Legge regionale n. 17 del 25 giugno 2008  ( Versione vigente )
"Norme per il comparto agricolo".
(B.U. 03 luglio 2008, n. 27)

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.[1] 
(...)
Art. 2. 
1. 
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca) è sostituita dalla seguente: "
a)
con strutture periferiche ed iscritti in almeno quattro province della Regione Piemonte;
".
2. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 37/2006 , è inserito il seguente: "
1 bis.
Le organizzazioni di cui al comma 1, lettera a) hanno l'obbligo di prevedere nel proprio statuto finalità inerenti allo svolgimento di attività ed iniziative nel campo della pesca sportiva e devono, altresì, possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
a)
essere iscritte nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2001, n. 471, di attuazione della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale);
b)
essere riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
".
Art. 3.[2] 
(...)
Art. 4.[3] 
(...)
Art. 5.[4] 
(...)
Art. 6.[5] 
(...)
Art. 7.[6] 
(...)
Art. 8.[7] 
(...)
Art. 9.[8] 
(...)
Art. 10.[9] 
(...)
Art. 11.[10] 
(...)
Art. 12.[11] 
(...)
Art. 13.[12] 
(...)

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 25 giugno 2008
Mercedes Bresso

Note:

[1] L'articolo 1 è stato abrogato dalla lettera ll) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.

[2] L'articolo 3 è stato abrogato dalla lettera ll) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.

[3] L'articolo 4 è stato abrogato dalla lettera ll) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.

[4] L'articolo 5 è stato abrogato dalla lettera c del comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 14 del 2016. L' abrogazione decorre dalla data di costituzione di "DMO Turismo Piemonte" prevista all'articolo 5 della l.r. 14/2016.

[5] L'articolo 6 è stato abrogato dalla lettera c del comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 14 del 2016. L' abrogazione decorre dalla data di costituzione di "DMO Turismo Piemonte" prevista all'articolo 5 della l.r. 14/2016.

[6] L'articolo 7 è stato abrogato dalla lettera c del comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 14 del 2016. L' abrogazione decorre dalla data di costituzione di "DMO Turismo Piemonte" prevista all'articolo 5 della l.r. 14/2016.

[7] L'articolo 8 è stato abrogato dalla lettera ll) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.

[8] L'articolo 9 è stato abrogato dalla lettera ll) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.

[9] L'articolo 10 è stato abrogato dalla lettera ll) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.

[10] L'articolo 11 è stato abrogato dalla lettera ll) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.

[11] L'articolo 12 è stato abrogato dalla lettera ll) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.

[12] L'articolo 13 è stato abrogato dalla lettera ll) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.