"Interventi a sostegno dell'editoria piemontese e dell'informazione locale".
(B.U. 03 luglio 2008, n. 27)
Il Consiglio regionale ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Capo I.
Disposizioni generali
Art. 1.
(Finalità)
1.
Nel quadro degli obiettivi di promozione culturale, scientifica, sociale ed economica della collettività piemontese, nel rispetto delle norme comunitarie e statali in materia, la Regione sostiene, promuove e valorizza lo sviluppo sul proprio territorio della piccola imprenditoria editoriale, quale componente del patrimonio culturale e linguistico piemontese, strumento della diffusione delle conoscenze e dell'informazione ed elemento del sistema delle piccole e medie imprese piemontesi.
2.
La Regione riconosce e sostiene il ruolo delle forme associative degli editori piemontesi.
3.
La Regione favorisce l'abbattimento delle barriere all'accesso ai mezzi di informazione e di divulgazione della cultura ai disabili sensoriali.
Capo II.
Editoria piemontese
Art. 2.
(Destinatari)
1.
Gli interventi previsti dalla presente legge sono destinati ai piccoli editori.
2.
Per "piccolo editore" si intende l'editore:
a)
che sia iscritto nel registro delle imprese della Regione Piemonte da almeno due anni e che abbia prodotto e distribuito, anche al di fuori del territorio regionale, almeno cinque titoli e non più di cinquecento;
b)
la cui casa editrice abbia sede legale ed attività produttiva in un comune del Piemonte;
c)
che sia un editore indipendente, non appartenente ad un grande gruppo editoriale.
Art. 3.
(Interventi a sostegno dell'editoria)
1.
Per il conseguimento delle finalità previste dall'articolo 1, la Regione attua i seguenti interventi:
a)
erogazione di contributi in conto interessi per consentire l'accesso a mutui bancari a tasso agevolato a sostegno di investimenti per la ristrutturazione aziendale e l'ammodernamento tecnologico;
b)
incentivazione alla diffusione capillare delle opere editoriali nell'intero territorio regionale;
c)
erogazione di incentivi per il potenziamento della distribuzione al di fuori del territorio regionale delle opere edite in Piemonte;
d)
promozione delle opere tese alla scoperta e promozione di autori piemontesi ed alla valorizzazione della cultura piemontese, della storia, della tradizione, della politica, dell'economia, dello sport, della società civile e religiosa, della narrativa, della poesia e dell'arte;
e)
sostegno alle aziende editrici con sede in Piemonte che producono riviste periodiche monografiche prevalentemente finalizzate alla valorizzazione di temi culturali, sociali ed economici della Regione;
f)
erogazione di contributi per la realizzazione di programmi per la diffusione della lettura dell'editoria libraria;
g)
erogazione di contributi per la traduzione in lingua straniera di testi pubblicati dagli editori piemontesi;
h)
acquisto da parte della Regione, in quantitativo tale da coprire non oltre il 40 per cento del costo globale di edizione dell'opera, di copie di opere editoriali prodotte, anche in eventuale coedizione, da editori piemontesi;
i)
cura del catalogo on-line di tutte le pubblicazioni edite dagli editori piemontesi, almeno con scadenza biennale;
j)
promozione e sostegno di accordi, convenzioni ed altre intese tra piccoli editori, enti locali, consorzi, aziende pubbliche, aziende specializzate nella distribuzione ed associazioni "no profit" per iniziative editoriali qualificate al fine di realizzare sedi di promozione e commercializzazione diretta di opere edite in Piemonte;
k)
sostegno alla realizzazione di mostre culturali anche al di fuori del territorio regionale.
Art. 4.
(Deposito obbligatorio delle opere ammesse a contributo e delle opere pubblicate)
1.
Oltre al deposito di due copie dei documenti per la costituzione dell'archivio nazionale della produzione editoriale ed al deposito di due ulteriori copie presso gli istituti della Regione nella quale ha sede il soggetto obbligato per l'archivio della produzione editoriale regionale, in attuazione degli articoli 1, 3, 4 e 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252
(Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico), una copia delle opere che beneficiano delle provvidenze previste dalla legge è depositata dall'editore presso la biblioteca del Consiglio regionale.
Art. 5.
(Pubblicazione di opere di particolare valore)
1.
La Regione ha la facoltà di provvedere direttamente alla pubblicazione di opere e di collane editoriali di particolare valore che non abbiano sufficienti spazi di mercato. L'elenco di dette opere viene approvato annualmente dalla Commissione regionale per le attività editoriali di cui all'articolo 11.
2.
La Regione concorre a promuovere la diffusione nelle scuole medie inferiori e superiori di opere di particolare qualità ed interesse regionale.
Art. 6.
(Programma annuale degli interventi per la piccola editoria)
1.
Gli interventi di cui all'articolo 3 sono attuati sulla base di un programma annuale che contiene:
a)
ricognizione sullo stato delle attività editoriali in Piemonte;
b)
indicazioni degli indirizzi e dei criteri assunti a base della elaborazione del programma per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;
c)
specificazione dei singoli interventi che si intendono finanziare nel corso dell'esercizio, con l'identificazione del relativo ammontare della spesa.
2.
Il programma, predisposto dall'Assessorato competente in materia di cultura, sentita la Commissione regionale per le attività editoriali di cui all'articolo 11, che si pronuncia entro quindici giorni dalla data di ricevimento, è approvato dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente, che si pronuncia non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento.
3.
Trascorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri di cui al comma 2, essi si considerano positivi.
Capo III.
Stampa di informazione periodica locale
Art. 7.
(Attività regionali)
1.
In attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione pone in essere attività finalizzate a:
a)
sostenere la stampa di informazione periodica locale;
b)
sostenere la distribuzione locale e la diffusione della stampa periodica di informazione;
c)
promuovere la definizione e l'attuazione di progetti per la diffusione, l'analisi e la lettura della stampa d'informazione locale.
Art. 8.[1]
(Interventi a sostegno dell'informazione periodica locale)
1.
Per il perseguimento delle attività di cui all'articolo 7, la Regione attua i seguenti interventi:
a)
erogazione di contributi a sostegno di investimenti per la ristrutturazione aziendale e l'ammodernamento tecnologico anche finalizzato alla fruizione della stampa periodica locale da parte dei soggetti disabili sensoriali nelle seguenti modalità:
contributi in conto interesse per consentire l'accesso a mutui bancari a tasso agevolato;
contributi in conto capitale, fino al 20 per cento degli investimenti;
b)
erogazione di contributi in conto corrente per l'acquisto della carta fino ad un massimo del 20 per cento della spesa complessiva, a fronte di un bilancio certificato relativamente alla voce dell'acquisto carta finalizzata alla stampa del periodico;
c)
contributi per l'abbonamento ad un massimo di due agenzie di stampa ad informazione regionale;
d)
riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) al 2,98 per cento a partire dall'anno 2009.
d bis)
erogazione di contributi a sostegno dei soggetti di cui all'articolo 9 che aderiscono al progetto ''Piattaforma dell'informazione giornalistica regionale '' con la disponibilità a concedere l'utilizzo di contenuti giornalistici.
[2]
2.
Per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, lettera b), la certificazione di bilancio è rilasciata, limitatamente ai soli costi sostenuti per l'acquisto della carta utilizzata, da parte di una società di revisione, iscritta all'apposito albo tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).
3.
I contributi di cui al comma 1, lettere b) e c) sono erogati per un importo cumulativo non superiore a 35.000,00 euro l'anno.
Art. 9.
(Destinatari)
1.
Gli interventi di cui all'articolo 8 sono erogati a favore di imprese, aziende, cooperative e associazioni editoriali con sede legale ed attività produttiva in Piemonte, che editano periodici:
a)
con regolarità da almeno due anni dall'entrata in vigore della presente legge e che siano iscritti al registro degli operatori di comunicazione;
b)
con frequenza non quotidiana ed a carattere almeno settimanale;
c)
con periodicità regolare di almeno quarantadue uscite per i settimanali;
d)
con copertura territoriale di capoluoghi provinciali o sovracomunale e con tiratura non inferiore alle tremila copie per ogni uscita in vendita o in abbonamento postale;
e)
finalizzati esclusivamente all'informazione locale ed alla valorizzazione dei temi riguardanti la realtà sociale, economica e culturale del Piemonte;
f)
aventi le seguenti caratteristiche editoriali dei giornali:
1)
mancanza di copertina;
2)
impaginazione in colonne;
3)
foliazione di almeno sedici pagine;
4)
pluralità di contenuti informativi;
5)
destinazione di almeno il 55 per cento delle pagine su base annua all'informazione locale sulla società e vita politica locale, sulla cronaca e sulle istituzioni e destinazione di una quota non superiore al 45 per cento di pubblicità su base annua.
2.
I destinatari di cui al comma 1, al fine di beneficiare dei contributi regionali, sono tenuti ad avere una struttura minima di due dipendenti anche part-time e ad utilizzare come collaboratori redazionali almeno due giornalisti pubblicisti regolarmente retribuiti.
Capo IV.
Disposizioni comuni
Art. 10.
(Interventi formativi e promozionali)
1.
La Regione, nell'ambito della programmazione degli interventi formativi e promozionali, promuove la realizzazione di appositi corsi di qualificazione professionale per il personale del settore dell'editoria libraria e della stampa periodica locale e favorisce l'instaurazione di rapporti tra le scuole e i piccoli editori per la previsione di visite periodiche, stages, partecipazione e presentazione di opere di particolare interesse.
Art. 11.
(Commissione regionale per le attività editoriali e dell'informazione locale)
1.
La Regione istituisce la Commissione regionale per le attività editoriali e dell'informazione locale, avente la funzione di organo consultivo per l'attuazione degli interventi di legge.
2.
La Commissione esprime il parere sul programma di cui all'articolo 6 e sulle opere editoriali per le quali si richiede l'intervento regionale, nonché sugli altri provvedimenti per i quali pervenga richiesta da parte dell'Assessore competente in materia di cultura. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, i pareri si intendono favorevolmente espressi.
3.
La Commissione è composta da:
a)
l'Assessore competente in materia di cultura o suo rappresentante, con funzioni di presidente;
b)
due Consiglieri regionali, di cui uno di minoranza;
c)
due rappresentanti delle associazioni regionali di categoria per l'editoria libraria da queste designati;
d)
due rappresentanti delle associazioni regionali di categoria dell'informazione periodica locale da queste designati.
4.
La Commissione si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte all'anno. Può altresì riunirsi in via straordinaria su convocazione del presidente ovvero su richiesta della maggioranza dei componenti.
5.
Le funzioni di segretario della Commissione vengono svolte da un dipendente dell'Assessorato competente in materia di cultura.
Art. 12.
(Modalità di presentazione delle domande di contributo)
1.
I termini per la presentazione delle domande di contributo sono fissati con delibera di Giunta regionale che ne dispone annualmente le modalità ed i tempi sulla base del bilancio regionale.
[3]
2.
Le domande sono corredate di una relazione che illustri il programma per il quale è richiesto il contributo, la sua corrispondenza alle finalità della legge ed il bilancio della società da presentare successivamente all'approvazione.
Art. 13.
(Regola comunitaria "de minimis")
1.
Gli interventi regionali previsti dalla legge sono disposti nel rispetto del
Regolamento CE 15 dicembre 2006, n. 1998
, in materia di aiuti di importanza minore.
Capo V.
Disposizioni transitorie e finanziarie
Art. 14.
(Norma transitoria)
1.
In sede di prima applicazione della legge, le domande per ottenere i contributi di cui all'articolo 12 sono presentate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.
Art. 15.[4]
(Norma finanziaria)
1.
Per l'attuazione della presente legge, la spesa complessiva per l'esercizio finanziario 2009 ammonta a 1.500.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa.
2.
Alle spese correnti finalizzate al sostegno delle piccole imprese di editoria, di cui al capo II, stimate per l'esercizio finanziario 2009 in 650.000,00 euro e iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DA18001 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e alle spese in conto capitale finalizzate al sostegno delle piccole imprese di editoria pari a 100.000,00 euro e iscritte nell'ambito dell'UPB DA18002 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 si fa fronte con le dotazioni finanziarie delle medesime UPB del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 che presentano la necessaria copertura.
3.
All'erogazione dei contributi di parte corrente a favore delle imprese della stampa periodica locale di cui al capo III, il cui stanziamento, pari a 650.000,00 euro, è iscritto nell'UPB DA16031 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e ai finanziamenti in conto capitale finalizzati agli interventi a sostegno delle imprese di stampa periodica locale, il cui stanziamento, pari a 100.000,00 euro, è iscritto nell'UPB DA16032 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009, si fa fronte con le dotazioni finanziarie delle medesime UPB del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 che presentano la necessaria copertura.
4.
Per il biennio 2010-2011, agli oneri di cui ai commi 2 e 3 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 25 giugno 2008
Mercedes Bresso
Note:
[1] L'articolo 8 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 25 del 2010.
[2] La lettera d bis) del comma 1 dell'articolo 8 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 10 del 2011.
[3] Il comma 1 dell'articolo 12 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 22 del 2009.
[4] L'articolo 15 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 35 del 2008.