Legge regionale n. 23 del 10 dicembre 2007  ( Versione vigente )
"Disposizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza integrata".
(B.U. 13 dicembre 2007, n. 50)

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, in armonia con i principi costituzionali e dello Statuto ed in raccordo con gli interventi istituzionali dello Stato in materia di ordine e sicurezza pubblica, realizza, anche attraverso attività promozionali e di sostegno, politiche locali per la sicurezza integrata delle città e del territorio regionale e per lo sviluppo di una diffusa cultura e pratica della legalità, tese a contrastare i fenomeni che generano i sentimenti di insicurezza della popolazione e tese ad aumentare la sicurezza reale.
Art. 2. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge per "politiche regionali in materia di sicurezza integrata" si intendono le azioni dei soggetti pubblici, privati e dell'associazionismo, operanti in campo sociale, in materia di sicurezza urbana e della persona per la riduzione e prevenzione dei fenomeni di illegalità e inciviltà diffusa, integrate e coordinate con le azioni degli enti istituzionali in materia di contrasto alla criminalità.
Art. 3. 
(Compiti e funzioni dei soggetti istituzionali)
1. 
La Regione, attraverso la collaborazione permanente, nonché la conclusione di accordi e intese, nell'ambito delle rispettive competenze, con lo Stato, gli enti locali ed i soggetti pubblici, privati e dell'associazionismo, operanti in campo sociale, persegue la realizzazione di politiche locali per la sicurezza integrata delle città e del territorio regionale.
2. 
La Regione istituisce la Conferenza regionale sulla sicurezza integrata di cui all'articolo 7, quale sede di confronto e di valutazione in materia di politiche locali per la sicurezza integrata e di verifica dello stato di attuazione delle intese e degli accordi di cui al comma 1.
3. 
La Regione definisce gli indirizzi, le linee programmatiche di intervento e le azioni prioritarie in materia di politiche locali per la sicurezza integrata, secondo le modalità di cui agli articoli 8 e 9.
4. 
La Regione coordina, promuove e sostiene gli interventi in materia di politiche locali per la sicurezza integrata secondo le modalità di cui agli articoli 9 e 11.
5. 
La Regione attua progetti sperimentali a regia regionale o in collaborazione con i soggetti di cui al comma 1 per la verifica della efficacia dei modelli di intervento innovativi in materia di sicurezza integrata.
6. 
La Regione realizza attività di ricerca, di documentazione, comunicazione e informazione.
7. 
La Regione promuove iniziative tese a favorire la formazione e l'aggiornamento di specifiche professionalità nel campo della mediazione culturale e dei conflitti sociali.
8. 
La Regione indirizza la sua azione ad un utilizzo coordinato delle risorse finanziarie regionali, integrato con quelle statali e dell'Unione europea.
9. 
Gli enti locali promuovono, progettano e realizzano i patti locali per la sicurezza integrata di cui agli articoli 9 e 11.
Art. 4. 
(Assistenza ed aiuto alle vittime dei reati)
1. 
La Regione promuove e sostiene gli interventi di assistenza e aiuto alle vittime dei reati, gli enti locali ed i consorzi dei servizi sociali li progettano e realizzano mediante l'attivazione di servizi che consistono:
a) 
nell'informazione sugli strumenti di tutela garantititi dall'ordinamento;
b) 
nell'assistenza psicologica, cura e aiuto alle vittime, con particolare riferimento alle persone anziane, ai soggetti diversamente abili, ai minori di età, alle donne e alle vittime di violenze e reati gravi, di violenze e reati di tipo sessuale e di discriminazione razziale;
c) 
nella tutela delle donne, sole o con minori, indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro cittadinanza, che vivono in situazioni di disagio o difficoltà, che subiscono violenza o minaccia di violenza, in tutte le sue forme, fuori o dentro la famiglia, anche mediante i centri antiviolenza a favore delle donne e dei minori inseriti tra gli strumenti di programmazione territoriale previsti dalla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento);
d) 
nell'assistenza all'accesso ai servizi sociali e territoriali necessari per ridurre il danno subito ed alla collaborazione per lo svolgimento delle connesse attività amministrative.
2. 
Gli interventi di assistenza e di aiuto alle vittime dei reati sono promossi in coerenza con l' articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128 (Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini).
Art. 5. 
(Priorità ed indirizzi per il sistema integrato di sicurezza)
1. 
Gli interventi regionali privilegiano:
a) 
le azioni integrate di natura preventiva di contenimento della ampiezza e della gravità dei fenomeni di illegalità e di criminalità diffusa;
b) 
le pratiche di mediazione dei conflitti sociali e di riduzione del danno riconducibili alle competenze istituzionali della polizia locale;
c) 
l'educazione alla convivenza ed alla coesione sociale, nel rispetto del principio di legalità;
d) 
gli interventi di assistenza e aiuto alle vittime dei reati, di cui all'articolo 4.
2. 
Gli interventi regionali di cui alla presente legge si coordinano con gli altri interventi, che la Regione svolge in materie di propria competenza ed in particolare:
a) 
prevenzione, contrasto e riduzione delle cause del disagio e dell'emarginazione sociale e promozione di politiche di inclusione sociale;
b) 
polizia amministrativa locale;
c) 
riqualificazione urbana e politiche abitative;
d) 
sicurezza infrastrutturale viaria;
e) 
sicurezza e valorizzazione dei beni ambientali;
f) 
sicurezza e regolarità del lavoro e sul lavoro;
g) 
protezione civile.
Art. 6. 
(Struttura regionale di coordinamento tecnico)
1. 
Presso il Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale è istituita una struttura di coordinamento tecnico di cui, sentita la competente Commissione consiliare, con successivo provvedimento vengono individuate la composizione e l'organizzazione, tenendo conto delle specifiche professionalità necessarie per l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite, in conformità alla normativa regionale in materia di organizzazione degli uffici.
2. 
La struttura opera a supporto della Conferenza regionale sulla sicurezza integrata di cui all'articolo 7 e si raccorda con gli organismi di concertazione e consultazione tra la Regione ed il sistema delle autonomie locali.
3. 
La struttura, qualora necessiti di professionalità che non possono essere attinte nei ruoli regionali, può avvalersi di collaboratori tecnico-operativi e di esperti esterni all'ente i cui contratti non possono avere durata superiore ai tre mesi successivi allo scadere della legislatura.
4. 
La struttura:
a) 
fornisce supporto e consulenza tecnica nei confronti degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati operanti nel campo della sicurezza integrata;
b) 
garantisce il raccordo dei progetti e delle attività delle strutture regionali competenti nelle materie connesse;
c) 
ha competenza a gestire la progettazione delle iniziative di rilievo regionale e delle procedure concorsuali afferenti alla presente legge;
d) 
si avvale delle fonti statistiche e documentali più aggiornate in materia di sicurezza.
Art. 7. 
(Conferenza regionale sulla sicurezza integrata)
1. 
Almeno una volta all'anno viene convocata dal Presidente della Giunta regionale la Conferenza regionale sulla sicurezza integrata composta dal Presidente della Regione che la presiede, dall'Assessore regionale delegato alla materia, dai Presidenti delle province o Assessori da loro delegati, dai Sindaci dei comuni capoluoghi di provincia, o Assessori da loro delegati, accompagnati dai Comandanti del Corpo di Polizia municipale, dal Presidente dell'assemblea dei Presidenti di circoscrizione delle città capoluogo e da un rappresentante designato rispettivamente dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM), Lega delle Autonomie Locali, Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia (ANPCI).
2. 
Il Presidente della Giunta regionale invita alla Conferenza le autorità provinciali di pubblica sicurezza, il Comandante regionale e i Comandanti provinciali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.
3. 
Alla Conferenza possono essere invitati altri soggetti pubblici o privati anche associativi, interessati ai singoli oggetti in discussione.
4. 
La Conferenza è sede di confronto e di valutazione delle politiche locali in materia di sicurezza integrata ed è sede di verifica dello stato di attuazione delle intese in materia di sicurezza integrata.
5. 
La partecipazione alle sedute è a titolo gratuito.
Art. 8. 
(Rapporti con il Consiglio regionale)
1. 
Sulla base delle valutazioni emerse in sede di Conferenza regionale sulla sicurezza integrata, e delle analisi della struttura regionale di cui all'articolo 6, la Giunta regionale elabora e propone al Consiglio regionale le linee programmatiche di intervento e le azioni prioritarie.
2. 
Il Consiglio regionale determina con proprio atto deliberativo gli indirizzi relativi alla presente legge, con una programmazione triennale degli interventi regionali per lo sviluppo del sistema di sicurezza integrata da sottoporre al parere del Consiglio delle Autonomie Locali di cui alla legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali").
3. 
Il Presidente della Giunta regionale relaziona una volta all'anno al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della presente legge, nonché sulla validità e sull'efficacia degli interventi attuati in esecuzione della stessa.
Art. 9. 
(Patti locali per la sicurezza integrata)
1. 
La Regione riconosce le competenze proprie specifiche degli enti locali e dei soggetti pubblici, privati e dell'associazionismo, operanti in campo sociale, in materia di sicurezza integrata, ne coordina gli interventi e promuove e sostiene accordi di partenariato con gli stessi soggetti.
2. 
Gli accordi di partenariato stipulati per la promozione e la realizzazione di politiche di sicurezza integrata in ambito locale, sono denominati patti locali per la sicurezza integrata.
3. 
Gli interventi volti a realizzare patti locali per la sicurezza integrata riguardano in particolare le azioni sottoelencate e devono prevedere almeno tre delle tipologie indicate:
a) 
la riqualificazione e la rivitalizzazione urbanistica di parti del territorio con interventi finalizzati alla dissuasione delle manifestazioni di microcriminalità diffusa anche con la dotazione di impianti tecnologici per rendere più sicuri i luoghi, gli esercizi pubblici, artigianali e commerciali;
b) 
il rafforzamento della prevenzione sociale nei confronti delle aree e dei soggetti a rischio, con particolare attenzione al controllo dei processi che favoriscono l'esposizione ad attività criminose;
c) 
la tutela delle piccole e medie imprese artigianali, commerciali e turistiche particolarmente a rischio criminalità, tramite associazioni di categoria, consorzi e associazioni di imprenditori turistici, di produttori o di commercianti;
d) 
il rafforzamento della vigilanza e della presenza sul territorio degli operatori addetti alla prevenzione sociale e alla sicurezza, al fine di assicurare l'intervento tempestivo dei servizi di competenza degli enti locali con attenzione ai piccoli comuni;
e) 
la predisposizione di strumenti che rendano praticabili le sanzioni alternative alla pena detentiva quali i lavori socialmente utili o comunque attività riparatorie nei confronti della collettività nell'ambito di misure alternative alla detenzione;
f) 
lo sviluppo dell'attività di mediazione e di prevenzione dei conflitti sociali e culturali;
g) 
l'assistenza e l'aiuto alle vittime dei reati;
h) 
le politiche di sicurezza di genere e di tutela dell'infanzia e degli anziani;
i) 
iniziative nelle scuole tese alla promozione di momenti didattici ed educativi, finalizzati all'apprendimento della legislazione relativa agli obblighi, ai diritti e ai doveri dei cittadini nonché all'educazione alla cittadinanza;
l) 
l'opera di informazione, che gli enti locali anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati, pongono in essere presso le diverse comunità immigrate in Piemonte, riguardo alla conoscenza delle norme del nostro ordinamento giuridico.
4. 
Il patto locale di sicurezza integrata prevede:
a) 
l'analisi delle problematiche concernenti la sicurezza delle comunità interessate, assicurandone la massima partecipazione;
b) 
gli obbiettivi da perseguire ed il programma degli interventi da realizzare, nell'ambito dell'attuazione degli accordi.
5. 
I patti locali per la sicurezza integrata di cui al comma 2, operano in ambito provinciale o sub provinciale omogeneo sulla base dei principi di integrazione e coordinamento.
Art. 10. 
(Norme in materia di polizia locale)
1. 
Gli operatori di polizia locale che espletano funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono essere dotati di presidi tattici, di limitato impatto visivo, ai fini della prevenzione e della tutela della propria incolumità personale.
2. 
L'individuazione di tali presidi difensivi, distanziatori e di autosoccorso, nonché le modalità di impiego, sono materie di specifico regolamento regionale, da emanarsi entro sessanta giorni a cura della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
3. 
La Regione, verificata la fattibilità, sentito il CAL, promuove l'istituzione di un numero unico attraverso il quale chiunque possa attivare il comando di polizia locale più vicino al luogo della richiesta di intervento.
Art. 11. 
(Interventi finanziari)
1. 
La legge finanziaria regionale definisce annualmente le risorse destinate a finanziare le politiche e le azioni per la sicurezza integrata in coerenza con gli indirizzi programmatici deliberati dal Consiglio regionale.
2. 
I finanziamenti possono riguardare interventi di rilievo locale e regionale.
3. 
Con successive deliberazioni la Giunta regionale approva e pubblicizza le modalità ed i criteri di finanziamento degli interventi, informata la commissione consiliare competente, a cui la struttura prevista all'articolo 6 dà attuazione, in relazione alle diverse tipologie di cui al comma 4.
4. 
La Giunta regionale, nel rispetto degli indirizzi programmatici di cui al comma 1, può:
a) 
finanziare patti locali per la sicurezza integrata;
b) 
finanziare progetti integrati per la sicurezza, in seguito a procedure concorsuali, che possono interessare anche tutto il territorio regionale;
c) 
realizzare un intervento direttamente o nell'ambito di un accordo di partenariato con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1.
Art. 12.[1] 
(Istituzione di un Fondo di solidarietà per le vittime del terrorismo e della criminalità)
1. 
È istituito un Fondo di solidarietà per gli appartenenti, di ogni ordine e grado, alle forze armate, alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco, alle forze di polizia locale e per i decorati di medaglia d'oro, d'argento e di bronzo, al valore civile e militare, nati o residenti nel territorio piemontese, o che prestano effettivo servizio a reparti ed enti dislocati sul territorio regionale, che sono deceduti o hanno riportato un'invalidità permanente, pari o superiore all'80 per cento delle capacità psichiche e fisico-motorie, a seguito di lesioni traumatiche subite nel corso dell'espletamento di un servizio ordinario o straordinario nel territorio nazionale o all'estero.
2. 
Il Fondo di cui al comma 1 è istituito, altresì, a favore dei civili nati o residenti nei comuni del Piemonte, deceduti o che abbiano riportato un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento a causa di atti terroristici compiuti nel territorio italiano o all'estero.
3. 
Il Fondo di cui al comma 1 interviene anche a favore dei civili e loro legittimi eredi conviventi, nati o residenti nei comuni del Piemonte, vittime o resi invalidi all'80 per cento, nel tentativo di fronteggiare la commissione di reati perpetrati nel territorio italiano o all'estero.
4. 
Le elargizioni del Fondo di cui al presente articolo non sono cumulabili con i benefici economici previsti per altre tipologie di vittime di reati e disciplinati in analoghe normative regionali.
5. 
Il Fondo di cui al comma 1 può disporre di stanziamenti determinati annualmente dalla legge di bilancio.
6. 
La Giunta regionale definisce, sentito il parere della competente commissione consiliare, le modalità di gestione del fondo di cui al presente articolo.
Art. 13. 
(Disposizioni finali)
1. 
L'applicazione del Fondo di cui all'articolo 12 riguarda gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007.
Art. 14. 
(Abrogazione di norme)
1. 
La legge regionale 23 marzo 2004, n. 6 (Politiche regionali integrate in materia di sicurezza) è abrogata.
Art. 15. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Alla spesa di cui agli articoli 11 e 12 e alle spese necessarie al pagamento di collaborazioni e consulenze esterne nei limiti previsti dall'articolo 6, comma 3, nella misura di 3 milioni di euro, in termini di competenza e di cassa, stanziate nell'ambito della Unità previsionale di base (UPB) SA01001 (Gabinetto presidenza Giunta regionale segreteria struttura S1 Titolo I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 si fa fronte con le risorse finanziarie iscritte nell'ambito della UPB DA09011 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, unità che presenta la necessaria capienza.
2. 
Le spese di cui all'articolo 6, comma 3, non possono comunque superare i 300 mila euro annui.
3. 
Alla spesa di cui all'articolo 11, nella misura di 2 milioni di euro, in termini di competenza e di cassa, stanziata nell'ambito della UPB SA01002 (Gabinetto presidenza Giunta regionale segreteria struttura S1 titolo II spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 si fa fronte con le risorse finanziarie iscritte nell'ambito della UPB DA09012 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo II spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, unità che presenta la necessaria capienza.
4. 
Agli oneri di cui ai commi 1 e 3 quantificati per il biennio 2008-2009 in 5 milioni di euro annui, in termini di competenza, ripartiti in 3 milioni di euro per le spese correnti e 2 milioni di euro per le spese in conto capitale, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
Art. 16. 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 10 dicembre 2007
Mercedes Bresso

Note: