Art. 18.
(Nuovi ambiti territoriali delle aziende sanitarie locali)
1.
Con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sono individuate le nuove ASL ed i relativi ambiti territoriali.
2.
Gli ambiti territoriali delle nuove aziende corrispondono, di norma, ai territori delle province, ferma restando la facoltà di mantenere nelle aziende, in relazione ai bisogni dei cittadini, comuni di altra provincia.
3.
Nel caso in cui la singola provincia abbia una popolazione superiore a 400.000 abitanti, è facoltà del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, di individuare un numero maggiore di aziende.
4.
Al fine del miglioramento della funzionalità dei servizi, con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, anche su iniziativa degli enti locali, può essere disposto lo spostamento di singoli comuni o di circoscrizioni da uno ad altro ambito territoriale aziendale. A tal fine la Giunta regionale acquisisce il parere delle conferenze dei sindaci o dei presidenti di circoscrizione interessate.
5.
Le nuove ASL sono costituite in azienda, con personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale, con decreto del Presidente della Giunta regionale, con il quale è altresì dichiarata l'estinzione delle ASL preesistenti.
Art. 19.
(Articolazione distrettuale delle ASL e delle attività socio-sanitarie)
1.
I distretti, comprendenti ciascuno una popolazione non inferiore a 70.000 abitanti, costituiscono l'articolazione territoriale delle ASL e l'ambito ottimale per l'integrazione delle attività socio-sanitarie. Per le zone a scarsa densità abitativa o con particolari caratteristiche territoriali il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, individua criteri specifici per il dimensionamento ottimale dell'ambito distrettuale.
2.
L'articolazione distrettuale viene realizzata al fine di:
a)
governare la domanda di servizi attraverso la valutazione dei bisogni socio-sanitari della comunità per definire le caratteristiche qualitative e quantitative dei servizi necessari;
b)
assicurare l'appropriato svolgimento dei percorsi assistenziali affidati ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, nonché ai servizi direttamente gestiti dall'azienda sanitaria;
c)
promuovere iniziative di corretta comunicazione ed informazione ai cittadini;
d)
garantire equità di accesso, tempestività, appropriatezza e continuità dell'assistenza e delle cure per la popolazione di riferimento;
e)
assicurare il coordinamento fra le attività territoriali di prevenzione e quelle ospedaliere;
f)
valutare l'efficacia degli interventi.
3.
La definizione degli ambiti territoriali distrettuali spetta al direttore generale, sulla base dei criteri di cui al comma 1 e delle finalità indicate al comma 2, d'intesa con la Conferenza dei sindaci di cui all'articolo 7. In caso di mancato accordo la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, assume le proprie determinazioni con provvedimento motivato.
Art. 21.
(Aziende ospedaliero-universitarie)
1.
Con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale formulata previa intesa con gli atenei piemontesi, sono individuate le aziende ospedaliero-universitarie contestualmente all'assegnazione alle stesse dei singoli presidi.
2.
Le aziende di cui al comma 1, dotate di personalità giuridica pubblica, sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale.
3.
La Giunta regionale, previa intesa con gli atenei piemontesi, definisce il funzionamento delle aziende sulla base dei seguenti principi:
a)
individuazione di un organismo paritetico di indirizzo strategico con compiti di definizione, nell'ambito dei contenuti della programmazione socio-sanitaria di cui all'articolo 9 e agli articoli del titolo II, capo III, degli obiettivi annuali e pluriennali di attività e di verifica della rispondenza fra questi e le risorse finanziarie assegnate;
b)
articolazione dipartimentale integrata di tutte le strutture aziendali;
c)
gestione unificata del patrimonio e delle risorse umane e strumentali.
Art. 22.
(Articolazione territoriale degli enti gestori dei servizi socio-assistenziali)
1.
La coincidenza fra gli ambiti territoriali dei distretti di cui all'articolo 19 e quelli degli enti gestori dei servizi socio-assistenziali costituisce la forma idonea per la gestione ottimale delle funzioni socio-sanitarie e rappresenta l'obiettivo di piano da raggiungere. La coincidenza territoriale tra distretto e ambito della gestione dei servizi sociali è obbligatoria nel caso di gestione dei servizi sociali tramite delega all'ASL
[3]
1 bis.
Qualora si verifichi la coincidenza territoriale tra distretto ed ente gestore dei servizi socio assistenziali, il comitato dei sindaci di distretto di cui all'articolo 8 e l'assemblea dei sindaci dell'ente gestore operano in modo congiunto e contestuale, assumendo la denominazione di comitato territoriale socio sanitario dei sindaci.
[4]
2.
La Regione promuove ed incentiva, anche finanziariamente, il raggiungimento di tale coincidenza, destinando, sentita la commissione consiliare competente, una significativa incentivazione agli enti gestori che hanno raggiunto o si impegnano a raggiungere l'obiettivo di cui al comma 1.
[5]
2 bis.
Le azioni di cui al comma 2 trovano copertura finanziaria nell'UPB DB19021.
[6]
(Forme di coordinamento sovrazonale e di integrazione funzionale dei servizi)
1.
Al fine di promuovere il passaggio del servizio sanitario regionale da una fase caratterizzata dalla centralità aziendale e da logiche competitive ad una nuova fase orientata alla cooperazione interaziendale ed alla realizzazione di reti integrate di offerta, anche a livello interprovinciale, conseguendo, in tal modo, il massimo livello possibile di efficacia sanitaria ed efficienza organizzativa, con le stesse modalità di cui all'articolo 20 comma 2, sono costituite le Federazioni Sovrazonali, di seguito denominate FS.
2.
La FS, a cui aderiscono tutte le aziende sanitarie regionali dell'area sovrazonale, è una nuova società consortile a responsabilità limitata di diritto privato.
3.
Alla FS sono attribuite, progressivamente ed in tempi successivi, secondo i principi di economicità, trasparenza, efficienza ed efficacia, le funzioni di:
a)
piani di acquisto annuali e pluriennali e approvvigionamento di beni e servizi, ad eccezione dei servizi socio-sanitari;
b)
gestione del materiale, dei magazzini e della logistica;
c)
sviluppo e gestione delle reti informative e digitalizzazione del sistema;
d)
gestione del patrimonio immobiliare per le funzioni ottimizzabili in materia di manutenzione, appalti e alienazioni, in coerenza con gli indirizzi regionali;
e)
programmazione degli investimenti e valutazione delle tecnologie sanitarie, in coerenza con gli indirizzi regionali;
f)
gestione del patrimonio tecnologico per le funzioni ottimizzabili in materia di manutenzione, acquisizione, riallocazione e dismissione (HTA e HTM);
g)
gestione e organizzazione dei centri di prenotazione;
h)
gestione degli affari legali.
4.
Oltre alle funzioni di cui al comma 3, la Giunta regionale individua, qualora necessario per incrementare ulteriormente il livello di efficacia e di efficienza del servizio sanitario regionale, i servizi amministrativi, logistici, tecnico-economali e di supporto le cui funzioni vengono espletate dalla FS.
5.
La Giunta regionale provvede annualmente ad individuare gli obiettivi che le FS devono raggiungere ed ad effettuare un monitoraggio costante delle attività intraprese dalle FS.
6.
Gli organi della FS sono:
a)
l'Assemblea consortile, costituita dai direttori generali delle aziende sanitarie consorziate;
b)
l'Amministratore unico, nominato dall'Assemblea consortile su designazione del Presidente della Giunta regionale;
c)
il Collegio sindacale, nominato dell'Assemblea consortile.
7.
L'Assemblea consortile è costituita dai soci della FS. I soci sono le aziende sanitarie dell'area, ciascuna delle quali ha quota paritaria di partecipazione. La quota non è trasferibile a terzi. I soci consorziati si obbligano a conferire alla FS, attraverso appositi accordi contrattuali, le funzioni operative previste dal comma 3, nonché a collaborare al conseguimento degli scopi consortili, anche mettendo a disposizione le proprie conoscenze tecniche, le capacità professionali e i mezzi necessari. I soci hanno l'obbligo di versare contributi per il funzionamento della FS, ai sensi degli articoli 2615ter, 2472 e seguenti del codice civile .
8.
L'Amministratore unico ha la responsabilità organizzativa e gestionale della FS, ne assume la rappresentanza legale e definisce entro trenta giorni dalla nomina lo statuto dell'ente che, sentita la commissione consiliare competente, è approvato dalla Giunta regionale nei successivi trenta giorni. Lo statuto , nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme per l'organizzazione e il funzionamento della FS, nonché i criteri relativi all'entità dei contributi versati dalle aziende sanitarie alla FS. L'incarico ha durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, è rinnovabile ed è disciplinato da apposito contratto di diritto privato. Il rapporto di lavoro deve essere a tempo pieno ed esclusivo. Qualora l'Amministratore unico sia dipendente pubblico si applicano le disposizioni di cui all' articolo 3 bis, comma 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ) e s.m.i.
9.
Il Collegio sindacale è composto da tre membri nominati dall'Assemblea consortile fra i componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie regionali afferenti alla FS senza oneri aggiuntivi per quest'ultima. Il Collegio dura in carica per lo stesso periodo del mandato dell'Amministratore unico ed è rinnovabile. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio sono quelli previsti per il Collegio dei revisori delle aziende sanitarie regionali in quanto compatibili.
10.
La FS non ha personale proprio. La FS si avvale, per l'attuazione dei compiti istituzionali, di personale assegnato funzionalmente alla Regione, dalle aziende sanitarie e dagli enti locali. Tale personale rimane incardinato, sia relativamente allo stato giuridico, sia per quanto concerne il trattamento economico, nell'ente di provenienza.
11.
L'Amministratore unico invia, in allegato al bilancio consuntivo, una relazione annuale sull'attività svolta all'Assemblea consortile, alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente. Oltre che l'Assemblea consortile, la Giunta regionale verifica i risultati della gestione in relazione agli indirizzi e agli obiettivi assegnati e presenta una relazione al Consiglio regionale entro il 31 marzo di ciascun anno. Su mandato della Giunta regionale, l'Assemblea consortile provvede a rimuovere l'Amministratore unico dall'incarico, qualora dalla verifica emerga una valutazione negativa del suo operato e ne dichiara la decadenza in caso di sopravvenienza di cause di incompatibilità ovvero per gravi violazioni di legge o rilevanti inadempienze contrattuali. In tale ipotesi, l'Assemblea consortile provvede al commissariamento della FS fino alla nomina del nuovo Amministratore unico, che deve essere effettuata entro novanta giorni.
12.
In sede di prima attivazione, le funzioni della FS vengono effettuate presso la sede legale dell'azienda sanitaria afferente, dotata del bilancio più consistente.