La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Il comma 2 bis dell'articolo 1 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 5 del 2012.
[2] Il comma 2 ter dell'articolo 1 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 5 del 2012.
[3] Nel comma 1 dell'articolo 3 le parole "attraverso IPLA e in collaborazione con il Centro Nazionale Studi Tartufo" sono state aggiunte ad opera del comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 5 del 2012.
[4] Nel comma 2 dell'articolo 3 le parole "entro il 30 aprile approva un programma triennale " sono state sostituite dalle parole ", entro il mese di gennaio di ogni anno, approva il Piano di attività annuale" ad opera del comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale 5 del 2012.
[5] Nella lettera a del comma 3 dell'articolo 3 le parole "direttamente dalla Regione" sono state sostituite dalle parole "secondo le modalità di cui all'articolo 1 comma 2 bis" ad opera del comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 5 del 2012.
[6] Il comma 3 bis dell'articolo 3 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 10 del 2011.
[7] Nel comma 1 dell'articolo 4 le parole "la Regione concede" sono state sostituite dalle parole "è concessa" ad opera del comma 5 dell'articolo 30 della legge regionale 5 del 2012.
[8] L'articolo 4 bis è stato inserito dal comma 6 dell'articolo 30 della legge regionale 5 del 2012.
[9] Il comma 4 bis dell'articolo 10 è stato inserito dal comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale 5 del 2012.
[10] Nel comma 1 dell'articolo 11 le parole "e la Consulta, prevista dall'articolo 4 bis" sono state aggiunte ad opera del comma 8 dell'articolo 30 della legge regionale 5 del 2012.
[11] Il comma 2 bis dell'articolo 18 è stato inserito dal comma 9 dell'articolo 30 della legge regionale 5 del 2012.