Legge regionale n. 18 del 25 giugno 2008  ( Versione vigente )
Interventi a sostegno della stampa di informazione periodica locale. [1]
(B.U. 03 luglio 2008, n. 27)

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I. 
Disposizioni generali
Art. 1. 
(Finalità)
1. 
Nel quadro degli obiettivi di promozione culturale, scientifica, sociale ed economica della collettività piemontese, nel rispetto delle norme comunitarie e statali in materia, la Regione sostiene, promuove e valorizza lo sviluppo sul proprio territorio della piccola imprenditoria editoriale dell'informazione periodica locale, quale componente del patrimonio culturale piemontese, strumento della diffusione delle conoscenze e dell'informazione ed elemento del sistema delle piccole e medie imprese piemontesi.
[2]
2. 
La Regione riconosce e sostiene il ruolo delle forme associative degli editori piemontesi dell'informazione periodica locale.
[3]
3. 
La Regione favorisce l'abbattimento delle barriere all'accesso ai mezzi di informazione e di divulgazione della cultura ai disabili sensoriali.
Capo II. 
Editoria piemontese
Art. 2.[4] 
(...)
Art. 3.[5] 
(...)
Art. 4.[6] 
(...)
Art. 5.[7] 
(...)
Art. 6.[8] 
(...)
Capo III. 
Stampa di informazione periodica locale
Art. 7. 
(Attività regionali)
1. 
In attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione pone in essere attività finalizzate a:
a) 
sostenere la stampa di informazione periodica locale;
b) 
sostenere la distribuzione locale e la diffusione della stampa periodica di informazione;
c) 
promuovere la definizione e l'attuazione di progetti per la diffusione, l'analisi e la lettura della stampa d'informazione locale.
Art. 8.[9] 
(Interventi a sostegno della stampa di informazione periodica locale)
1. 
Per il perseguimento delle attività di cui all'articolo 7, la Regione attua i seguenti interventi:
a) 
erogazione di contributi a sostegno di investimenti per la ristrutturazione aziendale e l'ammodernamento tecnologico anche finalizzato alla fruizione della stampa periodica locale da parte dei soggetti disabili sensoriali nelle seguenti modalità:
 
contributi in conto interesse per consentire l'accesso a mutui bancari a tasso agevolato;
 
contributi in conto capitale, fino al 20 per cento degli investimenti;
b) 
erogazione di contributi in conto corrente per l'acquisto della carta fino ad un massimo del 20 per cento della spesa complessiva, a fronte di un bilancio certificato relativamente alla voce dell'acquisto carta finalizzata alla stampa del periodico;
c) 
contributi per l'abbonamento ad un massimo di due agenzie di stampa ad informazione regionale;
d) 
riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) al 2,98 per cento a partire dall'anno 2009.
d bis) 
erogazione di contributi a sostegno dei soggetti di cui all'articolo 9 che aderiscono al progetto ''Piattaforma dell'informazione giornalistica regionale '' con la disponibilità a concedere l'utilizzo di contenuti giornalistici.
[10]
2. 
Per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, lettera b), la certificazione di bilancio è rilasciata, limitatamente ai soli costi sostenuti per l'acquisto della carta utilizzata, da parte di una società di revisione, iscritta all'apposito albo tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).
3. 
I contributi di cui al comma 1, lettere b) e c) sono erogati per un importo cumulativo non superiore a 35.000,00 euro l'anno.
Art. 9. 
(Destinatari)
1. 
Gli interventi di cui all'articolo 8 sono erogati a favore di imprese, aziende, cooperative e associazioni editoriali con sede legale ed attività produttiva in Piemonte, che editano periodici:
a) 
con regolarità da almeno due anni dall'entrata in vigore della presente legge e che siano iscritti al registro degli operatori di comunicazione;
b) 
con frequenza non quotidiana ed a carattere almeno settimanale;
c) 
con periodicità regolare di almeno quarantadue uscite per i settimanali;
d) 
con copertura territoriale di capoluoghi provinciali o sovracomunale e con tiratura non inferiore alle tremila copie per ogni uscita in vendita o in abbonamento postale;
e) 
finalizzati esclusivamente all'informazione locale ed alla valorizzazione dei temi riguardanti la realtà sociale, economica e culturale del Piemonte;
f) 
aventi le seguenti caratteristiche editoriali dei giornali:
1) 
mancanza di copertina;
2) 
impaginazione in colonne;
3) 
foliazione di almeno sedici pagine;
4) 
pluralità di contenuti informativi;
5) 
destinazione di almeno il 55 per cento delle pagine su base annua all'informazione locale sulla società e vita politica locale, sulla cronaca e sulle istituzioni e destinazione di una quota non superiore al 45 per cento di pubblicità su base annua.
2. 
I destinatari di cui al comma 1, al fine di beneficiare dei contributi regionali, sono tenuti ad avere una struttura minima di due dipendenti anche part-time e ad utilizzare come collaboratori redazionali almeno due giornalisti pubblicisti regolarmente retribuiti.
Art. 9 bis[11] 
(Testate giornalistiche online)
1. 
La Regione, fermi restando gli interventi a favore della stampa di informazione periodica locale, sostiene, promuove e valorizza lo sviluppo sul proprio territorio delle testate giornalistiche online quali strumento della diffusione dell'informazione giornalistica regionale.
2. 
Per il perseguimento delle attività di cui al comma 1, la Regione attua i seguenti interventi:
a) 
erogazione di contributi per l'abbonamento annuale ad un massimo di due agenzie di stampa ad informazione regionale;
b) 
erogazione di contributi per l'abbonamento annuale dello spazio server fornito dall'hosting provider, fino ad un massimo del 50 per cento della spesa complessiva;
c) 
erogazione di contributi per spese di ottimizzazione del sito web per i dispositivi mobili 'mobile-friendly' fino ad un massimo del 50 per cento della spesa complessiva.
3. 
Gli interventi di cui al comma 2 sono destinati a testate giornalistiche online aventi le seguenti caratteristiche:
a) 
edizione in formato digitale, dinamico e multimediale, della testata per la quale si richiede il contributo, anche eventualmente in parallelo con l'edizione su carta;
b) 
frequenza di aggiornamento almeno quotidiana;
c) 
diffusione di informazioni di interesse locale o regionale;
d) 
sede della redazione in Piemonte;
e) 
registrazione da almeno due anni della testata giornalistica presente anche online presso il tribunale nella cui circoscrizione la testata ha la redazione;
f) 
direttore responsabile iscritto all'ordine dei giornalisti;
g) 
iscrizione della testata al Registro degli operatori di comunicazione (ROC);
h) 
media di visualizzazioni non inferiore al milione all'anno certificabile;
i) 
non devono configurare come meri aggregatori di notizie;
j) 
possedere una struttura minima ai sensi dell'articolo 9 comma 2;
k) 
accessibilità del sito per persone con disabilità.
4. 
Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le imprese editoriali quotate in Borsa, le imprese editrici di organi d'informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, nonché le pubblicazioni specialistiche.
5. 
I contributi di cui al comma 2, lettere a) b) e c), sono erogati per un importo cumulativo non superiore a euro 35.000,00 l'anno.
6. 
I contributi concessi ai sensi del presente articolo non sono cumulabili con quelli concessi ai sensi dell'articolo 8.
7. 
La ripartizione delle risorse è fissata con deliberazione della Giunta regionale che dispone annualmente i criteri sulla base delle diverse tipologie di spese ammissibili nonché delle categorie dei beneficiari, quali la stampa periodica locale o le testate giornalistiche online.
Capo IV.[12] 
Disposizioni in materia di informazione periodica locale
Art. 10. 
(Interventi formativi e promozionali)
1. 
La Regione, nell'ambito della programmazione degli interventi formativi e promozionali, promuove la realizzazione di appositi corsi di qualificazione professionale per il personale e della stampa periodica locale e favorisce l'instaurazione di rapporti tra le scuole e i piccoli editori per la previsione di visite periodiche, stages, partecipazione e presentazione di opere di particolare interesse.
[13]
Art. 11.[14] 
(Commissione regionale per le attività editoriali dell'informazione periodica locale)
1. 
La Regione istituisce la Commissione regionale per le attività editoriali dell'informazione periodica locale per l'attuazione degli interventi di legge.
[15]
2. 
La Commissione collabora alla definizione delle attività di cui all'articolo 7, nonché per altri interventi finalizzati, anche in ambito culturale, alla valorizzazione dell'informazione periodica locale.
[16]
3. 
La Commissione è composta da:
a) 
l'Assessore competente in materia di attività produttive o suo rappresentante, con funzioni di presidente;
[17]
b) 
due Consiglieri regionali, di cui uno di minoranza;
c) 
(...)
[18]
d) 
fino a quattro rappresentanti delle associazioni regionali di categoria dell'informazione periodica locale e online da queste designati.
[19][20]
4. 
La Commissione si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte all'anno. Può altresì riunirsi in via straordinaria su convocazione del presidente ovvero su richiesta della maggioranza dei componenti.
5. 
Le funzioni di segretario della Commissione vengono svolte da un dipendente dell'Assessorato competente in materia di cultura.
Art. 12. 
(Modalità di presentazione delle domande di contributo)
1. 
I termini per la presentazione delle domande di contributo sono fissati con delibera di Giunta regionale che ne dispone annualmente le modalità ed i tempi sulla base del bilancio regionale.
[21]
2. 
Le domande sono corredate di una relazione che illustri il programma per il quale è richiesto il contributo, la sua corrispondenza alle finalità della legge ed il bilancio della società da presentare successivamente all'approvazione.
Art. 13. 
(Regola comunitaria "de minimis")
1. 
Gli interventi regionali previsti dalla legge sono disposti nel rispetto del Regolamento (UE) 23 aprile 2013, n. 407 , in materia di aiuti di importanza minore.
[22]
Capo V. 
Disposizioni transitorie e finanziarie
Art. 14. 
(Norma transitoria)
1. 
In sede di prima applicazione della legge, le domande per ottenere i contributi di cui all'articolo 12 sono presentate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.
Art. 15.[23] 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, la spesa complessiva per l'esercizio finanziario 2009 ammonta a 1.500.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa.
2. 
(...)
[24]
3. 
All'erogazione dei contributi di parte corrente a favore delle imprese della stampa periodica locale di cui al capo III, il cui stanziamento, pari a 650.000,00 euro, è iscritto nell'UPB DA16031 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e ai finanziamenti in conto capitale finalizzati agli interventi a sostegno delle imprese di stampa periodica locale, il cui stanziamento, pari a 100.000,00 euro, è iscritto nell'UPB DA16032 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009, si fa fronte con le dotazioni finanziarie delle medesime UPB del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 che presentano la necessaria copertura.
4. 
Per il biennio 2010-2011, agli oneri di cui al comma 3 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
[25]

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 25 giugno 2008
Mercedes Bresso

Note:

[1]

Il titolo della legge è stato sostituito ad opera del comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 11 del 2018.

[2] Nel comma 1 dell'articolo 1 le parole "e linguistico" sono state soppresse ad opera del comma 3 dell'articolo 40 della legge regionale 11 del 2018.

[3] Nel comma 2 dell'articolo 1, dopo le parole "forme associative degli editori piemontesi" sono state aggiunte le parole " dell'informazione periodica locale" ad opera del comma 4 dell'articolo 40 della legge regionale 11 del 2018.

[4] L'articolo 2 è stato abrogato dalla lettera ee) del comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 11 del 2018.

[5] L'articolo 3 è stato abrogato dalla lettera ee) del comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 11 del 2018.

[6] L'articolo 4 è stato abrogato dalla lettera ee) del comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 11 del 2018.

[7] L'articolo 5 è stato abrogato dalla lettera ee) del comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 11 del 2018.

[8] L'articolo 6 è stato abrogato dalla lettera ee) del comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 11 del 2018.

[9] La rubrica dell'articolo 8 è stata sostituita ad opera del comma 5 dell'articolo 40 della legge regionale 11 del 2018.

[10] La lettera d bis) del comma 1 dell'articolo 8 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 10 del 2011.

[11] L'articolo 9 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 19 del 2018.

[12] La rubrica del Capo IV è stata sostituita ad opera del comma 6 dell'articolo 40 della legge regionale 11 del 2018.

[13] Nel comma 1 dell'articolo 10 le parole "del settore dell'editoria libraria e" sono state soppresse ad opera del comma 7 dell'articolo 40 della legge regionale 11 del 2018.

[14] La rubrica dell'articolo 11 è stata sostituita ad opera del comma 8 dell'articolo 40 della legge regionale 11 del 2018.

[15] Il comma 1 dell'articolo 11 è stato sostituito dal comma 9 dell'articolo 40 della legge regionale 11 del 2018.

[16] Il comma 2 dell'articolo 11 è stato sostituito dal comma 10 dell'articolo 40 della legge regionale 11 del 2018.

[17] Nella lettera a) del comma 3 dell'articolo 11 la parola "cultura" è stata sostituita dalle parole "attività produttive" ad opera del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 19 del 2018.

[18] La lettera c) del comma 3 dell'articolo 11 è stata abrogata dal comma 11 dell'articolo 40 della legge regionale 11 del 2018.

[19] La lettera d) del comma 3 dell'articolo 11 è stata sostituita dal comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 19 del 2018.

[20] La lettera d) del comma 3 dell'articolo 11 è stata sostituita dal comma 12 dell'articolo 40 della legge regionale 11 del 2018 che entrava in vigore il 1° gennaio 2019 e successivamente sostituita dall'articolo 26 della legge regionale 19 del 2018.

[21] Il comma 1 dell'articolo 12 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 22 del 2009.

[22] Nel comma 1 dell'articolo 13 le parole "nel rispetto del Regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998" sono state sostituite dalle parole "nel rispetto del Regolamento (UE) 23 aprile 2013, n. 407" ad opera del comma 13 dell'articolo 40 della legge regionale 11 del 2018.

[23] L'articolo 15 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 35 del 2008.

[24] Il comma 2 dell'articolo 15 è stato abrogato dalla lettera ee) del comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 11 del 2018.

[25] Nel comma 4 dell'articolo 15 le parole "di cui ai commi 2 e 3" sono state sostituite dalle parole "di cui al comma 3" ad opera del comma 14 dell'articolo 40 della legge regionale 11 del 2018.