Legge regionale n. 28 del 30 settembre 2008  ( Versione vigente )
"Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e disposizioni finanziarie".
(B.U. 06 ottobre 2008, n. 40)

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I. 
Disposizioni finanziarie
Art. 1. 
(Variazioni)
1. 
Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 sono introdotti, ai sensi dell'articolo 23, commi 2 e 3, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa riportati nell'allegato A.
Art. 2. 
(Utilizzo dell'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2007)
1. 
L'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2007, determinato in euro 278.771.794,86 è applicato al bilancio di previsione per l'anno 2008 e utilizzato per l'integrazione della copertura delle spese iscritte nelle unità previsionali di base (UPB) contenenti le economie su fondi statali ed europei.
Art. 3. 
(Variazioni al bilancio pluriennale 2008-2010)
1. 
Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale 2008-2010 sono inserite per gli anni 2009-2010 le variazioni di cui all'allegato B.
Art. 4. 
(Integrazione elenco spese obbligatorie)
1. 
La spesa "Erogazione di fondi alle aziende sanitarie locali per il ripiano dei disavanzi 2005 e 2007 (l.r. 22/2007) " (capitolo n. 157151) dell'UPB DA20091 e la spesa "Integrazione regionale del finanziamento per il Servizio sanitario regionale dell'anno 2008 " (capitolo n. 157320) dell'UPB DA20091 sono inserite nell'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008.
2. 
La spesa "Trasferimento alla Provincia del Verbano Cusio Ossola (VCO) delle somme necessarie per riconoscere la riduzione di prezzo sui carburanti praticato alla pompa " (capitolo n. 148118) dell'UPB SA01071 e la spesa per gli accertamenti sanitari (capitolo n. 107621) dell'UPB DA07041 sono inserite nell'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008.
Art. 5. 
(Garanzie principali e sussidiarie)
1. 
Il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie previste dalla Regione di cui all'articolo 7 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 13 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2008-2010) è integrato con quelle relative a Hopital du Piemont s.p.a. e SCR Piemonte s.p.a.
Art. 6. 
(Finanziamento convenzione con il Corpo Forestale dello Stato)
1. 
Per il triennio 2008-2010 è autorizzato il pagamento delle spese di cui all'articolo 8 della "Convenzione tra Regione Piemonte e Corpo Forestale dello Stato per l'impiego del personale del Corpo Forestale dello Stato in Piemonte nell'ambito delle competenze regionali" approvata in data 3 dicembre 2007.
Art. 7. 
(Finanziamento ai Comuni)
1. 
La Regione assegna ai comuni, tramite le aziende sanitarie locali (ASL) territorialmente competenti ed a titolo di contributo, il 75 per cento dei fondi del decreto ministeriale di cui all' articolo 8, comma 2, della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo).
2. 
Nel realizzare gli interventi previsti per l'attuazione della legge regionale 26 luglio 1993, n. 34 (Tutela e controllo degli animali da affezione), i comuni, in accordo con le ASL, provvedono anche ad attuare piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione, in misura proporzionale al totale delle risorse ricevute.
Art. 8. 
(Spese relative al funzionamento dell'ufficio della Consigliera di parità regionale)
1. 
La Regione compartecipa alle spese relative al funzionamento dell'ufficio della Consigliera di parità regionale di cui all' articolo 18 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell' articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246 ).
2. 
All'onere di cui al comma 1, stimato nella misura di euro 40.000,00, in termini di competenza e di cassa, si fa fronte con le disponibilità dell'UPB DA15981 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008.
Art. 9. 
(Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica)
1. 
La Regione compartecipa ai costi relativi alla rilevazione dei dati sulle strutture scolastiche per l'attivazione dell'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica di cui all' articolo 7 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica).
2. 
All'onere di cui al comma 1, stimato nella misura di euro 100.000,00, in termini di competenza e di cassa, si fa fronte con le disponibilità dell'UPB DA15071 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008.
Art. 10. 
(Misure di incentivazione all'uso del mezzo pubblico)
1. 
L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 6 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008) è elevata ad euro 837.000,00.
Art. 11. 
(Indebitamento)
1. 
Fermo restando l'importo complessivamente autorizzato dall'articolo 3 della l.r. 13/2008 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2008-2010), la quota relativa a mutui autorizzati ma non contratti negli anni precedenti è determinata in euro 200.000.000,00.
Art. 12. 
(Continuità territoriale)
1. 
La Regione intende favorire e promuovere la continuità territoriale per i collegamenti aerei tra Cuneo e Roma Fiumicino.
2. 
Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione partecipa agli oneri di finanziamento per i collegamenti aerei da Cuneo Levaldigi per Roma Fiumicino con la somma di euro 150.000,00 per l'anno 2008, euro 150.000,00 per l'anno 2009 ed euro 150.000,00 per l'anno 2010.
3. 
Per la copertura finanziaria della spesa si provvede mediante le risorse finanziarie dell'UPB DA09011 del bilancio regionale per l'anno 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010.
Art. 13. 
(Edilizia sanitaria)
1. 
Al fine di garantire il completamento degli interventi in materia di edilizia sanitaria è autorizzata per il triennio 2011-2013 la spesa complessiva di euro 110.000.000,00 da iscrivere all'UPB DA20082.
2. 
Alla quantificazione della spesa per i singoli anni e alla relativa copertura si provvede ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
Capo II. 
MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI
Art. 14. 
(Modifiche della l.r. 32/1982)
1. 
Il numero 5 della lettera c) del comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) è soppresso.
2. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 38 della l.r. 32/1982 è aggiunto in fine il seguente: "
3 bis.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano su tutto il territorio regionale, ivi comprese le aree protette, salvo che il fatto commesso nelle predette aree sia punito con una sanzione più elevata.
".
3. 
A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni in materia di aree protette che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie meno elevate per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 38 della l.r. 32/1982, come modificato dal presente articolo.
Art. 15. 
(Modifiche della l.r. 35/1992)
1. 
L'articolo 1 della legge regionale 13 luglio 1992, n. 35 (Interventi a sostegno e promozione della professione di Guida Alpina) è sostituito dal seguente: "
Art. 1.
(Finalità)
1.
La Regione sostiene l'attività del Collegio regionale delle guide alpine del Piemonte mediante la concessione di contributi annui finalizzati alla valorizzazione e promozione della professione di guida alpina e quale strumento di apertura del territorio in condizioni di massima sicurezza.
".
2. 
L'articolo 3 della l.r. 35/1992 è sostituito dal seguente: "
Art. 3.
(Disposizione finanziaria)
1.
L'entità e le modalità di erogazione dei contributi iscritti nell'UPB DA17071 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 sono stabilite dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.
2.
Entro il 31 marzo di ogni anno il Collegio regionale delle guide alpine trasmette alla Giunta regionale una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente con il concorso del contributo ottenuto.
".
3. 
L'articolo 4 della l.r. 35/1992 è abrogato.
Art. 16.[1] 
(...)
Art. 17. 
(Modifica della l.r. 46/1995)
1. 
Dopo il comma 7 dell'articolo 32 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 (Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), è inserito il seguente: "
7 bis.
Al di fuori dei casi previsti ai commi precedenti, è consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'ospitalità senza limiti temporali di persone che prestano assistenza, purché assunte con regolare contratto individuale di lavoro subordinato dall'assegnatario o da altro componente il nucleo familiare. Le persone che prestano assistenza non vengono computate nella definizione numerica del nucleo familiare, il loro reddito non concorre alla formazione del reddito familiare e non hanno in alcun caso diritto a divenire componenti stabili del nucleo familiare e a subentrare nell'assegnazione dell'alloggio.
".
Art. 18. 
(Modifica della l.r. 75/1995)
1. 
Il comma 1 bis dell'articolo 3 della legge regionale 24 ottobre 1995, n. 75 (Contributi agli Enti locali per il finanziamento di interventi di lotta alle zanzare) è sostituito dal seguente: "
1 bis.
Su richiesta degli enti di cui al comma 1, la Regione attua gli interventi di lotta alle zanzare di cui all'articolo 2, direttamente o attraverso il soggetto coordinatore. Il soggetto coordinatore provvede alla presentazione delle domande di cui all'articolo 4 e, sulla base del preventivo di spesa predisposto dal soggetto coordinatore, gli enti richiedenti versano alla Regione le somme necessarie all'attuazione degli interventi, nel limite massimo previsto dalla legge.
".
Art. 19. 
(Modifica della l.r. 44/2000)
1. 
La lettera c) del comma 1 dell'articolo 53 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 : 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ') è sostituita dalla seguente: "
c)
rilascio dei provvedimenti in materia di installazione degli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali, degli impianti di riempimento, travaso e deposito di gas di petrolio liquefatto (GPL) previsti dall'articolo 1, commi 56 e 57, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) e di quelli relativi alla attività di distribuzione di GPL sia attraverso bombole che attraverso serbatoi di cui agli articoli 8, 9, 13, 14 e 20 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 (Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell' articolo 1, comma 52 della legge 23 agosto 2004, n. 239 ).
".
Art. 20. 
(Modifiche della l.r. 16/2002)
1. 
Il comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 (Istituzione in Piemonte dell'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari) è abrogato.
2. 
L'articolo 6 della l.r. 16/2002 è sostituito dal seguente: "
Art. 6.
(Disposizioni finanziarie)
1.
Per le spese di funzionamento dell'Agenzia è autorizzata per gli anni dal 2009 al 2011 la spesa annua di euro 5.000.000,00 a valere sull'UPB DA11011.
2.
I rapporti finanziari fra Regione Piemonte e organismo pagatore sono regolati da apposita convenzione.
".
Art. 21. 
(Modifiche della l.r. 24/2002)
1. 
Il comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti) è abrogato.
Art. 22. 
(Modifiche della l.r. 23/2004)
1. 
Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23 (Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione) è sostituito dal seguente: "
1.
Possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge le cooperative a mutualità prevalente ed i loro consorzi, nonché le sezioni regionali delle associazioni nazionali, giuridicamente riconosciute, di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.
".
2. 
Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 23/2004 è sostituito dal seguente: "
3.
La Giunta regionale può concedere alle sezioni regionali delle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute, contributi in conto capitale ripartiti sulla base dei criteri fissati annualmente dalla Commissione regionale della cooperazione e secondo le modalità stabilite dal programma degli interventi di cui all'articolo 6.
".
3. 
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 23/2004 è sostituita dalla seguente: "
b)
due componenti designati da ciascuna delle sezioni regionali di tutela del movimento cooperativo maggiormente rappresentative in base al numero complessivo dei soci aderenti e al volume di attività risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente e un componente designato da ciascuna delle altre sezioni regionali, operanti in Piemonte ed aderenti ad associazioni nazionali giuridicamente riconosciute;
".
4. 
Il comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 23/2004 è sostituito dal seguente: "
1.
La concessione dei contributi e dei finanziamenti di cui all'articolo 4 e l'accesso al fondo di garanzia di cui all'articolo 5 sono disposti nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento CE 15 dicembre 2006, n. 1998 (relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore 'de minimis ').
".
Art. 23. 
(Modifiche della l.r. 38/2006)
1. 
Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande) è inserita la seguente: "
b bis)
essere in possesso del diploma di qualifica di istruzione professionale dei servizi di ristorazione o della qualifica di formazione professionale regionale del comparto alberghiero, del diploma di tecnico di istruzione professionale dei servizi alberghieri, nonché del diploma di laurea in tecnologie agroalimentari, tecnologie per la ristorazione, scienza dell'alimentazione o lauree equipollenti.
".
2. 
Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 38/2006 è abrogato.
3. 
Al comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 38/2006 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "
La Giunta regionale adotta inoltre, sentite le organizzazioni delle imprese del settore più rappresentative a livello regionale, le indicazioni occorrenti per il riconoscimento dei requisiti professionali relativi alla qualifica di formazione professionale regionale del comparto alberghiero di cui al comma 1, lettera b) bis.
".
Art. 24. 
(Modifica della l.r. 24/2007)
1. 
L'articolo 10 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei) è sostituito dal seguente: "
Art. 10.
(Sanzioni amministrative)
1.
Per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a)
per le violazioni dell'articolo 2, comma 1, in caso di superamento dei limiti consentiti si applica la sanzione pecuniaria di 30,00 euro per ogni 1000 grammi di funghi epigei spontanei raccolti in eccedenza alla quantità consentita;
b)
per le violazioni dell'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si applica la sanzione di 90,00 euro;
c)
per la violazione dell'articolo 3, commi 1 e 3, si applica la sanzione pecuniaria da 40,00 euro a 240,00 euro;
d)
per la violazione dell'articolo 5 si applica la sanzione pecuniaria di 600,00 euro in caso di raccolta in violazione delle disposizioni indicate nel provvedimento autorizzativo, con l'applicazione contestuale delle sanzioni accessorie del ritiro e revoca dell'autorizzazione, dell'impossibilità di poter beneficiare di ulteriori autorizzazioni per la stagione in corso e della revoca e ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1;
e)
per la violazione dell'articolo 6 si applica la sanzione di 300,00 euro al componente dell'associazione regolarmente autorizzata che effettui la raccolta in violazione delle disposizioni indicate nel provvedimento autorizzativo, con l'applicazione contestuale delle sanzioni accessorie dell'impossibilità di poter continuare ad usufruire dell'autorizzazione rilasciata all'associazione per l'intera sua durata.
2.
La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Seguendo tali criteri sono fissati, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al biennio, i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 che si applicano con decorrenza dal 1° aprile successivo. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie così aggiornata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro oppure per difetto se è inferiore a 50 centesimi di euro.
".
Art. 25. 
(Modifica della l.r. 25/2007)
1. 
Il titolo della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 25 (Fondo di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro) è sostituito dal seguente: "
Fondo di solidarietà a favore dei familiari delle vittime di incidenti sul lavoro
".
2. 
La rubrica dell'articolo 2 della l.r. 25/2007 è sostituita dalla seguente: "
(Fondo regionale di solidarietà a favore dei familiari delle vittime di incidenti sul lavoro)
".
3. 
Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 25/2007 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "
Tali contributi non sono cumulabili con altri contributi a carico del bilancio regionale erogati in relazione al medesimo incidente.
".
Art. 26. 
(Modifiche della l.r. 2/2008)
1. 
Dopo l'allegato A della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli Enti locali) è inserito l'allegato B (Modalità di determinazione del diritto di varo), allegato C alla presente legge.
2. 
Il comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 2/2008 è sostituito dal seguente: "
5.
I comuni interessati dalla navigazione interna, che precedentemente alla demanializzazione del lago subordinavano la navigazione sulle acque territoriali al pagamento di somme a vario titolo, possono istituire diritti di varo sulle unità di navigazione sul lago. Il diritto di varo è stabilito nel rispetto dei parametri di cui all'allegato B.
".
3. 
Dopo il comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 2/2008, sono inseriti i seguenti: "
5 bis.
Il diritto di varo è determinato dalla lunghezza del natante per l'importo unitario di cui alla lettera a) dell'allegato B moltiplicato per i coefficienti di cui alle lettere b) e c) del medesimo allegato e può essere riparametrato su una periodicità inferiore all'annualità.
5 ter.
Gli importi di cui alla lettera a) dell'allegato B sono aggiornati annualmente in funzione della variazione dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
5 quater.
Sono esenti dal pagamento del diritto di varo i natanti privi di motore, mentre le unità a vela con motore ausiliario usufruiscono di una riduzione del 40 per cento ed i natanti con motori elettrici di una riduzione nella misura del 70 per cento.
".
Art. 27. 
(Modifica della l.r. 12/2008)
1. 
Il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 12/2008 è sostituito dal seguente: "
2.
Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con la dotazione finanziaria del fondo di cui all'UPB DA 09012 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010.
".
2. 
Il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 12/2008 è sostituito dal seguente: "
2.
Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse iscritte nell'UPB DA15001 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010.
".
Art. 28. 
(Modifica della l.r. 18/2008)
1. 
La lettera d) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 18 (Interventi a sostegno dell'editoria piemontese e dell'informazione locale) è sostituita dalla seguente: "
d)
riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) al 2,90 per cento a partire dall'anno 2009;
".
Art. 29. 
(Modifica della l.r. 19/2008)
1. 
Il comma 9 dell'articolo 40 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 19 (Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 "
Testo unico delle leggi sulla montagna
"), è sostituito dal seguente: "
9.
È abrogato l'articolo 4 della legge regionale 2 aprile 2007, n. 7 (Soppressione Osservatori regionali).
".
2. 
È confermato l'articolo 56 della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 6 della l.r. 7/2007.
Art. 30. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 30 settembre 2008
Mercedes Bresso


Note: