La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Nel comma 1 dell'articolo 1 dopo le parole "della comunità regionale" sono state aggiunte le parole ", della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile" ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 18 del 2013.
[2] Nell'articolo 2 la rubrica è stata sostituita ad opera del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 del 2013.
[3] Nel comma 1 dell'articolo 2 dopo le parole "delle vittime delle mafie" sono state aggiunte le parole "e per la promozione della cittadinanza responsabile" ad opera del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 18 del 2013.
[4] L'articolo 5 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 18 del 2013.
[5] L'articolo 5 ter è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 18 del 2013.
[6] L'articolo 5 quater è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 8 del 2017.
[7] Il comma 2 dell'articolo 7 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 5 del 2008.
[8] L'articolo 7 bis è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 2 del 2016.
[9] Nel comma 2 dell'articolo 7 bis le parole "in cui sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o decreto di citazione a giudizio" sono state sostituite dalle parole "in cui sia stata esercitata l'azione penale da parte del Pubblico Ministero attraverso la richiesta di rinvio in giudizio o il decreto di citazione in giudizio" ad opera del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 10 del 2019.
[10] Il comma 3 dell'articolo 7 bis è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 10 del 2019.