La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] L'articolo 5 è stato abrogato dalla lettera c del comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 14 del 2016. L' abrogazione decorre dalla data di costituzione di "DMO Turismo Piemonte" prevista all'articolo 5 della l.r. 14/2016.
[2] L'articolo 6 è stato abrogato dalla lettera c del comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 14 del 2016. L' abrogazione decorre dalla data di costituzione di "DMO Turismo Piemonte" prevista all'articolo 5 della l.r. 14/2016.
[3] L'articolo 7 è stato abrogato dalla lettera c del comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 14 del 2016. L' abrogazione decorre dalla data di costituzione di "DMO Turismo Piemonte" prevista all'articolo 5 della l.r. 14/2016.
[4] Nell'articolo 10 la rubrica è stata sostituita ad opera del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 17 del 2013.
[5] Nel comma 1 dell'articolo 10 le parole "e delle misure 121 e 311 del programma di sviluppo rurale 2007-2013 del Piemonte" sono state aggiunte ad opera del comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 17 del 2013.
[6] Il comma 4 bis dell'articolo 11 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 17 del 2013.