"Riduzione addizionale regionale all'IRPEF".
(B.U. 31 dicembre 2007, n. 52)
Il Consiglio regionale ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Modifiche alla
legge regionale 4 marzo 2003, n. 2
)
1.
L'
articolo 1 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003) è sostituito dal seguente: "
(Aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF)
A decorrere dal 1° gennaio 2008 l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'
articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonchè riordino della disciplina dei tributi locali), è determinata nella misura dello 0,9 per cento per i redditi fino a euro 15.000,00 e nella misura dell'1,4 per cento per i redditi superiori a euro 15.000,00.
Le aliquote sono applicate sul reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. ".
Art. 1.
1.
2.
Art. 2.
(Dichiarazione di urgenza)
1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 47 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 28 dicembre 2007
Mercedes Bresso