"Modifica della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 'Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)' ".
(B.U. 07 agosto 2008, n. 32)
Il Consiglio regionale ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Modifica dell'
articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 30/2006
)
1.
La
lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 30/2006 è sostituita dalla seguente: "
13 rappresentanti di comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, di cui 3 rappresentanti di comuni montani; ".
e)
Art. 2.
(Modifica dell'
articolo 4 della l.r. 30/2006
)
1.
Il
comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 30/2006 è sostituito dal seguente: "
Sono elettori i sindaci dei comuni del Piemonte, i presidenti delle comunità montane e collinari, due consiglieri per ogni comune, uno di maggioranza e uno di opposizione. ".
2.
2.
Il
comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 30/2006 è sostituito dal seguente: "
Sono eleggibili i sindaci, i presidenti delle comunità montane e collinari, nonché i consiglieri dei comuni designati in base al comma 2. ".
3.
Art. 3.
(Modifica dell'
articolo 5 della l.r. 30/2006
)
1.
Al
comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 30/2006 le parole "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
Con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza
Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza
2.
Al
comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 30/2006 le parole "
" sono soppresse.
il numero delle sezioni elettorali per ogni provincia
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 4 agosto 2008
p. Mercedes Bresso Il Vice Presidente Paolo Peveraro