La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Nel comma 2 dell'articolo 2 le parole " 31 marzo" sono state sostituite dalle parole "30 giugno" ad opera del comma 1 dell'articolo 90 della legge regionale 19 del 2018.
[2] Il comma 2 bis dell'articolo 2 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 10 del 2020.
[3] Nel comma 2 dell'articolo 3 le parole "31 gennaio" sono state sostituite dalle parole "30 aprile" ad opera del comma 1 dell'articolo 91 della legge regionale 19 del 2018.
[4] Il comma 4 bis dell'articolo 3 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 10 del 2020.