui al comma 1 dei quartieri fieristici e delle sedi espositive temporaneamente adibite allo svolgimento di manifestazioni fieristiche.
Art. 8.
(Enti fieristici)
1.
Al fine di assicurare la trasparenza e la parità di condizioni tra tutti gli operatori, gli enti fieristici che svolgano anche attività di organizzatori di manifestazioni fieristiche provvedono alla separazione contabile ed amministrativa delle diverse attività.
Art. 9.
(Coordinamento interregionale)
1.
La Regione promuove forme di coordinamento interregionale per definire criteri omogenei per l'applicazione delle qualifiche internazionali e nazionali, per i requisiti minimi dei quartieri fieristici, per le modalità di composizione e pubblicizzazione del calendario fieristico nazionale.
Art. 10.
(Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale)
1.
La Giunta regionale, in coerenza con gli indirizzi strategici delineati negli strumenti di programmazione regionale e nel rispetto del diritto comunitario, può concorrere finanziariamente alla promozione e allo sviluppo sul mercato nazionale e sui mercati esteri del sistema fieristico regionale.
2.
La Giunta regionale può:
a)
concedere contributi ai soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche a qualifica locale, regionale, nazionale o internazionale, presenti nel calendario regionale, al fine di sostenere progetti ed iniziative di promozione fieristica, in Italia e all'estero, di significativo interesse economico, sociale ed ambientale per la Regione;
b)
concorrere ad incentivare lo sviluppo di strumenti di tutela del consumatore, quali la certificazione di qualità degli enti e delle manifestazioni fieristiche;
c)
promuovere iniziative atte ad incentivare lo sviluppo di nuove modalità espositive che facciano uso delle moderne tecnologie al fine di concorrere all'ampliamento del settore attraverso nuove fasce di utenti;
d)
concedere contributi per la formazione di operatori qualificati in ambito fieristico e per la promozione dell'informazione sul settore presso le imprese, la scuola e le professioni;
e)
promuovere l'intervento a manifestazioni fieristiche a qualifica locale, regionale, nazionale o internazionale, presenti nel calendario regionale, di delegazioni di operatori economici stranieri e la loro partecipazione alle connesse attività informative anche presso aziende di produzione e di servizi interessate alle manifestazioni stesse;
f)
promuovere l'associazionismo tra gli operatori del settore e la loro collaborazione al fine di realizzare sinergie in una logica di filiera fieristica.
3.
La Giunta regionale approva i criteri di priorità e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al comma 2 con la deliberazione di cui all'articolo 14.
4.
La Giunta regionale individua forme di coordinamento tra i diversi Assessorati che, per competenze specifiche, concedono contributi alle manifestazioni di cui al presente articolo con l'intento di ottimizzare l'utilizzo delle risorse regionali.
Art. 11.
(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)
1.
Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.
Art. 12.
(Clausola valutativa)
1.
La Giunta regionale, trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni tre anni, trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della normativa, in particolare specificando:
a)
se sono state allocate risorse finanziarie, la quantificazione per singolo anno solare dell'ammontare dei contributi erogati;
b)
l'identità dei soggetti che sono stati destinatari di contributi regionali e le somme dagli stessi percepite;
c)
quali tipi di interventi, promozionali e formativi, sono stati attuati;
d)
i costi e i benefici ottenuti dall'azione di intervento regionale;
e)
l'individuazione delle difficoltà incontrate nella realizzazione degli interventi;
f)
se sono state applicate le sanzioni relativamente all'abuso della qualifica di manifestazioni fieristiche ovvero se vi sono state violazioni degli obblighi di correttezza e veridicità nei confronti degli utenti.
Art. 13.
(Sanzioni)
1.
Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di pubblicazione della manifestazione fieristica oppure del quartiere fieristico con qualifica differente da quella attribuita ai sensi degli articoli 4 e 7, è disposta nei confronti dei soggetti organizzatori l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad una somma compresa tra il 10 e il 30 per cento del fatturato della manifestazione, nonché l'esclusione dei medesimi soggetti dall'inserimento nel calendario fieristico regionale e dal riconoscimento di una qualifica nei due anni successivi.
2.
Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione degli obblighi sulla correttezza e veridicità dell'informazione e della pubblicità verso gli utenti è disposta nei confronti dei soggetti responsabili una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad una somma compresa tra l'1 e il 10 per cento del fatturato della manifestazione.
3.
La vigilanza sullo svolgimento delle manifestazioni fieristiche è svolta dai comuni nel cui territorio si svolge la manifestazione; all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il sindaco con propria ordinanza, secondo le procedure stabilite dalla
legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale).
Art. 14.
(Disposizioni attuative)
1.
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, provvede con apposita deliberazione a stabilire:
a)
i requisiti e le procedure per il riconoscimento o la conferma della qualifica di internazionale, nazionale, regionale e locale delle manifestazioni fieristiche;
b)
i requisiti minimi di idoneità dei quartieri fieristici e degli spazi espositivi non permanenti per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche nonché le relative modalità di verifica e controllo;
c)
la redazione del calendario fieristico regionale;
d)
i criteri di priorità e le modalità di assegnazione dei contributi.
Art. 15.
(Disposizioni transitorie)
1.
In via transitoria, ai procedimenti concernenti l'attribuzione della qualifica, la formazione del calendario fieristico regionale e l'assegnazione di contributi non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge e dei relativi provvedimenti attuativi, si applica la disciplina di cui alla
legge regionale 7 settembre 1987, n. 47
(Disciplina delle attività fieristiche).
Art. 16.
(Disposizioni finali)
1.
È fatta salva l'applicazione alle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali di quanto previsto in materia dal
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
Art. 17.
(Abrogazioni)
1.
Sono abrogate, fatto salvo l'esaurimento delle procedure di cui all'articolo 15, le seguenti disposizioni regionali:
a)
la
legge regionale 7 settembre 1987, n. 47
(Disciplina delle attività fieristiche);
b)
gli articoli 4 e 5 della
legge regionale 25 febbraio 1991, n. 7
(Costituzione dell'Expo 2000 S.p.A. Centro fieristico ai sensi della
l.r. n. 47/1987
e modificazioni agli articoli 15 e 16 della
l.r. n. 47/1987
);
c)
gli articoli 15, 16 e 17 della
legge regionale 13 febbraio 1995, n. 17
(Disciplina delle funzioni attribuite alle Regioni dalla
legge 28 marzo 1991, n. 112
in materia di commercio su aree pubbliche. Modifica della
legge regionale 7 settembre 1987, n. 47
);
d)
l'
articolo 3 della legge regionale 13 agosto 1996, n. 62
(Sottoscrizione del secondo aumento di capitale della Società per Azioni Expo 2000 e modifica dell'
articolo 17 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 47
"Disciplina delle attività fieristiche").
Art. 18.
(Disposizioni finanziarie)
1.
Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, a partire dall'esercizio finanziario 2009, alla spesa annua pari a 1.400.000,00 euro, in termini di competenza, iscritta nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DA 17041 del bilancio regionale, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'
articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7
(Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'
articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2
(Legge finanziaria per l'anno 2003).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 28 novembre 2008
Mercedes Bresso