Legge regionale n. 14 del 18 giugno 2007  ( Versione vigente )
"Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della 'Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie ' ".
(B.U. 21 giugno 2007, n. 25)

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale, della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile attraverso interventi nei settori dell'educazione alla legalità, della prevenzione e della lotta contro la criminalità organizzata, della formazione professionale e attraverso iniziative di sostegno alle vittime della criminalità e di sensibilizzazione della società civile.
[1]
2. 
Gli interventi di cui al comma 1 sono promossi, progettati e realizzati anche in collaborazione o su iniziativa di enti locali e associazioni, fondazioni, cooperative, comunità di recupero e organizzazioni di volontariato, operanti nel campo sociale e regolarmente costituite.
Art. 2.[2] 
(Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile)
1. 
In memoria delle vittime della criminalità, la Regione istituisce la "Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile", da celebrarsi ogni anno il ventuno di marzo al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio.
[3]
Art. 3. 
(Definizione di vittima di criminalità)
1. 
Agli effetti della presente legge e con riferimento all'articolo 1, lettera a) della decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea 2001/220/GAI, si intende per vittima della criminalità la persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, e danni materiali in seguito a reati perpetrati dalla criminalità organizzata e comune e che ha presentato denuncia all'autorità competente.
Art. 4. 
(Tipologia degli interventi)
1. 
La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, promuove e sostiene interventi volti:
a) 
al finanziamento degli interventi per il recupero dei beni confiscati alla criminalità mafiosa ed assegnati ai comuni ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 109 (Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575 , e all' articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223 . Abrogazione dell' articolo 4 del decreto legge 14 giugno 1989, n. 230 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282 );
b) 
alla promozione, nelle scuole, di iniziative finalizzate all'educazione alla legalità;
c) 
al miglioramento della capacità di integrazione e delle condizioni di sicurezza delle comunità locali;
d) 
alla formazione professionale a favore di operatori degli enti locali e della polizia locale e operatori delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni che svolgono attività di carattere sociale.
Art. 5. 
(Interventi per l'incentivazione di percorsi di legalità ed il contrasto dei fenomeni di criminalità di tipo mafioso)
1. 
Allo scopo di incentivare percorsi di legalità e di contrastare i fenomeni di illegalità e criminalità di tipo mafioso, la Regione promuove:
a) 
il rafforzamento della prevenzione sociale nei confronti delle aree e dei soggetti a rischio di esposizione ad attività criminose di tipo mafioso;
b) 
la riqualificazione di spazi pubblici, con particolare attenzione alla realizzazione di centri di aggregazione giovanile, alla valorizzazione di aree verdi e dei parchi e al sostegno di iniziative culturali volte a favorire l'integrazione sociale;
c) 
il monitoraggio e l'analisi, anche attraverso l'istituzione di presidi distribuiti sul territorio regionale, dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni;
d) 
la stipulazione di intese ed accordi di collaborazione istituzionale con gli organi dello Stato, con altri enti pubblici nazionali e locali, nonché con le associazioni che operano nel campo sociale al fine di favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminali e sulla loro incidenza sul territorio.
Art. 5 bis.[4] 
(Interventi per la prevenzione e il contrasto in materia ambientale)
1. 
Nell'attuazione delle politiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità in materia di tutela dell'ambiente, connessi o derivanti da attività criminose di tipo organizzato e mafioso, la Regione stipula accordi e convenzioni con le autorità statali operanti sul territorio regionale nel settore ambientale, le associazioni di imprese, le organizzazioni sindacali, le associazioni di volontariato e le associazioni ambientaliste individuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell' articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale). A tal fine possono essere altresì previste specifiche iniziative di formazione e di scambio di informazioni fra la Regione e i suindicati soggetti.
Art. 5 ter.[5] 
(Interventi nei settori economici e nelle pubbliche amministrazioni regionali e locali)
1. 
La Regione opera per la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel mondo dell'impresa, della cooperazione, del lavoro e delle professioni al fine di favorire il coinvolgimento degli operatori nelle azioni di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa. A tal fine essa promuove iniziative di sensibilizzazione e di formazione, in collaborazione con le associazioni rappresentative delle imprese, della cooperazione e dei lavoratori, nonché con le associazioni, gli ordini ed i collegi dei professionisti.
2. 
Per le finalità di cui al comma 1, nelle amministrazioni pubbliche non comprese nell' articolo 117, comma secondo, lettera g), della Costituzione , la Regione promuove iniziative di formazione volte a diffondere la cultura dell'etica pubblica, a fornire ai pubblici dipendenti una specifica preparazione ed a far maturare una spiccata sensibilità al fine della prevenzione e del contrasto alla corruzione ed agli altri reati connessi con le attività illecite e criminose di cui alla presente legge.
Art. 5 quater.[6] 
(Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla criminalità organizzata di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità)
1. 
E' istituito presso il Consiglio regionale, ai sensi dell' articolo 100 dello Statuto , l'Osservatorio regionale sulla criminalità organizzata di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità.
2. 
L'Osservatorio opera quale organismo consultivo del Consiglio regionale con funzioni di iniziativa e di coordinamento nell'ambito delle politiche di sensibilizzazione ed educazione civica sui temi connessi alla criminalità organizzata di stampo mafioso e alla promozione della cultura della legalità.
3. 
L'Osservatorio esprime parere obbligatorio sulle leggi e sui provvedimenti inerenti le politiche di cui al comma 2.
4. 
Il Consiglio regionale definisce, con apposito regolamento, la composizione, le modalità di organizzazione, la struttura ed il funzionamento dell'Osservatorio. La partecipazione all'Osservatorio non ha titolo oneroso.
5. 
L'Osservatorio promuove specifiche azioni di tipo educativo e culturale nei confronti dei fenomeni connessi alla criminalità organizzata di stampo mafioso, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni economiche e sociali presenti sul territorio regionale.
6. 
L'Osservatorio mette in atto azioni per prevenire le situazioni di disagio connesse o derivanti da attività criminose di tipo organizzato di stampo mafioso, nei limiti delle competenze regionali in materia e nell'esercizio delle sue funzioni di iniziativa e coordinamento.
7. 
La Regione coordina gli interventi di propria competenza ed in particolare quelli previsti dall' articolo 5 della legge regionale 10 dicembre 2007, n. 23 (Disposizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza integrata) con gli interventi dell'Osservatorio nell'ambito delle politiche di prevenzione sui temi connessi alla criminalità organizzata di stampo mafioso e di altre fattispecie criminali e con gli altri interventi regionali di cui alla presente legge. Nell'ambito delle stesse materie di competenza regionale, l'Osservatorio:
a) 
garantisce il raccordo dei progetti e delle attività delle strutture regionali competenti;
b) 
fornisce supporto e consulenza nei confronti degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati in materia di prevenzione dei fenomeni della criminalità organizzata di stampo mafioso e di altre fattispecie criminali.
8. 
E' istituito presso l'Osservatorio un centro di documentazione, aperto alla fruizione dei cittadini, sui fenomeni connessi alla criminalità organizzata di stampo mafioso, con specifico riguardo al territorio regionale, al fine di favorire iniziative di carattere culturale, per la raccolta di materiali e per la diffusione di conoscenze in materia.
Art. 6. 
(Assistenza e aiuto alle vittime dei reati di tipo mafioso)
1. 
La Regione favorisce gli interventi di assistenza e di aiuto alle vittime dei reati di tipo mafioso, mediante:
a) 
informazione sugli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento;
b) 
assistenza di tipo materiale, con particolare riferimento all'accesso ai servizi sociali e territoriali;
c) 
assistenza psicologica, cura e aiuto delle vittime;
d) 
campagne di sensibilizzazione e comunicazione degli interventi effettuati;
e) 
organizzazione di eventi informativi e iniziative culturali.
2. 
La Regione eroga contributi a favore di associazioni, fondazioni e organizzazioni per la prevenzione dei fenomeni di criminalità mafiosa o che si occupano dell'assistenza legale e supporto psicologico per le vittime dei reati di cui al comma 1.
Art. 7. 
(Finanziamento degli interventi per il recupero dei beni confiscati)
1. 
La Regione, anche attraverso gli organismi previsti dalla normativa regionale e nazionale vigente, promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa con i soggetti pubblici competenti al fine di favorire, attraverso lo scambio di informazioni, l'ottimale destinazione, il riutilizzo e la fruizione sociale dei beni presenti nel territorio regionale, confiscati alla criminalità organizzata ed assegnati ai comuni ai sensi della legge 109/1996 .
2. 
La Regione, al fine di sostenere i progetti che prevedono il riutilizzo dei beni confiscati, interviene con:
[7]
a) 
erogazione di contributi per interventi volti a consentire il riutilizzo e la funzione sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata ed assegnati ai comuni;
b) 
concessione di garanzia fideiussoria a copertura dei prestiti e dei mutui richiesti per la realizzazione delle opere di adeguamento, nel limite del 75 per cento della spesa sostenuta;
c) 
riconoscimento delle priorità, nell'assegnazione delle misure e dei programmi di finanziamento previsti nei bandi regionali, a progetti che riguardano il riutilizzo a fini sociali di tali beni.
Art. 7 bis.[8] 
(Costituzione in giudizio)
1. 
La Giunta regionale, nell'ambito delle attività ad essa spettanti ai sensi dell' articolo 56, comma 2 lettera e) dello Statuto , valuta l'adozione di misure legali volte alla tutela dei diritti e degli interessi lesi dalla criminalità organizzata e mafiosa.
2. 
É fatto obbligo alla Regione di costituirsi parte civile in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della Regione stessa, in cui sia stata esercitata l'azione penale da parte del Pubblico Ministero attraverso la richiesta di rinvio in giudizio o il decreto di citazione in giudizio contenente imputazioni per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale o per i delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all' articolo 416-bis del codice penale .
[9]
3. 
(...)
[10]
4. 
La Giunta regionale valuta e promuove la costituzione in giudizio dell'ente negli altri procedimenti penali per reati legati alla presenza della criminalità organizzata e mafiosa sul territorio piemontese, al fine di tutelare i diritti e gli interessi lesi della comunità regionale.
5. 
La Regione destina le somme liquidate a titolo di risarcimento a seguito della costituzione di parte civile alle iniziative promosse per il raggiungimento degli obiettivi generali della presente legge.
Art. 8. 
(Misure a sostegno delle scuole per l'educazione alla legalità)
1. 
La Regione, per contribuire all'educazione alla legalità e allo sviluppo della pratica democratica, eroga contributi per il sostegno di iniziative finalizzate all'aggiornamento dei docenti e al coinvolgimento degli studenti di ogni ordine e grado.
2. 
Le iniziative di cui al comma 1 sostengono:
a) 
la realizzazione, con la collaborazione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e delle università, di attività didattiche integrative, laboratori, indagini e ricerche sui temi oggetto della legge;
b) 
la promozione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, al rispetto delle diversità, alla lotta contro le mafie;
c) 
la valorizzazione delle tesi di laurea e delle ricerche documentali effettuate da laureandi sui temi inerenti la lotta alla criminalità organizzata, la storia delle mafie, i progetti per la diffusione della legalità;
d) 
la realizzazione di corsi di aggiornamento del personale docente;
e) 
l'organizzazione di incontri e manifestazioni promossi da enti locali, scuole e Università, da comitati e associazioni volti alla sensibilizzazione della popolazione su tali temi;
f) 
la promozione di gemellaggi tra diverse scuole al fine di favorire l'incontro tra studenti piemontesi e di altre regioni e di incentivare percorsi di legalità, cittadinanza attiva e antimafia sociale.
Art. 9. 
(Formazione professionale)
1. 
La Regione, nell'ambito della disciplina vigente in materia di formazione professionale, promuove iniziative formative collegate alla realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 5 e 6, con particolare riguardo alla formazione congiunta di operatori degli enti locali, della polizia locale, delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni che svolgono attività di carattere sociale.
Art. 10. 
(Modalità di attuazione)
1. 
Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, definisce, con propria deliberazione, le misure, i soggetti beneficiari, i criteri, l'entità e le modalità per l'ammissione ai contributi di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, specificando le competenze attuative poste dalla legge in capo ai comuni ed alle province.
Art. 11. 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale rende conto al Consiglio Regionale dell'attuazione della presente legge e dei risultati da essa ottenuti nel concorrere al sostegno alle vittime della criminalità mafiosa, alla sensibilizzazione della società civile in materia di legalità, nonché alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità di tipo mafioso.
2. 
A tal fine, ogni due anni dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione che contenga risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) 
l'entità e le caratteristiche dei singoli interventi realizzati grazie ai contributi regionali e gli esiti in termini di miglioramento delle condizioni di sicurezza delle comunità locali attraverso il contrasto delle attività criminose di tipo mafioso e in termini di educazione alla legalità;
b) 
l'entità del fondo di rotazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), con ripartizione dettagliata dei finanziamenti erogati a fronte di ciascun progetto;
c) 
le campagne di informazione e di sensibilizzazione promosse ed attivate;
d) 
gli interventi di aiuto, assistenza e supporto psicologico attivati, con individuazione dl numero di domande presentate e quantificazione delle risorse impegnate;
e) 
le misure adottate a sostegno della divulgazione dell'educazione alla legalità nelle scuole, con particolare riferimento alle iniziative finanziate e agli interventi attivati;
f) 
i corsi formativi di cui all'articolo 9 sostenuti e promossi, su ripartizione provinciale degli stessi;
g) 
i contenuti dei protocolli d'intesa sottoscritti in base all'articolo 7, comma 1, ed i risultati da essi ottenuti in termini di destinazione, riutilizzo e fruizione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.
Art. 12. 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri derivanti dall'istituzione della Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie, stimati in 40.000,00 euro, si provvede nell'esercizio finanziario 2008 con le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
2. 
Agli oneri di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, nell'esercizio finanziario 2007 ripartiti in spesa corrente pari a 50.000,00 euro e in spesa in conto capitale pari a 350.000,00 euro e ricompresi nell'ambito delle unità previsionali di base (UPB) S1991 (Gabinetto Presidenza della Giunta Direzione Titolo 1 spese correnti), 30011 (Politiche sociali Persona famiglia personale socio-assistenziale Titolo 1 spese correnti), 17042 (Commercio e artigianato Promozione e credito al commercio Titolo 2 spese in conto capitale), 32011 (Attività culturali istruzione spettacolo Istruzione Titolo 1 spese correnti), 15991 (Formazione professionale Lavoro Direzione Titolo 1 spese correnti) si provvede con le risorse finanziarie delle UPB 09011 (Bilanci e finanze bilanci Titolo 1 spese correnti) e 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo 2 spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.
3. 
Per il biennio 2008-2009 agli oneri di cui al comma 2 si provvede con le modalità previste dall' articolo 8 della l.r. 7/2001 e dall' articolo 30 della l.r. 2/2003 .

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 18 giugno 2007
Mercedes Bresso

Note:

[1] Nel comma 1 dell'articolo 1 dopo le parole "della comunità regionale" sono state aggiunte le parole ", della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile" ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 18 del 2013.

[2] Nell'articolo 2 la rubrica è stata sostituita ad opera del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 del 2013.

[3] Nel comma 1 dell'articolo 2 dopo le parole "delle vittime delle mafie" sono state aggiunte le parole "e per la promozione della cittadinanza responsabile" ad opera del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 18 del 2013.

[4] L'articolo 5 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 18 del 2013.

[5] L'articolo 5 ter è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 18 del 2013.

[6] L'articolo 5 quater è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 8 del 2017.

[7] Il comma 2 dell'articolo 7 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 5 del 2008.

[8] L'articolo 7 bis è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 2 del 2016.

[9] Nel comma 2 dell'articolo 7 bis le parole "in cui sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o decreto di citazione a giudizio" sono state sostituite dalle parole "in cui sia stata esercitata l'azione penale da parte del Pubblico Ministero attraverso la richiesta di rinvio in giudizio o il decreto di citazione in giudizio" ad opera del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 10 del 2019.

[10] Il comma 3 dell'articolo 7 bis è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 10 del 2019.