Legge regionale n. 14 del 16 giugno 2008  ( Versione vigente )
"Norme per la valorizzazione del paesaggio".
(B.U. 19 giugno 2008, n. 25)

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Principi e finalità)
1. 
La Regione, secondo i principi enunciati nell' articolo 9 della Costituzione , nella Convenzione europea del paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14 , nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ) e negli articoli 6 e 8 dello Statuto , riconosce il paesaggio quale componente essenziale del contesto di vita della popolazione e ne preserva i valori culturali e naturali.
2. 
Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove ed attua politiche volte alla valorizzazione, alla pianificazione ed alla riqualificazione del paesaggio, nonché concorre alla sua tutela. Verifica inoltre l'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio delle attività di governo. La Giunta regionale, in sede di adozione dei provvedimenti, riconosce e dichiara espressamente di avere svolto la verifica di incidenza.
Art. 2. 
(Azioni e programma di interventi)
1. 
Nell'ambito dei principi e delle finalità di cui all'articolo 1, la valorizzazione del paesaggio a tutti i livelli di governo si attua attraverso:
a) 
la predisposizione di strumenti di pianificazione del paesaggio secondo le indicazioni contenute nella normativa in materia di governo del territorio;
b) 
l'avvio di attività di comunicazione e di sensibilizzazione della società civile e degli operatori pubblici e privati al valore del paesaggio;
c) 
la promozione di attività di formazione e di educazione nel settore della conoscenza e delle trasformazioni del paesaggio;
d) 
l'elaborazione di studi, analisi e ricerche per l'individuazione, la conoscenza e la valutazione dei paesaggi e per la predisposizione di atti di indirizzo e di recepimento della normativa nazionale e comunitaria;
e) 
l'incentivazione alla ricerca della qualità nel progetto di paesaggio attraverso il ricorso al concorso di idee o di progettazione;
f) 
la promozione ed il finanziamento di progetti per il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione della qualità paesaggistica e per la realizzazione di elementi paesaggistici coerenti ed integrati con il contesto, di cui agli articoli 3 e 4.
2. 
La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base delle risorse disponibili e sentite le province, approva un programma di interventi per il finanziamento delle azioni a sostegno del paesaggio di cui al comma 1, acquisito il parere della Commissione per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico, di cui all'articolo 6.
[1]
Art. 3. 
(Progetti per la qualità paesaggistica)
1. 
La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico di cui all'articolo 6, individua:
a) 
i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti per la qualità paesaggistica, da parte delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle comunità collinari e delle altre forme di associazionismo comunale con altri soggetti pubblici e privati;
b) 
i parametri di carattere economico-finanziario sulla base dei quali sono assegnati i finanziamenti per i progetti di cui alla lettera a), tenuto conto che il contributo regionale può concorrere all'integrazione di risorse derivanti da programmi nazionali e dell'Unione europea.
2. 
Entro il 30 aprile di ogni anno le province, i comuni, le comunità montane, le comunità collinari e le altre forme di associazionismo comunale con altri soggetti pubblici e privati, presentano alla struttura regionale competente la richiesta di finanziamento ed i relativi progetti nel rispetto delle finalità della presente legge e dei criteri individuati dalla Giunta regionale al comma 1.
[2]
3. 
La Giunta regionale inserisce nel programma degli interventi, di cui all'articolo 2, comma 2, l'elenco dei progetti per la qualità paesaggistica in possesso dei requisiti richiesti e, per quelli ammessi a contributo, concede un finanziamento fino ad un massimo del 60 per cento della spesa ammissibile prevista per la realizzazione delle opere.
4. 
La Giunta regionale assegna criteri di priorità ai progetti espressamente previsti nell'ambito di strumenti di pianificazione comunale adeguati ai contenuti degli strumenti di pianificazione paesaggistica, nei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, nelle aree destinate a parco e preparco, nonché nei siti di interesse comunitario.
Art. 4. 
(Contenuto dei progetti per la qualità paesaggistica)
1. 
I progetti per la qualità paesaggistica per i quali si richiede il contributo regionale contengono:
a) 
un'approfondita analisi paesaggistica dell'ambito, sufficientemente esteso, all'interno del quale ricade l'intervento;
b) 
le caratteristiche qualitative dell'intervento e la sua incidenza diretta ed indiretta sugli aspetti socio-economici, sulla componente naturalistica e sul patrimonio puntuale e diffuso dei beni culturali ed ambientali;
c) 
la programmazione economica dell'intervento con la previsione di una quota parte di finanziamento locale;
d) 
la verifica di fattibilità con i piani ed i programmi vigenti sull'area, con particolare riferimento alla valutazione di compatibilità ambientale ove richiesta dalla normativa di settore ed alla verifica di conformità urbanistica dell'intervento in progetto.
Art. 5. 
(Incentivazione alla qualità del progetto)
1. 
La Regione riconosce il concorso di idee o di progettazione come utile strumento per il conseguimento delle migliori soluzioni progettuali mirate ad interventi sulla qualità paesaggistica e ne incentiva l'utilizzo attraverso risorse per il finanziamento delle spese necessarie.
2. 
I comuni possono applicare le agevolazioni previste dall' articolo 52, comma settimo, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come da ultimo modificato dall' articolo 1 della l.r. 8/1985 .
3. 
La Giunta regionale con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 1, individua i criteri di attribuzione e le modalità di erogazione del finanziamento per i concorsi di idee o di progettazione.
Art. 6. 
(Commissione per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico)
1. 
Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituita la Commissione per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico, di seguito denominata Commissione.
2. 
La Commissione, che dura in carica cinque anni ed esercita la sua attività fino al suo rinnovo, è composta da:
a) 
l'assessore regionale con delega alla pianificazione paesaggistica o suo delegato con funzioni di presidente;
b) 
tre esperti in materia, designati dalla Giunta regionale sulla base della presentazione di un curriculum attestante la qualificata, pluriennale e documentata esperienza scientifica e professionale;
c) 
un esperto designato dall'Unione delle Province Piemontesi (UPP) con le stesse caratteristiche di cui alla lettera b);
d) 
un esperto designato dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI) con le stesse caratteristiche di cui alla lettera b);
e) 
il responsabile della struttura regionale competente in materia.
3. 
La Commissione si riunisce su convocazione del presidente e le riunioni sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti.
4. 
La Commissione esprime parere:
a) 
obbligatorio e non vincolante sul programma di interventi di cui all'articolo 2, comma 2;
b) 
obbligatorio e non vincolante sul provvedimento di cui all'articolo 3, comma 1;
c) 
obbligatorio e vincolante sul premio qualità paesaggistica di cui all'articolo 7.
5. 
In deroga alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione regionale), la partecipazione alla Commissione si intende a titolo gratuito.
Art. 7. 
(Premio qualità paesaggistica)
1. 
La Regione istituisce il premio qualità paesaggistica.
2. 
Al premio qualità paesaggistica concorrono i progetti ammessi a finanziamento ai sensi dell'articolo 3.
3. 
La Regione può assegnare il premio qualità paesaggistica ad uno o più progetti, riconoscendo, oltre al finanziamento di cui all'articolo 3, comma 3, un'ulteriore quota di finanziamento del 20 per cento della spesa ammissibile.
4. 
Il riconoscimento è assegnato ai progetti caratterizzati dall'elevata qualità progettuale nel campo della valorizzazione, del recupero e della creazione dei paesaggi contemporanei e dalla capacità di rappresentare un caso esemplare di buona pratica applicabile in altri contesti regionali.
5. 
La Commissione predispone, in coerenza con i criteri definiti dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 1, apposito regolamento per il conferimento del premio.
6. 
Nei pressi dell'opera premiata è posta specifica indicazione del riconoscimento aggiudicato.
Art. 8. 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 2008 è previsto uno stanziamento pari a 150.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, iscritto nell'unità previsionale di base (UPB) DA08002 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, alla cui copertura finanziaria si provvede con la dotazione della UPB DA09012.
2. 
Nel biennio 2009-2010 all'onere stimato in 4 milioni di euro per ciascun anno, in termini di competenza, il cui stanziamento è iscritto nell'UPB DA08002, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 16 giugno 2008
Mercedes Bresso

Note:

[1] Nel comma 2 dell'articolo 2 le parole " 31 marzo" sono state sostituite dalle parole "30 giugno" ad opera del comma 1 dell'articolo 90 della legge regionale 19 del 2018.

[2] Nel comma 2 dell'articolo 3 le parole "31 gennaio" sono state sostituite dalle parole "30 aprile" ad opera del comma 1 dell'articolo 91 della legge regionale 19 del 2018.