Legge regionale n. 15 del 29 giugno 2007  ( Versione vigente )
"Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni del Piemonte".
(B.U. 05 luglio 2007, n. 27)

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, nel rispetto della Costituzione ed in attuazione del principio di sussidiarietà, persegue lo sviluppo sociale, civile ed economico dei territori situati nei piccoli comuni, attraverso la promozione ed il sostegno delle attività economiche, sociali, ambientali e culturali in essi esercitate; la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale, rurale, storico-culturale custodito in tali comuni, favorendo altresì l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti e delle attività economiche, con particolare riferimento al sistema dei servizi territoriali.
2. 
Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture la Regione ne promuove ed incentiva la gestione associata.
3. 
Ai fini della presente legge per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti sulla base dell'ultima rilevazione demografica.
3 bis. 
Sono previste misure particolari a favore dei comuni con popolazione pari o inferiore a mille abitanti.
[1]
4. 
In presenza di particolari condizioni di marginalità territoriale e di difficoltà di accesso ai servizi possono essere considerati beneficiari degli interventi le frazioni di comuni anche con popolazione superiore ai cinquemila abitanti.
5. 
La Regione incentiva l'utilizzo delle moderne tecnologie dell'informatica nel processo di ammodernamento di piccoli comuni nella gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali.
Art. 2. 
(Linee generali di intervento)
1. 
Ai fini della presente legge, la Regione attribuisce ai piccoli comuni risorse finanziarie tenuto conto delle sottofasce di popolazione, delle situazioni di marginalità socio economica e infrastrutturale e della qualità della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali.
2. 
Le situazioni di marginalità socio economica e infrastrutturale sono individuate e periodicamente verificate sulla base di indicatori economici, sociali, territoriali, ambientali e demografici, stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, previo parere della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali.
3. 
Nella individuazione degli indicatori di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale può avvalersi di studi ed elaborazioni, anche già esistenti, effettuati da Università o da enti pubblici o privati di ricerca.
4. 
L'entità del contributo è determinata annualmente dalla Giunta regionale in relazione al numero dei comuni inseriti nelle graduatorie e alle risorse disponibili nel bilancio regionale dell'anno finanziario di riferimento ed è proporzionale alla situazione di disagio.
4 bis. 
Il comune montano o collinare con popolazione pari o inferiore a mille abitanti può utilizzare il contributo di cui al comma 4 per iniziative volte a favorire l'inserimento di coloro che trasferiscono la residenza o dimora abituale o la sede di effettivo svolgimento della propria attività economica da un comune non montano.
[2]
5. 
Se il comune realizza le attività e gli interventi in forma associata, può utilizzare il contributo a copertura delle spese che la gestione associata comporta.
6. 
Non è ammesso l'utilizzo del contributo per le spese che risultano interamente coperte da altri finanziamenti pubblici o dalla partecipazione di soggetti privati.
7. 
Termini e modalità per l'attuazione del presente articolo sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.
Art. 3. 
(Interventi per l'erogazione di servizi di pubblica utilità)
1. 
Al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento ed abbandono del territorio, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare accordi con i soggetti che mediante una presenza diffusa sul territorio erogano servizi di pubblica utilità nei piccoli comuni.
2. 
Gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati a garantire l'erogazione di servizi di pubblica utilità presso i piccoli comuni anche attraverso centri polifunzionali.
3. 
Nei centri polifunzionali, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell' articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ) è possibile lo svolgimento congiunto in un solo esercizio dell'attività commerciale, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande, e di altri servizi di particolare interesse per la collettività, anche in convenzione con soggetti pubblici o privati.
4. 
La Regione, previo accordo con gli uffici scolastici regionali, incentiva il mantenimento in attività degli Istituti scolastici nei piccoli comuni e favorisce la cessione a titolo gratuito ad istituzioni scolastiche di attrezzature informatiche di proprietà regionale che siano state ammortizzate e dismesse dall'inventario.
Art. 4. 
(Semplificazione delle rendicontazioni)
1. 
Per la rendicontazione dei contributi di importo non superiore a 20.000,00 euro erogati con fondi a esclusivo carico del bilancio regionale e a qualunque titolo dalla Regione ai comuni con popolazione pari o inferiore a cinquemila abitanti è sufficiente la presentazione da parte del responsabile del servizio che ha utilizzato il contributo di una certificazione attestante l'ammontare totale delle spese sostenute e la loro coerenza con le finalità del finanziamento concesso.
Art. 5. 
(Limitazioni all'onere di cofinanziamento da parte dei piccoli comuni)
1. 
La concessione di contributi da parte della Regione ai comuni con popolazione pari od inferiore a mille abitanti, singoli o associati, può essere subordinata ad un onere di cofinanziamento posto a carico degli stessi soggetti in misura non superiore al dieci per cento dell'importo totale delle iniziative ammesse a contributo regionale.
2. 
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in deroga alla normativa regionale vigente, ai bandi da emanarsi a partire dal primo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge. Non si applicano ai finanziamenti di cui alla legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 ( Incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni).
3. 
Le iniziative, per essere ammesse ai benefici regionali, devono essere in armonia con la programmazione regionale.
4. 
Gli atti di programmazione di cui al comma 3 possono, in presenza di condizioni di marginalità socio-economica, prevedere l'estensione delle disposizioni di cui al comma 1 anche ai comuni con popolazione superiore ai mille abitanti.
Art. 6. 
(Riordino delle disposizioni normative sui piccoli comuni)
1. 
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale un provvedimento normativo quale testo unico nel quale sono riunite e coordinate tutte le disposizioni legislative regionali vigenti, recanti provvidenze per i comuni con popolazione pari o inferiore a cinquemila abitanti.
2. 
Nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, con il provvedimento normativo di cui al comma 1 sono introdotte ulteriori disposizioni di sostegno per lo sviluppo dei territori situati nei piccoli comuni e delle loro comunità; sono inoltre previste ulteriori misure di semplificazione amministrativa a favore dei piccoli comuni.
3. 
I dati derivanti dalle elaborazioni di cui all'articolo 2 costituiscono l'archivio generale dei piccoli comuni del Piemonte, al quale riferirsi per l'attivazione delle politiche regionali di sostegno e perequazione nei loro confronti.
Art. 7.[3] 
(...)
Art. 8. 
(Agevolazioni tributarie, economiche e fiscali)
1. 
La Regione favorisce, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa nazionale, la salvaguardia delle attività commerciali e artigiane nei piccoli comuni, con priorità per i comuni con popolazione pari o inferiore a mille abitanti, in condizioni di marginalità socio-economica attraverso agevolazioni tributarie e interventi volti al sostegno di tali attività, proposti dagli operatori di concerto con i comuni interessati.
Art. 9. 
(Disposizioni finali)
1. 
Gli atti emanati in applicazione della presente legge, che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.
Art. 10. 
(Norma finanziaria)
1. 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 agli interventi di cui all'articolo 2, il cui stanziamento è pari a 2.500.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, ed è ricompreso nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) 05011 (Affari istituzionali processo di delega Autonomie locali Titolo 1 spese correnti) e agli interventi di cui all'articolo 7, il cui stanziamento è pari a 500.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, ed è ricompreso nell'ambito dell'UPB 05012 (Affari istituzionali processo di delega Autonomie locali Titolo 2 spese in conto capitale) si provvede con le risorse finanziarie iscritte nelle UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo 1 spese correnti) e 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo 2 spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.
2. 
Per il biennio 2008-2009, alla spesa annua di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 giugno 2007
p Mercedes Bresso Il Vice Presidente Paolo Peveraro

Note:

[1] Il comma 3 bis dell'articolo 1 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 12 del 2008.

[2] Il comma 4 bis dell'articolo 2 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 12 del 2008.

[3] L'articolo 7 è stato abrogato dal comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 12 del 2008.