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a) le specie Boletus reticulatus, Boletus edulis, Boletus aereus, Boletus pinicola, Amanita caesarea, fino ad un massimo di 15 esemplari complessivamente;
b) le altre specie, fino ad un massimo di 20 esemplari complessivamente, oltre agli esemplari di cui alla lettera a);
c) la specie Armillaria mellea (chiodini o famigliola buona) senza limite di raccolta.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] La lettera c del comma 7 dell'articolo 2 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 3 del 2009.
[2] Il comma 1 dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 3 del 2009.
[3] Il comma 1 bis dell'articolo 3 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 3 del 2009.
[4] Il comma 2 dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 10 del 2011.
[5] L'articolo 10 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 28 del 2008.
[6] La lettera a del comma 1 dell'articolo 10 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 3 del 2009.