La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 le parole "l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL)" sono state sostituite dalle parole "l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)" ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 del 2019.
[2] Il comma 1 bis dell'articolo 3 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 12 del 2019.
[3] Il comma 1 ter dell'articolo 3 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 12 del 2019.
[4] Il comma 1 quater dell'articolo 3 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 12 del 2019.
[5] Il comma 1 quinquies dell'articolo 3 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 12 del 2019.
[6] Il comma 3 dell'articolo 5 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 18 del 2017.
[7] L'articolo 6 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 12 del 2019.
[8] L'articolo 8 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 12 del 2019.