La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] L'articolo 1 è stato abrogato dalla lettera ll) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.
[2] L'articolo 3 è stato abrogato dalla lettera ll) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.
[3] L'articolo 4 è stato abrogato dalla lettera ll) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.
[4] L'articolo 5 è stato abrogato dalla lettera c del comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 14 del 2016. L' abrogazione decorre dalla data di costituzione di "DMO Turismo Piemonte" prevista all'articolo 5 della l.r. 14/2016.
[5] L'articolo 6 è stato abrogato dalla lettera c del comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 14 del 2016. L' abrogazione decorre dalla data di costituzione di "DMO Turismo Piemonte" prevista all'articolo 5 della l.r. 14/2016.
[6] L'articolo 7 è stato abrogato dalla lettera c del comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 14 del 2016. L' abrogazione decorre dalla data di costituzione di "DMO Turismo Piemonte" prevista all'articolo 5 della l.r. 14/2016.
[7] L'articolo 8 è stato abrogato dalla lettera ll) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.
[8] L'articolo 9 è stato abrogato dalla lettera ll) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.
[9] L'articolo 10 è stato abrogato dalla lettera ll) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.
[10] L'articolo 11 è stato abrogato dalla lettera ll) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.
[11] L'articolo 12 è stato abrogato dalla lettera ll) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.
[12] L'articolo 13 è stato abrogato dalla lettera ll) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.