Art. 2.
1.
In attuazione dei principi fondamentali dello
Statuto
, la disciplina dell'organizzazione degli uffici e le disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale regionale sono volte ad assicurare il rispetto e la realizzazione dei principi di imparzialità, trasparenza, efficienza, efficacia, economicità, responsabilità, semplificazione, partecipazione dei cittadini ai procedimenti, accesso ai documenti amministrativi, coordinamento e collaborazione tra organi e strutture, distinzione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo degli organi di governo e le funzioni di gestione dei dirigenti, per il raggiungimento delle seguenti finalità:
a)
migliorare la capacità di conoscenza, analisi e risposta alle esigenze di sviluppo e competitività della comunità amministrata, in conformità al pubblico interesse ed alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini;
b)
accrescere la capacità di innovazione e flessibilità, per favorire l'attuazione della sussidiarietà e del decentramento, nonché del coordinamento e dell'integrazione con le pubbliche amministrazioni locali, con quella nazionale e con quelle operanti a livello europeo ed internazionale;
c)
realizzare il raccordo tra le attività di programmazione strategica, quelle di programmazione economico-finanziaria, quelle di gestione e quelle di controllo, al fine di assicurare il monitoraggio e la rendicontazione delle attività svolte, in coerenza con gli obiettivi individuati e con i mezzi disponibili;
d)
realizzare la semplificazione dell'organizzazione e delle attribuzioni degli uffici, per favorire la speditezza delle attività e la razionalizzazione del costo del lavoro, entro i vincoli della finanza pubblica;
e)
realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane impiegate nelle strutture regionali, promuovendone la formazione e lo sviluppo professionale, favorendone la mobilità e la rotazione, compatibilmente con le esigenze di funzionalità dell'ente, e prevedendo meccanismi che ne assicurino la piena responsabilizzazione nel conseguimento dei risultati;
f)
garantire le necessarie dotazioni tecnologiche, con particolare riferimento a quelle dirette a realizzare l'integrazione delle informazioni e dei dati all'interno ed all'esterno dell'ente, assicurandone l'effettivo utilizzo nelle attività svolte;
g)
garantire il necessario supporto nella valutazione delle politiche e nelle tecniche di redazione delle leggi e degli atti di alta amministrazione.