La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] La lettera d bis) del comma 1 dell'articolo 2 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 del 2011.
[2] La lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 è stata sostituita dal comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 7 del 2011.
[3] La lettera e bis) del comma 1 dell'articolo 2 è stata inserita dal comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 7 del 2011.
[4] La lettera e ter) del comma 1 dell'articolo 2 è stata inserita dal comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 7 del 2011.
[5] Il comma 1 bis dell'articolo 2 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 1 del 2015.
[6] Il comma 1 ter dell'articolo 2 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 1 del 2015.
[7] La lettera hbis del comma 1 dell'articolo 4 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 7 del 2011.
[8] Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 le parole "il numero e le attribuzioni dei dirigenti" sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 71 della legge regionale 3 del 2015.
[9] La lettera a bis) del comma 1 dell'articolo 5 è stata inserita dal comma 2 dell'articolo 71 della legge regionale 3 del 2015.
[10] Nella lettera d del comma 1 dell'articolo 5 le parole " ivi compresi i Capi di Gabinetto rispettivamente del Consiglio e della Giunta regionale" sono state sostituite dalle parole "ivi compreso il Capo di Gabinetto della Giunta regionale" e dopo le parole "della Giunta regionale" sono state aggiunte le parole "ed il Segretario generale della Giunta regionale; " ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 8 del 2014.
[11] Nella lettera e del comma 1 dell'articolo 5 le parole "e per le progressioni di carriera" sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 7 del 2011.
[12] Nella lettera g) del comma 1 dell'articolo 5 le parole "dell'Organismo indipendente di valutazione" sono state sostituite dalle parole "del Nucleo di valutazione" ad opera del comma 1 dell'articolo 93 della legge regionale 16 del 2017.
[13] L'articolo 8 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 8 del 2014.
[14] Nel comma 3 dell'articolo 9 le parole "dal Capo di Gabinetto" sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 8 del 2014.
[15] Il comma 4 dell'articolo 9 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 8 del 2014.
[16] Nel comma 6 dell'articolo 9 le parole "dal Capo di Gabinetto della Giunta" sono state sostituite dalle parole "dal Segretario generale della Giunta regionale." ad opera dal comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 8 del 2014.
[17] Nell'articolo 14 la rubrica è stata sostituita ad opera del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 8 del 2014.
[18] Il comma 1 dell'articolo 14 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 8 del 2014.
[19] Il comma 2 dell'articolo 14 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 8 del 2014.
[20] Il comma 3 dell'articolo 14 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 8 del 2014.
[21] Il comma 3 bis dell'articolo 14 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 5 del 2012.
[22] Nel comma 2 dell'articolo 15 il secondo periodo è stato soppresso ad opera del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 8 del 2014.
[23] La l.r. 15/2023 all' art. 3, comma 1 abroga questo comma. L'abrogazione decorre dall'inizio della XII Legislatura
[24] La l.r. 15/2023 all' art. 3, comma 2 sostituisce questo comma con il seguente: "4. L'incarico di Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabili, si risolve all'atto della cessazione del mandato del Presidente della Giunta regionale ed è revocabile in qualsiasi momento su richiesta del Presidente della Giunta stessa." La sostituzione decorre dall'inizio della XII Legislatura.
[25] La lettera i bis) del comma 2 dell'articolo 16 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 7 del 2011.
[26] La lettera n bis) del comma 2 dell'articolo 16 è stata inserita dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 7 del 2011.
[27] Il comma 3 bis dell'articolo 17 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 71 della legge regionale 3 del 2015.
[28] Nel comma 2 dell'articolo 18 dopo le parole "Oltre ai compiti indicati negli articoli" sono state aggiunte le parole "8 bis" ad opera del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 8 del 2014.
[29] Il comma 2 dell'articolo 19 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 7 del 2011.
[30] Nel comma 1 dell'articolo 23 le parole "Gli incarichi di Capo di Gabinetto rispettivamente del Consiglio e della Giunta" sono state sostituite dalle parole "L'incarico di Capo di Gabinetto della Giunta regionale " e dopo le parole " nonché di " sono inserite le seguenti " Segretario generale della Giunta regionale e di" ad opera dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 8 del 2014.
[31] Nel comma 3 dell'articolo 23 le parole "quelli di Capo di Gabinetto del Consiglio e della Giunta regionale" sono state sostituite dalle parole "quello di Capo di Gabinetto della Giunta regionale" e dopo le parole "Giunta regionale" sono state inserite le parole "e di Segretario generale della Giunta regionale" ad opera dal comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 8 del 2014.
[32] Nel comma 1 dell'articolo 24 le parole "Gli incarichi di Capo di Gabinetto del Consiglio e della Giunta regionale possono essere conferiti" sono state sostituite dalle parole " L'incarico di Capo di Gabinetto della Giunta regionale può essere conferito" ad opera del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 8 del 2014.
[33] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 9 del 11/01/2010 pubblicata sulla G.U. n. 3 del 20/01/2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 2, della legge della Regione Piemonte 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale).
[34] Nel comma 3 dell'articolo 24 dopo le parole "direttore regionale, " sono state inserite le parole "Segretario generale della Giunta regionale," ad opera del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 8 del 2014.
[35] Il comma 3 bis dell'articolo 24 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 8 del 2014.
[36] Nel comma 5 dell'articolo 24 la parola "2" è stata soppressa ad opera del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 7 del 2011.
[37] Nel comma 6 dell'articolo 26 dopo le parole "di responsabilità" è stata aggiunta la parola "disciplinare, " ad opera del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 7 del 2011.
[38] L'articolo 27 è stato abrogato dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 7 del 2011.
[39] L'articolo 28 è stato abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 7 del 2011.
[40] Nel comma 1 dell'articolo 29 dopo le parole "i dirigenti di settore della struttura interessata, " sono state aggiunte le parole "in assenza di vice direttori," ad opera del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 8 del 2014.
[41] L'articolo 35 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 7 del 2011.
[42] Il Capo VI bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 7 del 2011.
[43] Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 36 ter le parole "dall'Organismo indipendente di valutazione" sono state sostituite dalle parole "dal Nucleo di valutazione" ad opera del comma 1 dell'articolo 94 della legge regionale 16 del 2017.
[44] L'articolo 36 quinquies è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 95 della legge regionale 16 del 2017.
[45] Nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 36 septies le parole "dell'Organismo indipendente di valutazione" sono state sostituite dalle parole "del Nucleo di valutazione" ad opera dal comma 1 dell'articolo 96 della legge regionale 16 del 2017.
[46] Questo Capo è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 7 del 2011.
[47] Nel comma 2 dell'articolo 36 undecies le parole "dell'Organismo indipendente di valutazione" sono state sostituite dalle parole "del Nucleo di valutazione" ad opera del comma 1 dell'articolo 97 della legge regionale 16 del 2017.
[48] Il comma 1 bis dell'articolo 37 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 7 del 2011.
[49] Nel comma 4 dell'articolo 37 sopo le parole "di cui alla presente legge" sono state aggiunte le parole "con esclusione della figura del Segretario generale." ad opera del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 8 del 2014.