Legge regionale n. 4 del 04 febbraio 2008  ( Versione vigente )
"Modifica dell' articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell'ufficio del Difensore civico)".
(B.U. 07 febbraio 2008, n. 6)

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
L' articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico) è così sostituito: "
Art. 20.
(Indennità, rimborsi spese e di trasferta)
1.
Al Difensore civico è corrisposta un'indennità pari alla metà dell'indennità corrisposta ai Consiglieri regionali.
2.
Al Difensore civico sono corrisposti gli stessi rimborsi spesa e trattamento di missione spettanti ai Consiglieri regionali.
".
Art. 2. 
(Disposizioni finali)
1. 
Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano con riferimento all'entità dell'indennità corrisposta ai Consiglieri regionali alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 febbraio 2008
Mercedes Bresso