Art. 2.
1.
La Regione provvede alla costituzione della Società di committenza Regione Piemonte spa (SCR-Piemonte), il cui capitale sociale iniziale, determinato in euro 120.000,00, è interamente sottoscritto dalla Regione.
1 bis.
Alla SCR - Piemonte S.p.A. sono attribuite le funzioni di centrale di committenza ai sensi degli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e di stazione unica appaltante ai sensi dell' articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 in relazione a contratti pubblici di forniture, servizi e lavori, in favore dei soggetti di cui all'articolo 3.
[1]
2.
L'oggetto sociale comprende le funzioni di cui al comma 1 bis ed in particolare, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere i), l) ed m) e dell' articolo 37 del d.lgs. 50/2016:
[2]
a)
l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
b)
l'aggiudicazione di appalti, la stipulazione ed esecuzione di contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ivi compresa la redazione dei documenti preliminari alla progettazione e la redazione di studi di fattibilità delle opere di interesse, nonché le ulteriori attività tecnico-amministrative dalla progettazione sino al collaudo tramite risorse interne o per il tramite di affidamento a terzi nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica;
c)
la stipulazione di accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;
d)
la gestione di sistemi dinamici di acquisizione e di mercati elettronici;
e)
la stipulazione e gestione di convenzioni di cui all' articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge finanziaria 2000 ') e di ogni altro strumento contrattuale per gli approvvigionamenti di lavori, beni o servizi, in forma aggregata o su richiesta di singole stazioni appaltanti, nonché l'affidamento in concessione di lavori e servizi, nonché l'aggiudicazione di contratti relativi a servizi di ricerca e sviluppo;
f)
l'organizzazione di iniziative di procurement pubblico innovativo, ai sensi dell'articolo 65 e dell' articolo 158, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e dell'articolo 32 della direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/25/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE ), mediante il coinvolgimento, nel processo di approvvigionamento, delle start up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
g)
lo svolgimento di attività di committenza ausiliarie di cui all' articolo 3 del d.lgs. 50/2016;
h)
lo svolgimento di tutte le attività inerenti, connesse o utili al conseguimento dell'oggetto sociale, incluse le procedure di esproprio.
3.
La Regione affida alla SCR-Piemonte spa la realizzazione, in veste di stazione appaltante, degli interventi individuati nella programmazione di cui all'articolo 6.
4.
La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, approva lo statuto della SCR-Piemonte spa.