"Modifica dell' articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell'ufficio del Difensore civico)".
(B.U. 07 febbraio 2008, n. 6)
Il Consiglio regionale ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Modifiche all'
articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50
)
1.
L'
articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico) è così sostituito: "
(Indennità, rimborsi spese e di trasferta)
Al Difensore civico è corrisposta un'indennità pari alla metà dell'indennità corrisposta ai Consiglieri regionali.
Al Difensore civico sono corrisposti gli stessi rimborsi spesa e trattamento di missione spettanti ai Consiglieri regionali. ".
Art. 20.
1.
2.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 4 febbraio 2008
Mercedes Bresso