Legge regionale n. 2 del 26 gennaio 2007  ( Versione vigente )
"Disciplina degli aspetti formativi del contratto di apprendistato".
(B.U. 05 febbraio 2007, 2° suppl. al n. 5)

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I. 
ASPETTI FORMATIVI DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO
Art. 1. 
(Oggetto e finalità)
1. 
La presente legge, nelle more del riordino generale della normativa in materia di istruzione e formazione professionale, disciplina i profili formativi dei contratti di apprendistato previsti dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 ) e nel rispetto dell' articolo 5, comma 2, dello Statuto della Regione Piemonte .
Art. 2. 
(Disposizioni generali)
1. 
Al contratto di apprendistato è allegato il piano formativo individuale che ne costituisce parte integrante.
2. 
Il piano formativo individuale generale e di dettaglio indica il percorso di formazione da svolgersi all'esterno o all'interno dell'impresa, o in entrambe le sedi, e l'articolazione tra formazione formale e formazione non formale, per tutta la durata del contratto. Il piano formativo individuale generale e di dettaglio è redatto con le procedure, gli strumenti e le modalità individuati dalla Giunta regionale.
3. 
Il piano formativo individuale prevede l'acquisizione, prevalentemente nella prima fase del percorso formativo, di competenze in materia di sicurezza nell'ambiente di lavoro, modalità di organizzazione, relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo, diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa.
4. 
L'apprendista, durante l'intero percorso di formazione interna all'impresa, è seguito da un tutore aziendale individuato nel piano formativo individuale. Il tutore aziendale è individuato dal datore di lavoro tra persone in possesso dei seguenti requisiti:
a) 
livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l'apprendista consegue alla fine del periodo di apprendistato;
b) 
svolgimento di attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;
c) 
possesso di adeguata esperienza lavorativa nel settore.
5. 
Nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti e di imprese artigiane, il tutore aziendale può essere il titolare o un amministratore dell'impresa, un socio o un familiare coadiuvante inserito nell'attività di impresa.
6. 
Il tutore aziendale è garante del percorso formativo dell'apprendista per la formazione interna all'impresa e svolge i seguenti compiti :
a) 
partecipa alla definizione del piano formativo individuale generale e di dettaglio;
b) 
affianca l'apprendista per tutta la durata del percorso formativo, curando la formazione interna all'impresa;
c) 
favorisce l'integrazione tra la formazione esterna e quella interna all'impresa, nel rispetto delle forme di coordinamento tra la propria attività e quella della struttura di formazione esterna;
d) 
esprime proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall'apprendista ai fini della relativa certificazione rilasciata dall'impresa.
7. 
La Giunta regionale programma specifici interventi formativi per i tutori aziendali in relazione alle tipologie di apprendistato e alle caratteristiche della formazione formale, al fine di consentirne una adeguata formazione.
8. 
La Giunta regionale, sulla base delle norme vigenti in materia, definisce procedure volte ad assicurare la registrazione nel libretto formativo del cittadino delle qualifiche professionali e delle competenze certificate in esito a percorsi formativi in apprendistato.
9. 
Le qualifiche professionali, rilasciate in coerenza con il repertorio delle professioni istituito ai sensi dell' articolo 52 del d.lgs. 276/2003 , e le competenze certificate, conseguite attraverso l'apprendistato, costituiscono crediti formativi, da riconoscere secondo le modalità di cui all' articolo 51, comma 2, del d.lgs. 276/2003 , per il proseguimento o il passaggio fra i sistemi di istruzione e di istruzione e formazione professionale.
10. 
La Giunta regionale definisce, in collaborazione con le province, d'intesa con le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello regionale, tutti i provvedimenti attuativi della presente legge.
Art. 3. 
(Funzioni delle province)
1. 
Le province esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi regionali 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale) e 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d.lgs. 112/1998 ) e promuovono, mediante opportune misure, la qualificazione dell'offerta formativa dell'apprendistato.
Capo II. 
CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER GIOVANI FINO AI DICIOTTO ANNI
Art. 4. 
(Durata e caratteristiche della formazione)
1. 
L'attività di formazione formale esterna all'impresa, nel contratto di apprendistato per giovani fino ai diciotto anni non in possesso della qualifica professionale, è finalizzata all'acquisizione delle competenze di base previste dagli standard formativi regionali dei percorsi di qualifica professionale ai sensi della normativa vigente, ed ha una durata, in coerenza con la qualifica da conseguire, pari a duecentoquaranta ore medie per ogni anno di durata del contratto, articolate secondo modalità e contenuti rispondenti ai diversi livelli di formazione posseduti dagli apprendisti al momento dell'avviamento al lavoro.
2. 
La Giunta regionale definisce, sulla base degli standard formativi regionali e della normativa nazionale vigente in materia, e qualora previsti dai contratti collettivi nazionali di settore, i criteri per la riduzione della durata del contratto di apprendistato in base ai crediti formativi posseduti dall'apprendista attestati dagli organismi competenti.
3. 
L'articolazione e le modalità di erogazione della formazione aziendale, nel rispetto degli standard generali fissati dalla Giunta regionale, sono stabilite nei contratti collettivi nazionali di lavoro.
4. 
La formazione formale esterna all'impresa è svolta presso le istituzioni formative, accreditate secondo la normativa vigente, che rilasciano una qualifica professionale ai sensi della legge.
Art. 5. 
(Profili formativi del contratto di apprendistato per giovani fino ai diciotto anni)
1. 
La Giunta regionale definisce, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, i profili formativi dell'apprendistato per i giovani fino ai diciotto anni.
2. 
Al fine di garantire il riconoscimento dei titoli e delle qualifiche professionali conseguiti in esito ai percorsi di apprendistato, ai sensi della normativa vigente, i profili formativi regionali sono definiti nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale e dei relativi standard minimi formativi nazionali, ove fissati, e sono coerenti con il sistema regionale di istruzione e formazione professionale.
Capo III. 
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
Art. 6. 
(Profili formativi e formazione formale)
1. 
La Giunta regionale regolamenta i profili formativi nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti a livello nazionale e delle disposizioni contenute nell' articolo 49, comma 5, del d.lgs. n. 276/2003 e nella legge 14 maggio 2005 n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 , recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale). I profili formativi sono regolati per competenze ed attività in coerenza con il repertorio nazionale delle professioni. La regolamentazione dei profili formativi si attua mediante intesa con le parti sociali.
2. 
Per formazione formale si intende quella:
a) 
svolta in un ambiente strutturato e organizzato;
b) 
attuata mediante una specifica progettazione;
c) 
con esiti verificabili e certificabili secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale;
d) 
assistita da figure professionali con competenze adeguate.
3. 
La formazione formale è svolta all'esterno dell'impresa nell'ambito delle istituzioni scolastiche e formative, delle università e delle strutture formative accreditate; può essere altresì svolta all'interno dell'impresa con capacità formativa, purché in luoghi normalmente non destinati alla produzione.
4. 
Fermo restando quanto previsto dall' articolo 49, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 276/2003 , le imprese per realizzare la formazione formale interna, sono tenute ad avere la disponibilità di:
a) 
luoghi, attrezzature e macchinari adeguati al profilo formativo di riferimento e conformi alle normative vigenti;
b) 
formatori con competenza adeguata per il conseguimento degli obiettivi formativi previsti dal piano formativo individuale;
c) 
tutori aziendali, individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 4.
5. 
I criteri e le modalità di verifica anche preventiva della capacità formativa dell'impresa sono stabiliti dalla Giunta regionale d'intesa con le parti sociali.
6. 
Le ore annue di formazione formale interna o esterna all'impresa sono pari ad almeno centoventi.
7. 
La Giunta regionale può definire modalità di erogazione della formazione a distanza per garantire la massima diffusione dell'offerta formativa sul territorio regionale.
Capo IV. 
APPRENDISTATO PER L'ACQUISIZIONE DI UN DIPLOMA O PER PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE
Art. 7. 
(Utilizzo sperimentale del contratto)
1. 
La Regione promuove l'utilizzo del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, ai fini del miglioramento delle competenze nelle imprese e dello sviluppo delle competenze e dei livelli di scolarizzazione degli apprendisti.
2. 
La Giunta regionale promuove intese con università, istituzioni scolastiche e della formazione professionale ed altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo e con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, finalizzate all'attuazione di percorsi di alta formazione in apprendistato.
3. 
La Giunta regionale definisce, sulla base dei risultati delle sperimentazioni, in accordo con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, le istituzioni universitarie, scolastiche e formative, la durata dell'apprendistato per i soli profili che attengono alla formazione.
Capo V. 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 8. 
(Sostegno e qualificazione della formazione nei contratti di apprendistato)
1. 
La Regione e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono i criteri e le modalità di finanziamento della formazione degli apprendisti e dei tutori aziendali.
2. 
La Regione e le province promuovono la qualità e la diffusione di un'adeguata offerta formativa per gli apprendisti, in particolare attraverso:
a) 
l'integrazione dei sistemi informativi e la messa a disposizione dei mezzi telematici per la facilitazione degli obblighi formativi relativi al contratto di apprendistato;
b) 
la predisposizione di materiali didattici, modelli, strumenti e metodologie per la formazione dei tutori aziendali e dei tutori e docenti degli enti accreditati per la formazione degli apprendisti, anche in collaborazione con gli enti bilaterali;
c) 
il monitoraggio e la valutazione dell'apprendistato sul territorio regionale nonché azioni di assistenza tecnica da realizzarsi, anche promuovendo adeguate forme di raccordo con gli enti bilaterali.
3. 
La formazione dell'apprendista esterna all'azienda è finanziata dalla Regione, nei limiti delle risorse stanziate, a condizione che il datore di lavoro applichi il Contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle organizzazioni imprenditoriali e sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Art. 9. 
(Sostegno alla stabilizzazione del rapporto di lavoro in apprendistato)
1. 
In materia di incentivazione alla stabilizzazione dei contratti di lavoro di durata temporanea, si fa rinvio alle disposizioni regionali in materia di promozione dell'occupazione, di qualità, sicurezza e regolarità del lavoro.
Art. 10. 
(Monitoraggio e controllo)
1. 
L'Agenzia Piemonte Lavoro assicura il monitoraggio dell'apprendistato sul territorio regionale e redige, in collaborazione con l'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro, appositi rapporti periodici che la Giunta presenta almeno una volta all'anno alla Commissione consiliare competente.
2. 
La Giunta regionale definisce indirizzi e criteri per l'esercizio, da parte delle province, delle funzioni di verifica e controllo delle attività di formazione in apprendistato finanziate con risorse pubbliche.
3. 
La Regione e le province, d'intesa e nell'ambito delle rispettive competenze, possono concordare iniziative con le amministrazioni pubbliche competenti in materia di vigilanza e controllo sul lavoro al fine di assicurare il corretto utilizzo del contratto di apprendistato.
Art. 11. 
(Norma transitoria)
1. 
Nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi della presente legge e nelle more della definizione della disciplina da parte della contrattazione collettiva nazionale degli aspetti di propria competenza, secondo quanto stabilito dal d.lgs. 276/2003 e dalla l. 80/2005 , il contratto di apprendistato è disciplinato ai sensi dell' articolo 16 della legge 24 giugno 1997 n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione).
2. 
Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi di cui al comma 1, le assunzioni in apprendistato professionalizzante, effettuate ai sensi dell' articolo 49, comma 5-bis, del d.lgs. 276/2003 , sono disciplinate, sino alla scadenza dei contratti di lavoro, dalle disposizioni della contrattazione collettiva nazionale di riferimento.
Capo VI. 
Disposizione finanziaria
Art. 12. 
(Norma finanziaria)
1. 
Per il biennio 2007-2008, agli oneri derivanti dall'attuazione della formazione esterna all'impresa, stimati in 89.900.000,00 euro, si provvede con gli stanziamenti ricompresi nell'ambito delle unità previsionali di base (UPB) 15991 (Formazione professionale lavoro - Direzione - Titolo I spese correnti) e UPB15011 (Formazione professionale lavoro Attività formativa - Titolo I spese correnti).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 26 gennaio 2007
Mercedes Bresso